Istruzione

Aggiornamento GPS e assegnazioni provvisorie, docente ruolo: come posso sfruttare abilitazione per accorpamento classi concorso?


L'aggiornamento delle GPS 2024/26 interessa anche i docenti di ruolo, anche perché alcuni si sono ritrovati abilitati anche in altra classe di concorso, per la quale ottenere supplenze. Come sfruttare la nuova abilitazione.

Accordo classi di concorso

Con il DM n. 255/2023 sono state revisionate e aggiornate alcune classi di concorso di cui alla tabella A allegata al medesimo, per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria, attraverso la loro razionalizzazione e accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

Le classi di concorso concordate sono le seguenti:

  • A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
  • A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
  • A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
  • A-30 nuova denominazione: Musica nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
  • A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
  • A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli VG (accorpa ex A-70 e ex A-72)
  • A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli VG (accorpa ex A-71 e ex A-3).

Nonostante l'accordo, come si legge nell'articolo 2 del DM succitato, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. Ciò vuol dire che nelle procedure concorsuali, relative alle classi di concorso sopra elencate, si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Analogamente, si procede alla compilazione di graduatorie distinte per l'attribuzione delle supplenze. Di conseguenza, il docente prima abilitato soltanto in una delle due classi di concorso accorpate:

  • se ancora precario, potrà partecipare a distinte procedure concorsuali relative a ciascuna delle due classi oggetto di accorpamento;
  • se ancora precario, potrà inserirsi nella prima fascia delle due distinte GPS relative alle due classi di concorso oggetto di accorpamento;
  • se di ruolo potrà inserirsi nella prima fascia delle GPS della classe di concorso, per cui ha ottenuto l'abilitazione a seguito dell'accorpamento;
  • se di ruolo, potrà partecipare alle assegnazioni provvisorie anche per altra classe di concorso (ossia quella relativamente alla quale ha ottenuto l'abilitazione grazie all'accorpamento);
  • se di ruolo, potrà richiedere un passaggio di ruolo nel grado di istruzione cui afferisce la classe di concorso relativamente alla quale ha ottenuto l'abilitazione grazie all'accorpamento.

La prima occasione utile per sfruttare la nuova abilitazione, ottenendo a seguito del summenzionato accorpamento, è rappresentata dall'aggiornamento delle GPS 2024/26 che interessa i docenti ancora precari, ma anche i docenti di ruolo che possono accettare supplenze ai sensi di quanto disposto dall 'arte. 47 del CCNL 2019/21 e sui quali focalizzeremo la nostra attenzione rispondendo ad una serie di domande poste da una nostra lettrice.

Premettiamo che la lettrice, come afferma la stessa nel quesito, è una neo immessa su A-01 da concorso ordinario 2020, la quale, in seguito all'accordo di cui sopra, è anche abilitata per la A-17 e intende avvicinarsi a casa sfruttando la nuova abilitazione, essendo titolare in una provincia e residente in altra.

Di seguito le domande e le nostre risposte.

D1. Visto che sto considerando di spostarmi con il lavoro più vicina a casa, a Milano (o con assegnazione o con GPS), posso considerare A017 come diversa classe di concorso e su diverso ordine come di fatto è?

R1. Sì, è così, ma sull'assegnazione dobbiamo provvisoriamente fare alcune precisazioni. L'assegnazione per l'altro posto/classe di concorso/grado di istruzione si può richiedere, tuttavia è aggiuntiva alla richiesta per la classe di concorso di titolarità. Pertanto, la nostra lettrice dovrebbe presentare la domanda per la classe di concorso di titolarità e richiedere anche quella per l'altra classe di concorso. Considerato che trattasi di un grado diverso di istruzione la domanda può essere presentata dai docenti che hanno già ottenuto la conferma in ruolo e quindi superato l'anno di prova.

Precisiamo inoltre che, in quanto neoassunta in ruolo 2023/24, la nostra lettrice è soggetta al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, a meno che non sia in soprannumero o esubero oppure non sia docente con disabilità oppure assiste un soggetto con grave disabilità , a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si sia verificata dopo il termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso. Durante i tre anni di vincolo, è possibile comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità nonché, una volta superato l'anno di prova, accettare incarichi di supplenza. A tali deroghe dovrebbero aggiungersi quelle di cui all'art. 34 del CCNL 2019/21, secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall'art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicata all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali deroghe sono state già applicate per la mobilità dal 25/2024, grazie all'accordo MIM-OOSS del 21 febbraio us Attendiamo adesso la riscrittura del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per la conferma di quanto affermato ma, considerata la ratio della disposizione contrattuale (ossia consentire il ricongiungimento) riteniamo che le stesse saranno ricevute dal citato CCNI.

In definitiva, la lettrice:

  • se non è stata dichiarata perdente posto e non è in esubero nonché non gode dei benefici della legge 104/92 (art. 33, commi 5 0 6), può presentare soltanto domanda di assegnazione provvisoria provinciale (ma non le interessa, come si evince dal quesito);
  • se invece è stata dichiarata perdente posto e/o è in esubero oppure gode dei benefici della legge 104/92 (art. 33, commi 5 0 6), può presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale (ciò che le interessa);
  • se le deroghe di cui all'art. 34 del CCNL 2019/21 sono applicate alle operazioni di assegnazione provvisoria e la nostra lettrice rientra in una delle medesime, può presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale; Qui sono elencate le categorie beneficiarie
  • posto che posso presentare la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale (secondo quanto sopra indicatore), al momento della presentazione della stessa, potrebbe aver superato l'anno di prova, per cui può presentare domanda anche per l'altra classe di concorso di nuova abilitazione ( ottenendo grazie all'accorpamento); viceversa, ossia se non l'ha ancora superato, potrà presentarla solo per la classe di concorso di titolarità.

D2. E inserirla (la A-17 ndr) in GPS sulla provincia di Milano, mentre sono titolare di cattedra si A001 nella provincia di Pavia?

R2. Sì, non c'è alcun divieto al riguardo: potrà inserirsi per la A-17 in provincia di Milano e ottenere eventualmente la supplenza in conto provincia. Ricordiamo che, in seguito alle disposizioni, di cui all'art. 47 del CCNL 2019/21, è possibile accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 solo su posto intero, nonché anche in altra tipologia di posto del medesimo grado di titolarità. A ciò aggiungiamo che le supplenze possono essere accettate dal personale di ruolo, solo dopo lo svolgimento dell'anno di prova (DM 138/2023), ma ciò non riguarda la lettrice che sta svolgendo l'anno di prova nel corrente anno scolastico.

D3. Quando verrò depennata dalle GPS su A001 in seguito alla conclusione dell'anno di prova su racconto classe, accadrà qualcosa ad A017?

No, come detto sopra, ai sensi del DM 255/2023 resta ferma la distinzione dei ruoli, nonché si procede alla formulazione di diverse graduatorie. Pertanto, la lettrice sarà depennata dal A-01 ma resterà nel GPS A-17.

D4. Se in futuro dovessi lasciare la cattedra A001, sarà possibile inserirla nuovamente nelle GPS, A001 in prima fascia, restando comunque abilitata su tale classe, giusto?

R4. Sì, se per lasciare intendo il passaggio di ruolo all'altra classe di concorso, ossia la A-17. Diverso sarebbe il discorso in caso di docente dispensato dal servizio ai sensi dell'art. 512 del D.lgs. 297/94; in tal caso, infatti, non è possibile l'inserimento per la medesima classe di concorso/posto, per cui è stata disposta la dispensa.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare una domanda all'indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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