Istruzione

Concorso ATA prima fascia 2024, servizio da docente non vale per raggiungere i 24 mesi ma dà punteggio (0,10 o 0,15 punti al mese) – Orizzonte Scuola Notizie


Sono aperte dal 10 maggio e fino al 30 maggio (ore 14) le domande per partecipare al concorso ATA di prima fascia. Gli aspiranti al ruolo e/o alle supplenze nell'anno 2024-25 hanno la possibilità di inserirsi oppure di aggiornare la propria posizione.

In occasione dell'apertura delle domande ospite il 10 maggio su Orizzonte Scuola tv Cristina Dal Pino di Anief, che ha risposto ai dubbi dei lettori.

Tra le domande poste in diretta una riguardava il servizio svolto in qualità di docente.

Un docente con anni di servizio ma non come personale ATA può presentare la domanda ATA 24 mesi?

No, la domanda 24 mesi si presenta se hai acquisito almeno 24 mesi o 23 mesi e 16 giorni nel profilo ATA. Poi se hai fatto il servizio da docente ti viene considerato assolutamente e lo devi inserire, vale 0,10, ma occorre prima fare la domanda in terza fascia, non nella prima fascia“ ha detto la sindacalista.

Il servizio svolto da docentein altre parole, non rientra nel computo ai fini del raggiungimento dei 24 mesirequisito essenziale per accedere nelle 24 mesi ATA, ma dà comunque punteggio.

I requisiti per entrare nelle graduatorie ATA 24 mesi sono:

a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) Il personale che non si trova nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserita nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre”.

E poi il punto 2.2 dell'OM 21/2009:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (DPR420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale ATA statale (DPR588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) eb) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali ATA personale;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

E i titoli di studio:

A) – Assistente Amministrativo:
1 – Diploma di maturità .

B) – Assistente Tecnico:
1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale .
La specificità di cui al punto 1 è quella definita, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigenti alla data del decreto di indizione del concorso.

C) – Cuoco:
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

D) – Infermiere:
1 – Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla normativa vigente per l'esercizio della professione di infermiere.

E ) – Guardarobiere :
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

F ) – Addetto alle aziende agrarie* (il nuovo operatore dei servizi agrari)
– Diploma di qualifica professionale di:
1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale.

G ) – Collaboratore Scolastico :
1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;
2 – diploma di maestro d'arte;
3-diploma di scuola magistrale per l'infanzia;
4 – qualsiasi diploma di maturità;
5 – attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Quanti punti per il servizio del docente

Come detto sopra, il servizio svolto in qualità di docente consente al personale di acquisire punteggio nelle 24 mesi ATA. Il servizio viene valutato come “Altro servizio” e attribuisce:

Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni 0,10 punti per altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi CRACIS, per i profili professionali di assistente ammnistrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere.

Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni 0,15 punti per altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi CRACIS, per i profili professionali guardarobiere e collaboratore scolastico, addetto aziende agrarie*.

*Con il nuovo ordinamento ATAin vigore dall'1 maggio, il profilo diventa operatore dei servizi agrari.

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Concorso ATA 24 mesi al via: come compilare la domanda, i passi da fare. GUIDA Ministero



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