Istruzione

Concorso ATA 24 mesi, oggi 10 maggio al via le domande: come fare e cosa serve – Orizzonte Scuola Notizie


Si aprono alle ore 9 di oggi 10 maggio le domande per inserirsi o aggiornare la propria posizione nelle graduatorie ATA 24 mesi. Si tratta del concorso annuale per soli titoli. Le graduatorie di prima fascia saranno utilizzate per l'attribuzione dei ruoli e le supplenze nell'anno scolastico 2024-25.

Le domande di ammissione possono essere presentate, a pena di esclusione, esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio Istanze on Line (POLIS).
L'accesso al servizio Istanze on-line è raggiungibile anche tramite il Portale InPa.

Il servizio è raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione Servizi o, in alternativa, tramite il percorso Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze su line.

Il servizio è attivo dalle ore 9.00 del 10 maggio 2024 fino alle ore 14.00 del 30 maggio 2024.

Servi SPID e abilitazione

L'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale deve accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.

Il servizio Istanze on line richiede il possesso di un'abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l'accesso al servizio”.

Tutte le informazioni necessarie ai fini della al sistema POLIS sono rinvenibili all'indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

A questo stesso indirizzo è altresì possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID.

Requisiti ATA 24 mesi

Requisito per accedere nelle graduatorie ATA 24 mesi (OM 21/2009):

a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) Il personale che non si trova nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserita nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre”.

Requisito essenziale per le 24 mesi ATA è l'aver svolto 24 mesi di servizio.

Il punto 2.2 dell'articolo 2 dell'OM 21/2009:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (DPR420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale ATA statale (DPR588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) eb) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali ATA personale;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

I bandi ATA 24 mesi

La nota MIM del 19 aprile

La diretta alle 14,30

Alle 14,30 risposte ai vostri dubbi con Dal Pino (Anief)



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