Docente dichiarato soprannumerario oltre i termini per la presentazione della domanda di trasferimento: come deve procedere?
Il docente dichiarato soprannumerario può presentare domanda di trasferimento oltre i termini previsti nell'Ordinanza ministeriale. Può presentare domanda condizionata o volontarietà
Un lettore ci scrive:
“Da diversi giorni, voci di corridoio, si parla di docenti soprannumerari all'interno della mia scuola. Ad oggi, però, la scuola non ha presentato nessuna conferma e la domanda di mobilità è scaduta da tempo. Quindi vorrei chiedervi cosa si fa nel caso si risultasse sovrannumerari successivamente alla data di scadenza della mobilità? Si viene assegnato d'ufficio ad una nuova scuola senza avere la possibilità di esporre le proprie preferenze? “
La definizione degli organici da parte dell'Ufficio scolastico territoriale viene solitamente formalizzata dopo i temini stabilità per la presentazione delle domande di mobilità, per cui capita spesso che l'individuazione dei soprannumerari sia successiva alla data ultima stabilita a livello ministeriale per inviare la domanda di trasferimento o passaggio.
Questo è il caso che potebbe riguardare il nostro lettore che manifesta la sua preoccupazione in quanto ipotesi di non poter più chiedere trasferimento anche se venisse dichiarato soprannumerario.
Ci teniamo a tranquillizzare il docente che se dovesse risultare soprannumerario ha il diritto di presentare domanda di trasferimento anche se i termini sono scaduti. Questa possibilità è prevista chiaramente nel CCNI sulla mobilità
Disposizioni normative
Il contratto sulla mobilità prevede chiaramente la possibilità di presentare domanda di trasferimento, oltre i termini stabilità dall'OM, per i docenti dichiarati soprannumerari, successivamente un conto dati che, per la mobilità 2024/25, è stata il 16 marzo.
Il docente individuato soprannumerario dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di mobilità deve essere considerato riammesso nei termini per la presentazione della domanda di trasferimento. Il docente deve, quindi, inviare la domanda in forma cartacea, per il tramite della scuola, entro 5 giorni dalla data della notifica ufficiale di soprannumerarietà effettuata nei suoi confronti dal Dirigente scolastico.
Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda, inviata in qualità di docente soprannumerario, sostituisce integralmente quella precedente; l'interessato potrà, inolte, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle dovute domande intende dare la precedenza. La proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità.
Domanda condizionata o domanda volontaria
Il docente ha dichiarato soprannumerario che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell'apposita casella del modulo domanda, oppurre può non condizionarla, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nell'apposita sezione del modulodomanda,
manifestando così il suo desiderio di partecipare comunque al movimento e in tal caso la sua sarà una domanda volontaria
In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferiti d'ufficio. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola.
I trasferimenti di domanda agli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler partecipare comunque al movimento, vengono effettuati, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti di domanda, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento di domanda. Anche per questi docenti, però, è possibile procedere con il tasferimento d'ufficio, quindi in una sede non richiesta, nel caso non vi siano disponibilità nelle sedi inserite nelle preferenze
Quali preferenze nella domanda
Il docente che presenta domanda volontaria non ha alcun vincolo e può esprimere qualunque tipo di preferenza nell'ordine che gradisce.
Il docente che presenta domanda condizionata può indicare nel modulo-domanda anche preferenza relativa a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).
Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate.
Domanda volontaria o domanda condizionata, quali conseguenze
Il docente soprannumerario trasferito con domanda condizionata ha il diritto a rientrare con precedenza nella scuola di ex-titolarità. Questo diritto vale per un ottennio se ogni anno il docente presenta domanda condizionata per il rientro nella scuola.
Con la domanda condizionata, inoltre, il docente non perde il punteggio di continuità maturato nella scuola.
Con la domanda volontaria, invece, il docente soprannumerario non avrà alcuna precedenza per il rientro nella scuola e perderà tutto il punteggio di continuità maturato.
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