Istruzione

Collaboratori scolastici, nuovo contratto prevede cura e igiene personale degli studenti nell'uso dei servizi igienici di Infanzia e Primaria. Germani: “È un compito obbligatorio e non retribuito”. Facciamo chiarezza – Orizzonte Scuola Notizie


Un punto molto discusso e dibattuto, che ha messo in difficoltà anche alcuni sindacati firmatari sulla sua interpretazione, quello della sezione “Dichiaratoria delle aree”, nell'allegato A, relativamente agli incarichi dei collaboratori scolastici. Per chiarire alcuni punti di passaggio nell'interpretazione delle parole autentiche del contratto, ci siamo rivolti a Giorgio Germani, Presidente ANQUAP (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche).

Nel nuovo contratto Allegato A, nello specifico nella “Dichiaratoria delle aree” è presente una dicitura aggiuntiva rispetto alle precedenti, relativamente agli incarichi dei collaboratori scolastici. In particolare l'assistenza nelle scuole dell'infanzia e primaria nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale agli studenti. Possiamo dire che si tratta di una novità del nuovo contratto?

Sì, come da Lei sottolineato si inserisce un' ulteriore specifica rispetto al passato, infatti il ​​nuovo CCNL aggiunge (a titolo esemplificativo): assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.
PRIMA (nel profilo precedente) il Collaboratore scolastico si limitava a prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con ferimento alle attività previste dall'art.47.

La misura riguarda solo gli studenti normodotati o coinvolge anche gli studenti con handicap?

Nella dichiaratoria leggiamo anche (si aggiunge a quello già detto prima riferito solo agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria) che al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle Aree esterni alle struttura scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Quindi si è deciso di fare un'ulteriore specifica per gli alunni disabili di tutti gli ordini di scuola.

Leggiamo che si tratta di “servizi generali della scuola”, quindi facenti parte del normale compito dei collaboratori. Si tratta di un compito che sarà retribuito separatamente?

No, facendo parte della normale esecuzione del proprio lavoro.

Da un punto di vista dell'utenza possiamo presentarlo come un miglioramento del servizio, ma i collaboratori le polemiche non si sono risparmiate, molti hanno protestato annunciando di volersi rifiutare. E' una cosa fattibile?

Se è previsto nel profilo di appartenenza, così come detto prima (leggendo il testo del CCNL) non ci si può rifiutare.

Alcune interpretazioni avventurose vorrebbero questa novità figlia dell'articolo 47 del precedente contratto, ipotizzando una continuità che non modificherebbe i compiti dei collaboratori, ma l'articolo in questione si rifà agli incarichi aggiuntivi per gli studenti con handicap non normodotati. E' corretta la nostra interpretazione?

Noi ci limitiamo a leggere quello che è stato scritto, non ad interpretare quello che è chiaro, ovvero: Il collaboratore scolastico fornisce l'assistenza necessaria nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale e in generale (per tutti gli ordini di scuola) presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Che cosa accadrà agli studenti di Infanzia e Primaria con handicap?

Al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, il collaboratore presterà ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, così come previsto dal nuovo CCNL (AllegatoA).

Nell'articolo 54 del nuovo contratto vengono normati gli incarichi retribuiti, in caso di assunzione di responsabilità ulteriori o rischi disagi. Come si concilierà l'obbligo di fornire assistenza nella cura dell'igiene personale agli studenti che diventano obbligatori per Infanzia e Primaria con la possibilità di attribuire incarichi retribuiti? Come si definirà nelle scuole il limite tra ciò che è obbligo e ciò che è retribuibile?

Saranno individuati compiti legati all'assistenza agli alunni – ivi compresi quelli della scuola dell'infanzia e quelli con disabilità-, che seppur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedono un'assunzione di responsabilità, rischio o disagio ulteriori. La valutazione sarà fatta caso per caso e rifacendosi alla condizione del singolo alunno.



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