Istruzione

Aggiornamento GPS 2024/26: criteri e modalità valutazione servizi. Sostegno e servizio contemporaneo


Nelle GPS il servizio svolto su posto di sostegno è valutato per intero sia nella graduatoria di sostegno dello specifico grado che in quelle di posto comune sempre del medesimo grado. Tutte le informazioni sulla valutazione dei servizi.

Quesito

Cos chiede un nostro lettore:

Sono un docente di scuola secondaria di primo grado che, oltre alle 18 ore (cattedra completa) sul sostegno, ha incarico aggiuntivo di 6 ore su classe A028 (matematica e scienze). Posso inserirli entrambi nel GPS e acquisire punteggio in entrambe le classi di concorso, anche se svolti nello stesso anno?

Rispondiamo al lettore che il servizio prestato su posto di sostegno è valutato come specifico sia nel GPS sostegno dello specifico grado sia nelle classi di concorso/posti sempre del medesimo grado in cui il predetto servizio è stato svolto. Pertanto, il lettore avrà i 12 punti sia nel GPS sostegno I grado che nella GPS A-28, classe di concorso del medesimo primo grado. Il servizio sulla A-28 va comunque caricato, in quanto potrebbe essere utile ai fini del raggiungimento dei 12 punti su altre eventuali classi di concorso di inclusione in GPS. Infatti, il punteggio massimo può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici” per cui, se il lettore fosse inserito in GPS anche per altre classi di concorso, avrebbe i 12 punti in tali eventuali classi di concorso, sommnand0 6 punti di servizio aspecifico derivanti dal servizio su sostegno e 6 punti di servizio aspecifico derivanti dal servizio sulla A-28.

Per completezza di informazione, illustriamo di seguito criteri e modalità di valutazione del servizio, secondo le previste disposizioni normative e indicazioni ministeriali, facendo una breve premessa sul prossimo aggiornamento.

Aggiornamento GPS

L'aggiornamento delle GPS 2024/26 dovrebbe essere avviato a breve, si soltanto attendere la pubblicazione dell'OM che lo disciplinerà e detterà disposizioni sull'assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 per il predetto biennio 2024/25 e 2025/26.

Gli aspiranti possono presentare domanda, a pena di esclusione, per una sola provincia. L'istanza va inoltrata esclusivamente in modalità telematica, a partire dalle ore 12.00 del giorno di pubblicazione dell'OM sul Portale Unico del reclutamento e sino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze. Al termine della compilazione, è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE, nonché essere abilitati al servizio “Istanze on line”. La domanda può essere presentata per:

  • inserimento;
  • aggiornamento;
  • trasferimento (ossia cambio provincia)
  • aggiornamento/trasferimento.

Gli aspiranti che non presentano domanda permangono nelle GPS con il medesimo punteggio con cui figuravano nel biennio 2022/24, sulla base dei titoli all'epoca presentati e delle eventuali rettifiche dovute alle verifiche effettuate dalle scuole competenti. Evidenziamo che le situazioni soggette a scadenza, in particolare le preferenze, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, anche chi non ha titoli e servizi da aggiornare dovrebbe presentare domanda per confermare/dichiarare eventuali preferenze possedute. Viceversa, le stesse non saranno più riconosciute.

Requisiti di accesso

Valutazione del servizio

La valutazione dei titoli di servizio avviene sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 15 della Bozza di OM (lo stesso dicasi per l'OM 112/2022, che ha disciplinato il precedente aggiornamento) e delle allegate tabelle di valutazione, nonché delle indicazioni fornite dal Ministero con la non un. 1290/2020 e la non un. 1550/2020cui aggiungere le FAQ pubblicate in occasione del precedente aggiornamento.

In base alle succitate disposizioni e indicazioni (e in attesa di eventuali modifiche che comunicheremo immediatamente), affermiamo quanto segue:

  • ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi (articolo 15). Nella nota 1290/2020 si indica che il servizio va caricato una sola volta come specifico, anche se è tale (specifico) per più graduatorie richieste e che, dopo la chiusura dell'istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l'aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione, come specifica e/o aspecifica;
  • se il servizio non è caricabile come specifico, come ad esempio quello di religione o attività alternativa, lo stesso va caricato su una graduatoria a scelta dell'interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico (nota 1290/2020);
  • il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria per ciascun anno scolastico è pari al massimo a 12 punti (nota 1290/2020);
  • il servizio di IRC e di attività alternative sono valutati come aspecifici (art. 15);
  • i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o posto di sostegno, sono valutati, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente. Ciò solo ed esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle GPS (art. 15);
  • il servizio antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nella scuola primaria parificata o nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Allo stesso modo è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'articolo 1-bis/5 del DL 250/2005, convertito in L. 27/2006 (art. 15);
  • il servizio di insegnamento prestato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato come il corrispondente servizio prestato in Italia, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia , (art. 15);
  • il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina (art. 15);
  • Costituisce servizio valutabile ai soli fini del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto, il servizio prestato in seguito a provvedimenti cautelari, successivamente caducati (provvedimenti che hanno determinato il conferimento di nomine a tempo indeterminato o determinato sulla base dell'inserimento in graduatorie concorsuali, a esaurimento dell'istituto – art.15: novità della Bozza, relativamente alla quale attendiamo la pubblicazione dell'OM);
  • il servizio specifico, ossia quello prestato nella classe di concorso/posto nella cui GPS si procede alla valutazione (esempio: ho prestato servizio sulla A-22 e lo inserito nella GPS A-22), è valutato punti 2 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di p. 12;
  • il servizio aspecifico, ossia quello prestato in una classe di concorso/posto diverso dalla graduatoria per cui si procede alla valutazione (es.: ho prestato servizio nella A-11 e lo si valuta anche nella GPS A-22), è valutato punti 1 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di p. 6;
  • I l servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato, ossia i 12 punti (e l'annualità di servizio, almeno sino ad ora) si otterranno prestando un servizio, anche non continuativo, di almeno 180 giorni oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine degli scrutini o delle attività educative per la scuola dell'infanzia (tabelle di valutazione); precisiamo che i 12 punti si raggiungono anche cumulando 166 giorni di servizio;
  • il servizio prestato senza titolo di studio d'accesso è valido ai fini della valutazione del servizio, a condizione che il predetto titolo sia in possesso dell'aspirante al momento di presentazione della domanda di inserimento/aggiornamento in GPS. E' prevista un'eccezione per quanto riguarda la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, relativamente alle quali il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in SFP è valutabile per la relativa graduatoria, come specifica e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria. Tale eccezione discende dal fatto che gli studenti in SFP possono inserirsi nella seconda fascia delle GPS infanzia/primaria, se iscritti almeno al terzo anno e con 150 CFU già conseguiti (nota 1290/2015);
  • nelle GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi (laurea in SFP, SSIS, COBASLID …) cui è attribuito il punteggio aggiuntivo previsto dalle rispettive tabelle di valutazione. E' invece dichiarabile nelle relative graduatorie il servizio prestato su altre classi di concorso/posti non ricompresi nel percorso di abilitazione, anche se il medesimo servizio è stato prestato durante la frequenza dei suddetti percorsi, ovvero su posto di sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado oppure docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria – nota 1290/2020).

Quanto al servizio su posto di sostegnocome si evince dalla tabella di valutazione e come chiarito dal Ministero con la nota 1290/2020, è valutato nella maniera seguente:

  • come servizio specifico sul GPS Sostegno dello specifico grado;
  • come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;
  • come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso.

Esempio: docente incluso in GPS sostegno primo grado, GPS A-01 e A-60 per il primo grado, GPS A-02 per il secondo grado; presta servizio su sostegno primo, cumulando 12 punti; lo stesso docente avrà attribuiti 12 punti sia nel GPS sostegno che nelle GPS A-01 e A-60 (classi di concorso dello stesso grado in cui è stato svolto il servizio su posto di sostegno; in tal caso il servizio è valutato come specifico) e 6 punti nel GPS A-02, classe di concorso del secondo grado (in questo caso dunque il servizio è valutato come aspecifico). Quanto indicato nella nota summenzionata è stato poi ribadito con un'apposita FAQ (la n. 20) pubblicata in occasione del precedente aggiornamento: Il servizio su posto di sostegno è caricato come servizio specifico per tutte le classi di concorso del medesimo grado.

Quanto ai servizi contemporanei, come chiarito dal Ministero con la nota n. 1550/2020 e con la FAQ n. 17 pubblicata sempre in occasione dell'aggiornamento 2022/24, affermiamo quanto segue:

  • il servizio prestato contemporaneamente su due classi di concorso è valutato su entrambe le classi di concorso come specifico (FAQ n. 17);
  • il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria, nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti. Il punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici”, tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti (nota 1555/2020). I 12 punti, dunque, possono essere raggiunti (in una classe di concorso) anche sommando più servizi aspecifici.

NB: quanto detto in base alla bozza di OM e alle indicazioni degli anni scorsi. Qualora vi fossero delle modifiche, le comunicheremo immediatamente tramite i nostri articoli.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare una domanda all'indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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