Istruzione

Vincolo quinquennale sul sostegno: il calcolo riguarda gli anni con titolarità sul sostegno – Orizzonte Scuola Notizie


Nel computo del vincolo quinquennale si svolgeranno gli anni di servizio con titolarità sul sostegno. Vediamo i dettagli

Una lettrice ci scrive:

Sono docente entrato in ruolo nel 2015 sul posto comune. Dal 2016 in assegnazione provvisoria interprovinciale sul sostegno con titolo. Dal 2022 trasferimento interprovinciale su posto di sostegno. Il servizio svolto sul sostegno, antecedente al passaggio, da posto comune a sostegno, vale ai fini del superamento del vincolo? Grazie

I docenti titolari sul sostegno sono tenuti a rispettare il vincolo di permanenza quinquennale su questa tipologia di posto e per poter “passare” su posto comune devono, quindi, aspettare 5 anni

Disposizioni normative

Questo vincolo temporale, che coinvolge tutti gli insegnanti di sostegno titolari su questa tipologia di posto in qualsiasi ordine o grado di istruzione, viene stabilito nel CCNI sulla mobilità, dove, nell'art.23 comma 7, si chiarisce quanto segue:

Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comportamentale la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. […]”

Tale vincolo riguarda chiaramente anche i neo-immessi in ruolo sul sostegno che calcoleranno il quinquennio a decorrere dall'anno scolastico di immissione in ruolo.

L'obbligo di permanenza quinquennale sul sostegno non si applica, però, nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata, in quanto soprannumerari, da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto, questi docenti conservano titolo alle precedenze di cui all'art. 13 punti II) e V) per il rientro nella scuola di precedente titolarità su posto comune dove erano titolari.

Computo del quinquennio

Nel computo del quinquennio si considera l'eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 4–bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto, e si calcola anche l'anno scolastico in corso.

Per il docente nel vincolo, che ottiene passaggio di ruolo sul sostegno, il calcolo del quinquennio ricomincia dall'anno scolastico in cui ottiene il movimento in quanto, come esplicitato nel comma 11 del succitato art.23 del contratto, “I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio […]”

Quante volte si può essere interessati dal vincolo quinquennale?

Il vincolo quinquennale che interessa i docenti titolari sul sostegno non è una tantum, ma può essere necessario rispettarlo più volte in relazione alle tipologie di movimenti che potrebbero interessare il docente nel corso della sua carriera professionale.

Se, ad esempio, un docente, dopo aver superato il quinquennio di permanenza sul sostegno, ottiene trasferimento su posto comune e negli anni successivi chiede di ritornare sul sostegno ottenendo il movimento richiesto, dovrà rispettare un nuovo vincolo quinquennale

Conclusioni

La nostra lettrice , titolare sul sostegno, esprime i suoi dubbi sulle modalità di calcolo del vincolo quinquennale e ipotesi di poter valutare, nel computo del quinquennio, anche gli anni svolti in assegnazione provvisoria sul sostegno come docente titolare su materia.

La risposta al suo quesito è negativa, in quanto il vincolo, con relativo calcolo, decorre dal'anno scolastico in cui ha ottenuto la titolarità sul sostegno, che, nel suo caso corrisponde all'anno scolastico n cui ha ottenuto il trasferimento da materia a sostegno.

La docente ha ottenuto il tasferimento nel 2022/23, quindi per superare il vincolo dovrà aspettare l'anno scolastico 2026/27, che sarà per lei il quinto anno sul sostegno, e potrà partecipare alla mobilità su materia per l'anno scolastico successivo 2027 /28

Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *