Istruzione

Assunzioni GPS sostegno 2024 e mobilità: previsto vincolo triennale nella provincia scelta


Il vincolo quinquennale su posto di sostegno riguarda la tipologia di posto e non la sede assegnata.

Proroga assunzioni GPS

Il DL n. 19/2024, convertito in legge n. 56/2024, ha prorogato al 31 dicembre 2025, le assunzioni straordinarie da GPS sostegno I fascia, che sono finalizzate al ruolo e si svolgeranno solo in caso residuino posti dalle immissioni in ruolo ordinarie:

5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento”).

Dunque, è prorogata la procedura già prevista per la corrente anno scolastico (assunzioni GPS sostegno 2023/24), cui possono partecipare i soli aspiranti inclusi a pieno titolo nelle GPS sostegno prima fascia. Inoltre, considerato che la proroga è prevista sino al 31/12/2025, le medesime assunzioni straordinarie si potranno svolgere non solo per il 2024/25 ma anche per l'a.s. 2025/26 (nel conto ultimo caso, potranno parteciparvi anche coloro i quali si inseriranno, il prossimo anno scolastico, nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS sostegno). Abbiamo oggi parlato della bozza che sarà sottoposta al parere del CSPI.

Considerato che la disposizione normativa proroga la procedura indicata dai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del DL n. 44/2023, con relativo aggiornamento dei previsti termini temporali all'anno scolastico di riferimento, la stessa si articolerà nelle fasi di seguito indicare:

  • assunzioni, per l'a.s. 2024/25, dalle GPS sostegno prima fascia, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le ordinarie immissioni in ruolo; le assunzioni sono effettuate a tempo determinato (al 31/08) nella provincia in cui gli aspiranti risultano inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS;
  • svolgimento Call veloce (o mini call veloce) sui posti ancora vacanti e disponibili, a seguito dello scorrimento delle GPS; in base alla Call veloce gli interessati hanno presentato istanza di assunzione in una provincia diversa da quella di pertinenza della GPS in cui risultanono iscritti;
  • svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, dell'anno di formazione e prova di cui all'articolo 13/1 del D.lgs. 59/2019;
  • svolgimento, oltre a quanto previsto per l'anno di prova, innanzi al Comitato di valutazione, di una lezione simulata (per quest'ultima il Comitato è integrato da un componente esterno, individuato dal dirigente titolare dell'USR tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici);
  • superati anno di prova e lezione simulata, assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato (quindi dalla data di inizio del servizio dall'a.s. 2024/25), nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato.

Sottolineiamo che:

  • la valutazione negativa dell'anno di prova comporta la reiterazione del medesimo;
  • il rinvio dell'anno di prova, per giustificati motivi normativamente previsti, comporta la reiterazione dello stesso;
  • il giudizio negativo relativo alla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

La medesima procedura si svolgerà nel 2025/26 e ad essa parteciperanno, oltre ai docenti inclusi nella prima fascia GPS sostegno, anche coloro i quali si inseriranno (il prossimo anno) nei relativi elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

Vincoli assunti dal GPS

Il vincolo per i docenti assunti da GPS sostegno è disciplinato dal medesimo summenzionato DL 44/2023 ed è più stringente di quello previsto per i neoassunti in ruolo (il cui vincolo è disciplinato dal combinato disposto di cui all'art. 399/3 del D .lgs. 297/94 e all'art.13/5 del D.lgs. Nello specifico, è il comma 10 dell'art. 5 del citato DL 44/2023 a dettare disposizioni sul vincolo:

  • il vincolo consiste in tre anni di servizio effettivo nella scuola di assunzione, salvo che non si diventi soprannumerari o in esubero;
  • la richiesta di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione ovvero l'accettazione di incarichi a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso, è possibile soltanto dopo lo svolgimento dei succitati tre anni di servizio effettivo;
  • il vincolo decorre dall'a.s. 2024/25, quindi dall'anno di assunzione (che sarà poi l'anno di decorrenza giuridica e conferma in ruolo).

Non sappiamo se a tali docenti saranno applicate le deroghe previste dall'art. 34 del CCNL 2019/21 e che consentono di superare i previsti vincoli sulla mobilità. Nell'OM 30/2024, che ha disciplinato la mobilità as 2024/25, per tale categorie di docenti non era prevista alcuna deroga. Solo perché non erano ancora di ruolo e quindi non potevano comunque presentare domanda? Oppure perché, essendo disposto un vincolo di tre anni di effettivo servizio, ai docenti in esame non si applica?

Vincolo posto sostegno

I docenti assunti in ruolo su posto di sostegno (a prescindere dalla procedura), oltre al suddetto vincolo (e per i neoassunti dalle procedure ordinarie quello triennale, che non richiede lo svolgimento di servizio effettivo) sono sottoposti ad un altro vincolo, ossia quello quinquennale su racconto tipologia posto. Quest'ultimo è disciplinato dall'art. 23 del CCNI 2022/25, in base al quale gli immessi in ruolo su posto di sostegno (come i trasferito o con passaggio di ruolo) devono permanervi per cinque anni, durante i quali, comunque, è possibile presentare domanda di trasferimento su posto di sostegno ed anche di passaggio di ruolo sempre su posto di sostegno (a meno che non siano soggetti ad altri vincoli presenti nel CCNI). Precisiamo che nel caso di: trasferimento su posto di sostegno, gli anni di vincolo non ripartono da capo ma proseguono (così. se ho svolto 3 anni su sostegno nella scuola X e mi trasferisco nella scuola Y, ai fini del completamento del quinquennio, devo svolgere altri due anni); passaggio di ruolo il vincolo riparte da capo.

Nel computo del quinquennio, ricordiamolo, rientra l'eventuale anno di decorrenza giuridica. Pertanto, agli assunti da GPS sostegno prima fascia, il computo parte dall'anno di assunzione a tempo determinato, anno che sarà poi recuperato giuridicamente (come detto sopra, infatti, tali aspiranti sono assunti in ruolo con decorrenza giuridica dall'inizio del servizio a tempo determinato).

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono un docente della scuola secondaria di I grado, sto ultimando il percorso di specializzazione su sostegno sempre per la secondaria di I grado ed entrerò in GPS I fascia con riserva che si scioglierà prima del 30 giugno. Vorrei avere la possibilità di fruire dell'arte. 59 per le assunzioni da I fascia sostegno per questo prossimo anno scolastico e per avere maggiori possibilità dalla mia provincia di residenza, ovvero quella di Latina, proverò a spostarmi nella provincia di Milano. Quindi che per i docenti di sostegno, in caso di assunzione, il vincolo è quinquennale. Mi chiedo se ci fosse una condizione che mi permetta di riavvicinarmi a casa avendo uno dei miei genitori con 104 comma 3 che avrei necessità di accudire. Grazie se avrà modo di rispondermi.

Come detto sopra, gli assunti da GPS sostegno prima fascia, ai sensi dell'art. 5 del DL 44/2023 (prorogato dal DL n. 19/2024), sono sottoposti al vincolo previsto dal comma 10 del medesimo articolo 5 e al vincolo previsto dall'art. 23 del CCNI 2022/25. Si tratta però di vincoli differenti: l'uno riguarda il vincolo nella scuola di assunzione, per cui non ci si può muovere dalla medesima prima di aver svolto tre anni di effettivo servizio; l'altro riguarda la tipologia di posto, tanto che – nel corso dei cinque anni – è possibile presentare domanda di trasferimento e passaggio (quest'ultimo dopo il superamento dell'anno di prova) sempre su posto di sostegno.

Pertanto, il problema principale della lettrice è il vincolo triennale sulla sede. Come detto sopra, considerato che nella norma si parla di effettivo servizio, non sappiamo se le deroghe summenzionate (di cui all'art. 34 del CCNL 2019/21) sono applicate anche ai docenti assunti da GPS sostegno, tramite la procedura straordinaria in questione . Stando alla normativa attuale e senza ulteriori chiarimenti applicativi del MIM, i docenti assunti da GPS sostegno prima devono prestare tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione, prima di poter accettare incarichi di supplenza, nonché presentare domanda di trasferimento, utilizzazione e assegnazione provvisoria.

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