Istruzione

Mobilità 2024/25, soprannumerario trasferito da posto comune a sostegno. Vincolo cinque anni?


Il docente perdente posto, che presenta domanda interprovinciale ed è soddisfatto su posto di sostegno, deve permanervi per cinque anni. Quando non è previsto il citato vincolo.

Graduatoria interna e il perdente posto

Le graduatorie interne di istituto sono state redatte e pubblicate entro il 31 marzo us, ai fini dell'individuazione dell'eventuale perdente posto, in caso di contrazione dell'organico dell'autonomia.

L'eventuale perdente posto è individuato dal dirigente scolastico, tenuto conto dell'organico assegnato e della graduatoria interna di istituto. Lo stesso dirigente, una volta effettuata la predetta individuazione, avvisa formalmente e immediatamente all'interessato che nei suoi confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. La notifica va effettuata nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il docente è riammesso nei termini, ai fini della presentazione della domanda, entro cinque giorni dalla summenzionata comunicazione, ricevuta la quale lo stesso può decidere di:

  1. fare domanda di trasferimento condizionato o non condizionato
  2. non fare domanda di trasferimento (e quindi essere trasferito d'ufficio per ottenere la nuova titolarità)

Il docente perdente posto, che decide di presentare la domanda, può condizionarla o meno alla situazione di soprannumerarietà. Presentando domanda condizionata:

  • qualora nel corso dei movimenti si liberi un posto relativo alla stessa classe di concorso/tipo di posto il docente perdente posto viene riassorbito nella scuola e non si tiene conto della domanda presentata. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria interna di istituto;
  • se accolta, il docente si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio;
  • si beneficerà della precedenza di cui al punto II dell'articolo 13/1 del CCNI 2022/25 (per il rientro nella scuola di ex titolarità) e si conserverà la continuità di servizio (anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse nell'istanza medesima ). Lo stesso beneficio spetta anche a chi è trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda. Viceversa, non spetta a chi presenta domanda volontaria, senza cioè condizionarla.

Nella domanda condizionata, ricordiamolo, si possono indicare anche preferenza relativa a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché si esprima, comunque, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici). Se nella stessa domanda si hanno preferenza per un'altra provincia, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni (in caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate). L'interessato, qualora soddisfatto nelle preferenze interprovinciali, non viene riassorbito.

Vincolo quinquennale su sostegno

Ai sensi dell'articolo 23 del CCNI 2022/25, i docenti immessi in ruolo ovvero trasferito su posto di sostegno devono permanervi per cinque anni (ivi compreso l'eventuale anno di decorrenza giuridica):

  • I docenti di sostegno che trasferiscono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, non hanno l'obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo (virgola 3). Lo stesso dicasi per chi è trasferito in ambito provinciale
  • L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possiede il relativo titolo di specializzazione (virgola 9)
  • L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione (virgola 10)
  • I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono
    partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio (virgola 11)
  • Gli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primarie immessi in ruolo per l'insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione (virgola 12)
  • I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente
    preferenza relativa a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di
    disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione (virgola 13)

Pertanto, i docenti trasferiti o immessi in ruolo su posto di sostegno devono permanervi per cinque anni, durante i quali, comunque, è possibile presentare domanda di trasferimento su posto di sostegno ed anche di passaggio di ruolo sempre su posto di sostegno: nel primo caso (trasferimento), gli anni di vincolo non ripartono da capo ma proseguono; viceversa, nel secondo caso (passaggio) il vincolo riparte da capo (quanto detto al netto degli altri vincoli previsti dal CCNI). Evidenziamo che una sola categoria di docenti non è soggetta al vincolo in questione, ossia i docenti soprannumerari di posto comune trasferito con domanda condizionata su posto di sostegno, come si legge nel comma 7 del succitato art. 23:

  • Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti borsa di studio a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto, tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all'art. 13 punti II) e V) del presente contratto

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Vi chiedo gentilmente di risolvere un dubbio a cui nessuno sa darmi risposta certa. Nell'a.s. 2023/2024 ho svolto l'anno di prova su materia (aa25 francese) in una scuola secondaria di primo grado in provincia di Monza. Alla fine dell'anno, essendo risultata sovrannumeraria, ho fatto domanda di trasferimento interprovinciale su materia come prima scelta e su sostegno come seconda scelta (avendo anche il Tfa) in provincia di Cosenza. Ho ottenuto il trasferimento sul sostegno. Ora vorrei sapere se ho il vincolo di 5 anni sul sostegno o se, essendo stata soprannumeraria, rientro tra le eccezioni per cui il vincolo non si applica. Nel caso non lo avessi, potrei partecipare alla mobilità per francese quest'anno all'interno dello stesso comune o la mia domanda verrà rigettata?

Come detto sopra, i soli docenti soprannumerari hanno trasferito da posto comune a sostegno a seguito di domanda condizionata non sono soggetti al vincolo di permanenza in questione, domanda condizionata che opera a livello provinciale, mentre la lettrice ha ottenuto il trasferimento interprovinciale. Infatti, come si legge nell'art. 22 del CCNI 22/25 e come sopra ripotato, in caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali. In definitiva, sia che la lettrice non abbia condizionato la domanda (come sembra, in quanto specifica di averla condizionata) sia che lo abbia fatto, dovrà premere 5 anni su posto di sostegno).

Le risposte ai quesiti

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