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Svolta a favore della genitorialità: dipendenti pubblici potranno trasferirsi verso il domicilio dei bimbi sotto i 3 anni. Sentenza Corte Costituzionale – Orizzonte Scuola Notizie


La Corte costituzionale, con una sentenza depositata oggi, ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001, che disciplina il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli fino a 3 anni di età.

La norma impugnata consentiva il trasferimento solo verso la sede in cui l'altro genitore svolgeva la propria attività lavorativa. La Consulta ha invece stabilito che il dipendente pubblico potrà essere assegnato temporaneamente anche a una sede nella provincia o regione in cui è fissata la residenza familiare.

Finalità e rapporto della pronuncia

La mira sentenza a garantire una tutela più ampia al nucleo familiare con genitori lavoratori e figli piccoli. Secondo la Corte, consentire il trasferimento solo verso la sede lavorativa dell'altro genitore non assicura una protezione adeguata nei casi, sempre più frequenti, in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quella di residenza della famiglia.

L'istituto del trasferimento temporaneo è infatti preordinato a realizzare gli obiettivi costituzionali di sostegno alla famiglia, all'infanzia e alla parità genitoriale nell'accudimento dei figli (artt. 30 e 31 Cost.). Ampliandone l'ambito applicativo, si preserva l'autonomia delle scelte familiari sulla residenza.

Profili di illegittimità costituzionale

La limitazione prevista dalla norma censurata è stata ritenuta irragionevole e discriminatoria, in violazione dell'art. 3 Costo. Non sussistono, ad avviso della Corte, ragioni per differenziare le situazioni in cui l'altro genitore lavora nella regione di residenza da quelle in cui entrambi i genitori lavorano altrove.

L'interesse del minore a godere della vicinanza di entrambi i genitori nei primi anni di vita giustifica un'interpretazione estensiva della norma, affinché almeno uno dei due possa fruire del trasferimento presso la residenza familiare effettiva.

Pertanto, il pubblico dipendente con figli sotto i 3 anni può ora richiedere l'assegnazione temporanea non solo nella sede di lavoro dell'altro genitore, ma anche in quella provincia o regione ove è fissata la residenza familiare in cui il minore è domiciliato ai sensi del codice civile. Si tratta di un'importante apertura verso una maggiore conciliazione tra esigenze lavorative e familiari, nel rispetto del preminente interesse del minore.



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