Istruzione

Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, le indicazioni del MEF. Circolare – Orizzonte Scuola Notizie


Con circolare n. 25 del 15 maggio il MEF fornisce indicazioni per gli enti e gli organismi pubblici vigilati dalle Amministrazioni, ai fini della corretta applicazione della disciplina vigente in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche.

Tra le riforme abilitanti del PNRR che l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11, “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”.

Nella circolare si evidenzia che è fissato in trenta giorni il periodo – decorrente dalla data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente – entro cui il pagamento deve essere effettuato, a pena di esborso di interessi moratori, ed eventuali ulteriori oneri per risarcimento dei costi sostenuti dal creditore per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

Ci sono delle eccezioni:

  • nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, stante la possibilità per le parti di pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 “quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.”;
  • per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine, per i quali i termini di cui al citato comma 2 sono raddoppiati.

Per quanto riguarda le attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile, la circolare rammenta che per gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e gli Uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura di cui all'articolo 33 del DPCM 2 dicembre 2019, N. 169, gli atti riguardanti il ​​corretto riconoscimento della retribuzione di risultato sono verificati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 123/2011, dal momento che il pagamento degli emolumenti corrisposti al personale dirigenziale di tali enti e organismi avviene secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (cd “cedolino unico”).

I revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche ei collegi dei revisori dei conti degli Uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura – così come i revisori dei
conti delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale –15 sono comunque tenute a porre in essere, nell'ambito delle consuete attività di controllo, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali , con particolare riguardo al corretto e tempestivo aggiornamento dei dati nella Piattaforma dei crediti commerciali-PCC. I medesimi organi di controllo avranno cura, altresì, di
riscontrare l'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge n. 145/2018.

Le risultanze delle attività e di tutte le verifiche svolte dai collegi dei revisori dei conti e sindacali devono trovare puntuale descrizione nell'ambito della ordinaria verbalizzazione delle riunioni collegiali.

CIRCOLARE



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