Istruzione

Anno di prova docenti neoassunti GPS sostegno, come si svolge la lezione simulata da assegnare 24 prima (non si estrae). Procedura entro il 15 luglio – Orizzonte Scuola Notizie


Percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio as 2023/2024 per docenti neoassunti Art. 5, c. 5, DL 44/2023 Nota di chiarimento dell'USR Piemonte per le corrette procedure.

Fasi di valutazione docenti neoassunti ai sensi dell'art. 5, c. 8, DL 44/2023

La valutazione del docente avviene in due fasi:

Fase 1. Ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 –art. 13, comma 1:

I vincitori del concorso su posto comune, che hanno l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, ea una valutazione da parte del dirigente scolastico, ha sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.

In tale fase, quindi, i docenti di sostegno immessi in ruolo da GPS e call veloce, ex art. ex art. 5, c. 5 e ss., DL 44/2023, al pari di tutti gli altri docenti neo immessi in ruolo dalle diverse procedure concorsuali, sono valutati dal Comitato di valutazione della scuola non integrato dal membro esterno e dal Dirigente scolastico.

I docenti non in possesso dei requisiti di servizio (svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche) e quelli che
ricevevano una valutazione negativa, non saranno ammessi alla successiva fase 2 (lezione simulata) e, ai sensi di quanto previsto dall'art.13, comma 1 del D.Lgs. 59/2017, saranno sottoposti “a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile”.

Fase 2.

DM 119/2023 –art. 6, c. 2 “Superate con valutazione positiva le procedura di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti svolgono una lezione simulata”;

DL 44/2023 –art. 5, c. 8, “Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici”.

In detta fase il membro esterno, insieme al Comitato di valutazione interno, provvede a:

  • predisporre la traccia che verrà assegnata 24 ore prima al candidato
  • presenziare alla lezione simulata e procedere alla sua valutazione in termini di idoneità/inidoneità.

Come previsto dall'art. 6, c. 4, DM 119/2023 “Il giudizio negativo relativo alla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato”.

3) Contenuto della lezione simulata e modalità di svolgimento

– L'art. 8 del DM 119/2023 prevede che:

La lezione simulata è volta a verificare, in relazione ai programmi di cui, rispettivamente, al punto A.4 dell'allegato A al decreto del Ministro 5 novembre 2021, n. 325, per la scuola dell'infanzia e primaria e al punto A.2.1 dell'Allegato A al decreto del Ministro 9 novembre 2021, n. 326, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso e corretto esercizio, anche in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell'anno di formazione inziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una didattica inclusiva che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, di interclasse o di intersezione, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dagli alunni (comma 1);

La traccia sulla quale svolgere la lezione simulata, predisposta dal Comitato di valutazione, è assegnata al candidato 24 ore prima dello svolgimento della prova (comma 3)

Alla luce del combinato disposto dei sopra indicati commi 1 e 3 dell'art. 8 del DM 119/2023 il Comitato di valutazione, integrato dal membro esterno, procederà, quindi, per ciascun candidato ammesso alla Fase 2 della lezione simulata, alla predisposizione della relativa traccia ed alla assegnazione della stessa al candidato, entro le 24 ore precedenti la prova, con le modalità che ciascuna istituzione scolastica autonoma intende attivare (non è prevista l'estrazione della traccia).

4) Modalità di valutazione della lezione simulata

L'arte. 7, DM 119/2023 prevede che “Con decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è costituita una apposita Commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della lezione simulata”.

Al momento tali quadri di riferimento non risultano essere stati pubblicati.

La nota di chiarimento dell'USR Piemonte

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