Istruzione

Assegnazione provvisoria: può presentare domanda il docente assunto al 31 agosto da concorso straordinario bis?


No, il docente assunto da concorso straordinario bis nel 2023/24 a tempo determinato non può presentare domanda di assegnazione provvisoria, salvo eventuali future deroghe ad oggi non previste.

Assunzioni concorso straordinario bis

La procedura straordinaria di assunzione di cui all'art. 59, comma 9 bis, del DL 73/2021, nell'ambito della quale si è svolto il concorso straordinario bis, si articola nelle seguenti fasi:

  • concorso;
  • individuazione dalle GM del concorso e nomina a tempo determinato (al 31/08);
  • svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, dell'anno di prova;
  • svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, del percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
  • superati anno di prova e prova conclusiva del percorso universitario, immissione e conferma in ruolo con decorrenza 1° settembre dell'anno di assunzione a tempo indeterminato o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato;
  • abilitazione (per i docenti che ne sono privati) all'atto della conferma in ruolo.

Come scritto diverse volte, non tutte le assunzioni sono state effettuare nel 2022/23, per cui diversi aspiranti sono stati assunti a tempo determinato nel 2023/24 e saranno immessi in ruolo nel 2024/25 (con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2024 ).

Assegnazioni provvisorie

Le assegnazioni provvisoriecom'è noto, non possono essere disposte nei confronti del personale immesso in ruolo giuridicamente nel medesimo anno in cui si svolgono le operazionicome si legge nel CCNI 2019/22 ( che ha disciplinato le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria anche per l'a.s. 2023/24, in virtù di una proroga sancita dall'Intesa MIM-OOSS del 13/06/2023):

Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all'inizio dell'anno scolastico …

Dunque, la disposizione normativa non permette la presentazione della domanda ai docenti immessi giuridicamente in ruolo nel medesimo anno in cui si svolgono le operazioni. E' vero, però, che lo scorso anno scolastico è stata prevista una deroga alla disposizione normativa in esame, sempre in virtù della sopra richiamata Intesa MIM-OOSS, in base alla quale gli interessati hanno presentato l'istanza in modalità cartacea, domanda poi convalidata ai soli docenti che hanno superato l'anno di prova. Così, diversi assunti da GPS/concorso straordinario bis nel 2022/23, in ruolo dal 2023/24 (dopo il superamento dell'anno di prova), hanno presentato la domanda in modalità cartacea e poi hanno partecipato ai movimenti (i soli docenti con anno di prova superata). Da sottolineare che la deroga è stata applicata in virtù di un'altra disposizione contenuta nel CCNI 19/22, relativa ai docenti assunti con DDG 85/2018 e che ha permesso (ai predetti docenti) di presentare istanza di assegnazione provvisoria per lo stesso anno di immissione in ruolo. Lo scorso anno, inoltre, hanno potuto presentare domanda anche gli assunti in ruolo nell'a.s. 2022/23, in quanto si era in attesa di una compiuta definizione del quadro normativo di riferimento, relativo al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione per i neoassunti. Il quadro normativo è stato ormai definito e, in base allo stesso, i neoassunti in ruolo sono vincolati nella sede di assunzione per tre anni scolastici, sebbene possano partecipare ad alcuni movimenti. Approfondisci vincolo

Precisiamo che per gli assunti da concorso straordinario bis il vincolo decorre dall'anno scolastico di assunzione a tempo determinato, come si legge nell'OM 30/2023:

  • I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, DL 73/2021, assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 2023/24, sono assoggettati al vincolo di permanenza triennale di cui al precedente comma 4. Nel triennio di permanenza si computa l'anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sto svolgendo l'anno di prova da straordinario bis nella classe di concorso di lettere in Emilia Romagna e so che entrerò di ruolo nell' as 24 – 25. So che il mio primo anno di vincolo è già considerato questo in corso, ma mi chiedo se potrò presentare domanda di assegnazione provvisoria già quest' anno oppure se devo aspettare il prossimo in quanto avrò la conferma. Un'altra domanda banale: una volta svolto il colloquio con il comitato di valutazione, il nostro anno di prova si considera concluso, quindi l'aspetto del tempo indeterminato è solo una formalità?

Salvo eventuali deroghe ad oggi non previste, il nostro lettore non potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2024/25. Per gli anni successivi, considerato il vincolo per i neoassunti, potrà presentare domanda di assegnazione sicuramente in ambito provinciale, ricorrendo i previsti motivi. Quanto all'eventuale presentazione di domanda interprovinciale, dobbiamo attendere il prossimo contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che dovrà ricevere anche le deroghe previste dal CCNL 2019/21 e già applicate per la mobilità (trasferimenti e passaggi) come 2024/25.

Quanto all'altro quesito, ai fini dell'immissione in ruolo, il lettore dovrà superare l'anno di prova e la prova conclusiva del percorso universitario. Considerata la posta in palio, ossia l'immissione in ruolo, è chiaro che non può trattarsi di formalità ma di un momento di verifica e valutazione di una certa rilevanza. E' chiaro che le dovute prove possono essere affrontate con serenità, vista l'esperienza e il percorso formativo che caratterizza tutti gli aspiranti da assumere in ruolo, compreso il nostro lettore.

Le risposte ai quesiti

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