Istruzione

Carta del docente, 3.000 euro più interessi a una supplente. Tribunale: “La mera natura temporanea del lavoro non giustifica il diverso trattamento” – Orizzonte Scuola Notizie


Il tribunale di Velletri ha assegnato ad un supplente “la somma di € 3000,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria”, dopo che il docente, difesa dai legali che lavorava per l'Anief, ha sollevato il problema derivante da sei annualità di lavoro da precaria, dal 2018 ad oggi, senza ricevere un euro dall'amministrazione per pagarsi l'aggiornamento professionale.

Nella sentenza – fa sapere il sindacato guidato da Pacifico – il giudice ha ricordato che “sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza del 16/3/2022, n. 1842 che ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del MIUR n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Costo.”.

Ha quindi citato la Corte di Giustizia Europea, che con l'ordinanza del 18 maggio 2022 ha stabilito che “la mera natura temporanea del lavoro non può costituire di per sé una ragione giustificatrice della differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in merito agli aggiornamenti professionali, poiché ciò risulta in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE e del relativo Accordo quadro”.

La Corte di legittimità, sezione Lavoro, con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961 che ha chiarito che “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della ln 107 del 2015”, spetti, “pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche” ha aggiunto il giudice.

La carta può essere utilizzata per l'acquisto di:

  • libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
    hardware e software;
  • iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  • iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistralespecialistica oa ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream oa maestro universitario inerenti al profilo professionale;
  • titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
  • titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
  • iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del pianoforte triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 (Buona Scuola).

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