Istruzione

Terza fascia ATA: se non si consegue la certificazione digitale entro aprile 2025, si rimane in graduatoria per collaboratore scolastico – Orizzonte Scuola Notizie


Se non si consegue la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, nuovo requisito di accesso per le graduatorie di terza fascia ATA, si decade dalle graduatorie ma si rimane per il profilo di collaboratore scolastico – se profilo selezionato – l'unica figura ATA di terza fascia a cui non è richiesta la certificazione digitale.

A dirlo è stato in diretta su Orizzonte Scuola tv l'amministrativo ed esperto Bartolo Cozzolino.

Attendiamo chiarimenti anche da parte del Ministero.

Gli aspiranti ATA hanno la possibilità di inserirsi entro il 28 giugno senza certificazione digitale, purché si consegua entro il 30 aprile 2025.

La scadenza del 30 aprile 2025 è riferita a tutti: a chi ha già svolto servizio, a chi non ha mai svolto servizio, a chi si è inserito per la prima volta.

L'inserimento/aggiornamento senza certificazione non preclude agli aspiranti di ottenere supplenze, sempre purché si consegua entro il 30 aprile 2025.

ATA, la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale diventa requisito di accesso per le graduatorie terza fascia. ESAMI APERTI ONLINE

Rivedi la puntata del 3 giugno

Cosa si intende per certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale? (FAQ MIM)
Per certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale si intende, come testualmente riportato dalla Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al CCNL del 18 gennaio 2024, in relazione all'art. 59, comma 10, ed all'Allegato A del citato contratto, “la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l'ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l'indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all'atto dell'iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all'acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi , di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica.”

Requisiti

Ricordiamo i titoli di accesso per profilo:

A) Assistente Amministrativo
• diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;

B) Assistente Tecnico
• diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigenti entro il termine di presentazione della domanda.

C) Cuoco
• diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

D) Infermiere
• laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla normativa vigente per l'esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di
alfabetizzazione digitale.

E) Guardarobiere
• diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

F) Operatore dei servizi agrari
• attestato di qualifica professionale di:
1. operatore agrituristico;
2. operatore agro industriale;
3. operatore agro ambientale;
4. operatore agro alimentare;

e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

G) Operatore scolastico
• attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

in alternativa

• diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. N. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerge il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

H) Collaboratore Scolastico
• diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relative al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. N. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerge il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione. Diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Inoltre:

  • Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie di prima e seconda fascia, corrispondenti al profilo richiesto. Sono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.
  • Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che hanno prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25 luglio 2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Sono validi i titoli di studio, in base ai quali è stato legittimamente prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente.
  • Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che hanno prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l'accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l'accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al comma 5, lett. B, ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente alla specifica settore professionale

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