Istruzione

Supplenze docenti ruolo: 31 agosto o 30 giugno e solo su posto intero. Anche da graduatorie di istituto


I docenti di ruolo, come sappiamo, possono accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08. Nessun incontro se arrivano dalle graduatorie di istituto.

Supplenze docenti ruolo

Le supplenze per il personale docente di ruolo, dall'a.s. 2024/25, saranno disciplinate dall'articolo 47 del CCNL 2019/21, che ha introdotto al riguardo delle novità rispetto a quanto previsto dal previgente art. 36 del CCNL 2007. In base al citato articolo 47, che va leggo congiuntamente al DM 138/2023 (che vieta le supplenze ai docenti tenuti a svolgere l'anno di prova):

  1. il docente di ruolo può accettare morbidezza su posto intero (precisazione questa sul posto intero non prevista dall'art. 36 del CCNL 2007) al 31/08 o al 30/06;
  2. le morbidezza possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (possibilità non prevista dall'art. 36 del CCNL 2007. Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o per un'altra classe di concorso;
  3. il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolasticila titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all'articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
  4. l'accettazione della supplenza comporta l'applicazione della relativa disciplina previsto dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinatoivi inclusa quella relativa alle ferie;
  5. l'accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell'incarico per come stabilito nell'atto di conferimento dello stesso;
  6. l'accettazione della supplenza, ai sensi dell'art. 3/3 del DM n. 138/2023, è possibile soltanto dopo ecco svolgimento (e superamento) dell'anno di prova.

Quesito

Volevo gentilmente chiedere se per usufruire dell'articolo 47 (accettazione supplenze per il personale di ruolo) l'incarico a tempo determinato deve necessariamente essere conferito da GPS o anche da graduatorie di istituto.
Fino a quando è possibile accettare incarichi a tempo determinato? Posso accettare la supplenza in corso d'anno?
Ringrazio anticipatamente per la Vostra disponibilità

Come si evince da quanto sopra riportato, l'art. 47 del CCNL 2019/21 non pone “paletti” riguardo alle graduatorie da cui è possibile ottenere la supplenza, ma ciò che conta al riguardo è che la supplenza sia al 31/08 o al 30/06 su posto intero e per un posto/ classe di concorso/grado diversi da quelli titolarità, come possiamo constatare dalla lettura dei 4 commi del citato art. 47:

  1. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
  2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
  3. L'accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell'incarico per come stabilito nell'atto di conferimento dello stesso.
  4. Il presente articolo abroga l'art. 36 del CCNL 29/11/2007.

Dunque, la supplenza può essere ottenuta anche dalle graduatorie di istituto, da cui si attinge per gli incarichi di supplenza al 30 giugno e al 31 agosto, solo in caso di esaurimento delle GaE e delle GPS. Quanto alla tempistica, com'è noto, i posti al 31 agosto e quelli al 30 giugno sono quelli resisi vacanti e disponibili o soltanto disponibili (ma non vacanti) entro la data del 31 dicembre di ogni anno scolastico. Pertanto, gli incarichi in parola dovrebbero essere assegnati entro quei dati o poco più avanti. Abbiamo usato il condizionale, in quanto nella corrente anno scolastico gli incarichi sono stati assegnati sino al mese di gennaio. Precisiamo che nel citato art. 47 CCNL non è indicatore alcun termine entro cui accettare la supplenza.

Per completezza, ricordiamo che, a breve, si apriranno le istanze per l'aggiornamento delle GPS biennio 2024/26, riguardo al quale si attende soltanto la pubblicazione della relativa OM, in modo da procedere alla presentazione delle domande.

Domande GPS 2024/26

L'istanza di inserimento/agigornamento va inoltrata esclusivamente in modalità telematica, a partire dalle ore 12.00 del giorno di pubblicazione dell'OM sul Portale Unico del reclutamento e sino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze. Al termine della compilazione, è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE, nonché essere abilitati al servizio “Istanze on line”. La domanda si può presentare per:

  1. inserimento (riguarda chi non è incluso nelle GPS 2022/24);
  2. aggiornamento (riguarda gli aspiranti inclusi nelle GPS 2022/24);
  3. trasferimento, ossia cambio provincia (riguarda gli aspiranti già inclusi nelle GPS 2022/24);
  4. aggiornamento/trasferimento (riguarda gli aspiranti già inclusi nelle GPS 2022/24).

Evidenziamo che:

  • gli aspiranti, i quali non presentano domanda, permangono nelle GPS con il medesimo punteggio con cui figuravano nel biennio 2022/24, sulla base dei titoli all'epoca presentati e delle eventuali rettifiche dovute alle verifiche effettuate dalle scuole competenti;
  • le situazioni soggette a scadenza, in particolare le preferenze, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, anche chi non ha titoli e servizi da aggiornare dovrebbe presentare domanda per confermare/dichiarare eventuali preferenze possedute. Viceversa, le stesse non saranno più riconosciute;
  • con la medesima domanda per l'inserimento/aggiornamento delle GPS, gli aspiranti si possono inserire anche nelle graduatorie di istituto di seconda fascia (iscritti in I fascia GPS) e terza (iscritti in II fascia GPS), indicando sino a venti istituzioni scolastiche, nella medesima provincia di inclusione in GPS, per ciascuno dei posti o classi di concorso cui si ha titolo. Per la scuola dell'infanzia e primaria, inoltre, gli aspiranti possono indicare (nell'ambito delle 20 scuole) sino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in ​​cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

Requisiti d'accesso alla prima e seconda fascia delle GPS relativi a tutti i gradi di istruzione e tipologie di posto

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare una domanda all'indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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