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Ferie supplenti docenti e ATA: quanti giorni e quando vengono liquidate al termine dell'anno scolastico – Orizzonte Scuola Notizie


Quanti giorni di ferie spettano ai supplenti docenti e ATA e quando possono essere liquidate: cosa dice il CCNL 2019-21 sottoscritto definitivamente il 18 gennaio 2024.

Al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con alcune precisazioni.

Così l'articolo 35, comma 2 del CCNL 2019-21:

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.

L'art. 13 del CCNL 2007 ha disposto che:

Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente
spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntive o straordinarie e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.

La durata delle ferie per i supplenti è pertanto: 30 giorni all'anno dal primo anno di servizio, 32 giorni dopo tre anni di servizio.

La proporzione da fare per capire quante ferie spettano è:

360 : 30 (oppure 32) = 180 : x



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