Supplenze sostegno: conferma per il docente con o senza specializzazione su richiesta famiglia e valutazione del Dirigente Scolastico. Decreto in Gazzetta Ufficiale – Orizzonte Scuola Notizie
Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno. Ecco il contenuto dell'art. 8 del DL n. 71 del 31 maggio 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il 1° giugno, adesso dovrà seguire l'iter parlamentare per la trasformazione in legge.
Continuità didattica per il docente supplente di sostegno
1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilita' e favorire la serenità' della relazione educativa tra studenti con disabilita' e docenti, all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili puo' essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolasticofermo restando la disponibilita' del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.
Riguarda anche i docenti non specializzati
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresi', alle seguenti categorie di personale docente:
UN) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottato in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualita' di insegnamento su posto di sostegno nel relativo gradovalutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;
B) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che hanno svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il miglior relativo punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».
2.
Per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.