Istruzione

Docenti assunti da straordinario bis 2023/24: in caso di contrazione di organico, avranno assegnata una sede in provincia


Concorso straordinario bis: se si perde cattedra nella scuola di assunzione, il docente interessato avrà assegnata una sede in provincia.

Assunti come 2024/25

Le assunzioni dalle GM del concorso straordinario bis erano previste tutte per l'a.s. 2022/23, tuttavia, considerato che non tutte le procedure si erano concluse in tempo utile nelle varie regioni e, all'interno di queste, per tutte le classi di concorso, le stesse (assunzioni) sono state prorogate all'a.s. 2023/24, in virtù della disposizione di cui al DL n. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023 (art. 5, comma 11-quater).

Ricordiamo che le assunzioni dalla procedura in esame avvengono dapprima a tempo determinato, con contratto al 31/08, e poi a tempo indeterminato. Queste le fasi di articolazione della procedura:

  • concorso
  • nomina a tempo determinato (al 31/08);
  • svolgimentonel corso dell'anno a tempo determinato, del percorso di formazione universitario con prova conclusiva e svolgimento anno prova;
  • superati anno di prova e prova conclusiva, immissione e conferma in ruolo l'a.s. successivo a quello di assunzione a tempo determinato;
  • abilitazione all'atto della conferma in ruolo per i docenti che ne sono privi (i docenti, che non sono stati assunti e che sono privi di abilitazione, ricordiamolo, potranno conseguirla frequentando il percorso da 30 CFU, per l'accesso al quale avranno anche una riserva di posti. I percorsi devono ancora essere avviati).

Dunque, i docenti individuati dalle GM del concorso in esame nell'a.s. 2023/24, superati anno di prova e percorso universitario, saranno assunti e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima scuola in cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato.

Posti accantonati

I posti occupati nel corrente anno scolastico dai docenti summenzionati che, come detto, sono assunti dapprima a tempo determinato, sono stati resi indisponibili per le operazioni di mobilità, come leggiamo nell'OM 30/2024:

Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità di cui all'articolo 8 del CCNI 2022, sono altresì indisponibili per le operazioni di mobilità as 2024/25:

– a livello di singola istituzione scolastica oa livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate al personale docente da assumere un tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all 'arte. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, e non conferite a tempo determinato nell'a.s. 2022/23;

I posti in parola, quindi, sono indisponibili a livello di singola scuola (quella in cui gli interessati svolgono l'anno di prova) oa livello provinciale. Perché a livello provinciale? Perché in caso di contrazione di organico (nella scuola in cui l'interessato presta servizio), ai docenti in questione deve essere comunque garantita e assegnata una sede di titolarità nella provincia di assunzione.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sono un docente in anno di prova assunto da Concorso STRAORDINARIO BIS – DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021. Scrivo per chiedere un'informazione riguardo i docenti PERDENTE POSTO. Un docente in anno di prova, con contratto determinato per l'anno 2023/24 (che con esito positivo dell'anno sarà assunto con contratto indeterminato dal 1 settembre 2024), che risulta perdente posto a giugno 2024 secondo le graduatorie interne d'istituto , può chiedere la mobilità fuori regione avendo il vincolo triennale da STRAORDINARIO BIS? Grazie mille per la disponibilità.

Premettiamo che i perdenti posto non sono dichiarati tali a giugno e che i docenti in questione non possono essere dichiarati perdenti posto nel corrente anno scolastico, in quanto devono essere ancora assunti a tempo indeterminato, ragion per cui non possono essere inseriti nelle graduatorie interne di istituto , pubblicato entro il 31 marzo us Detto ciò, in caso di contrazione di organico, i docenti in questione avranno assegnata una sede (scuola) di titolarità nella provincia di assunzione in quanto per gli stessi, come sopra riportato, le sedi sono “conservate” oa livello di singola scuola oppure in provincia. Tale assegnazione della sede di titolarità, a seguito di contrazione di organico nella scuola in cui stato svolto l'anno di prova, è effettuata dall'ATP (almeno sino allo scorso anno), come possiamo leggere nel decretotra gli altri, dell'ATP di Cosenza relativo agli assunti 2022/23 che, a seguito di contrazione di organico nella scuola di assunzione, hanno avuto assegnata un'altra scuola.

Riguardo al vincolo, per completezza ricordiamo che per i docenti assunti da straordinario bis va computato anche l'a.s. di assunzione a tempo determinato, durante il quale hanno svolto il periodo di prova, come leggiamo nell'art. 1/7 dell'OM 30/2024:

7. I docenti che hanno partecipazione alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, DL 73/2021, assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 2023/24, sono assoggettati al vincolo di permanenza triennale di cui al precedente comma 4. Nel triennio di permanenza si computa l'anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.

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