Istruzione

Maestra di primaria parla in classe di sessualità e procreazione, licenziamento confermato dalla Cassazione – Orizzonte Scuola Notizie


Confermato il licenziamento per la docente che si era addentrata in “argomenti legati alla sessualità ed alla procreazione” dopo la lite tra due bambini, con uso da parte loro di parole forti, anche in ambito sessuale o corporale, senza “pianificazione o coordinamento con le altre maestre”, in una classe in cui aveva iniziato a insegnare da poco, con l'effetto ultimo di provocare turbamento negli alunni, immediatamente manifestato all'uscita da scuola coi genitori (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 3 aprile 2024, n 8740).

La Corte d'Appello aveva disatteso il gravame interposto da una donna verso la sentenza del Tribunale, che a propria volta aveva respinto l'impugnazione del licenziamento per giusta causa, con cancellazione dalle graduatorie, intimato dal Ministero dell'Istruzione in riferimento al rapporto di supplenza annuale della lavoratrice, quale docente presso una Scuola Primaria.

La Corte territoriale ha ritenuto che la contestazione effettuata fosse sufficientemente specifica, anche in relazione al colloquio avuto il giorno precedente con la Dirigente Scolastica, e che i fatti emersi evidenziassero l'adozione da parte dell'insegnante, dopo pochi giorni dalla presa di servizio, di comportamenti inappropriati, poiché aveva affrontato in classe argomenti legati alla sessualità e alla procreazione senza alcuna pianificazione o coordinamento con le altre colleghe e in un contesto inadatto, poiché immediatamente susseguente a una lite tra due bambini, il tutto con l'effetto di provocare grave turbamento e disagio negli alunni, come riscontrato sia dai genitori all'uscita da scuola, sia da un'altra insegnante, chiamata dagli stessi bambini nell'immediatezza del fatto.

Nel confermare il licenziamento, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincemento anche le prove cosiddette “atipiche”, a condizione che risultanono idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e in quanto non smmentite dal raffronto critico con le ulteriori risultanze del processo, come in ipotesi di dichiarazioni provenienti da terzi.

Nel caso di specie la Corte territoriale aveva sottoposto a espresso vaglio critico dette risultanze, considerando una pluralità di dichiarazioni con quelle caratteristiche, quali il verbale del colloquio tra presidente e genitori, il verbale del colloquio tra presidente e maestra, e quello tra il presidente e un'altra docente, e ha considerato cautelativamente anche l'ipotesi che in qualche misura i bambini abbiano “ingigantito”, per concluderne che comunque si era trattato di iniziative del tutto inadeguate, stante la mancanza di pianificazioni e coordinamento con le altre insegnanti e tramite modalità che avevano generato, comunque, turbamento dei bambini, come riscontrato dai genitori e da un'altra insegnante.



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