Istruzione

Sanzioni disciplinari ai docenti fino a 10 giorni inflitte dai Dirigenti, i sindacati bocciano l'idea – Orizzonte Scuola Notizie


In occasione dell'avvio della sequenza di trattativa legata al CCNL 2019/21, firmata il 18 gennaio scorso, l'Aran ha ribadito ai sindacati l'intenzione di concedere ai dirigenti scolastici la possibilità di irrogare sanzioni fino a 10 giorni. Tuttavia, i rappresentanti dei lavoratori hanno espresso una forte opposizione a questa proposta.

Elvira Serafini, segretaria generale dello Snals, ha sottolineato all'ANSA che la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione deve rimanere di competenza dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari presso gli Uffici scolastici regionali. Ciò è in linea con quanto accade in altri settori pubblici, dove le sanzioni più gravi sono gestite da organi esterni e superiori. Serafini ha affermato che la competenza disciplinare del dirigente scolastico dovrebbe essere limitata alle violazioni degli obblighi di ufficio e non estesa alle attività di insegnamento ed educative. La sindacalista ha evidenziato la necessità di un Organismo di Garanzia per tutelare i principi costituzionali relativi alla libertà di insegnamento. Lo Snals ritiene inaccettabile che un unico soggetto, il dirigente scolastico, possa avere il potere di accertare i fatti, raccogliere testimonianze, avviare il procedimento disciplinare, formulare i capi di accusa, sentire le parti coinvolte e, infine, irrogare la sanzione o archiviare il procedimento. Secondo il sindacato, questa concentrazione di poteri rappresenta un'anomalia nel contesto della Pubblica Amministrazione.

Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc Cgil, ha sostenuto che, se la proposta dell'Aran dovesse essere approvata, si creerebbe una disparità di trattamento rispetto al resto del personale della Pubblica Amministrazione. In questi settori, le infrazioni punibili con la sospensione fino a 10 giorni sono di competenza dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (Upd). Nel caso delle scuole, tale competenza dovrebbe essere dell'Ufficio Scolastico Regionale. Fracassi ha sottolineato l'importanza di garantire la terzietà del giudizio disciplinare, specialmente per le sanzioni più gravi, assicurando una giusta distanza tra l'organo giudicante e il luogo di lavoro del dipendente.

“Riteniamo che l'attuale assetto – ha dichiarato sull’argomento il segretario generale ANIEF Marco Giordano risponde già pienamente all'esigenza di comporre la garanzia della libertà di insegnamento con la necessità di sperimentale, ove si verifichino, le violazioni del codice disciplinare da parte del personale docente. È pertanto necessario far sì che sia sempre un organo terzo, e non il dirigente scolastico, a decidere l'eventuale irrogazione dei provvedimenti più gravi, come nel caso della sospensione dal servizio. Tanto più se consideriamo – conclude Giordano – che in questi anni le modifiche normative hanno via via previsto deroghe importanti a favore dei dirigenti che, rispetto al recente passato, sono adesso soggetti a vincoli e termini meno rigidi nello svolgimento dei procedimenti disciplinari e che troppo spesso questi ultimi sono avviati sulla base di segnalazioni di studenti o famiglie senza essere preceduti – come invece dovrebbe accadere – da un'accurata e approfondita istruttoria preliminare del DS”.



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