Istruzione

DSGA ad interim e obbligatorietà dell'incarico. Le novità discusse al Ministero. Si prospetta cancellazione – Orizzonte Scuola Notizie


È terminata la riunione al Ministero alla quale hanno partecipato i sindacati per discutere dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi ad interim dei DSGA, in sostituzione dei titolari, ai sensi dell'art. 57 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 rubricato “Sostituzione del titolare di incarico di DSGA”.

Il riferimento, in particolare, è relativo alla possibilità di sostituire i DSGA (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi) nel caso in cui siano assenti dall'inizio dell'anno scolastico fino al 31 agosto o per un periodo continuativo superiore a tre mesi (art. 57, comma 3, CCNL 2019-2021). In queste circostanze, sarà l'Ambito Territoriale di riferimento a procedere con l'assegnazione dell'incarico ad interim.

La priorità, secondo quanto contenuto nella bozza, dati ai funzionari che, al momento dell'interpello, non hanno un incarico di DSGA e manifestano la loro disponibilità ad assumere l'incarico di natura temporanea. Solo in assenza di funzionari senza incarico, si potrebbe procedere all'assegnazione temporanea dell'incarico a DSGA già in servizio (art. 57, comma 3, CCNL 2019-2021).

Rispetto a quanto emerso durante la riunione dello scorso 3 Giugno, i criteri di definizione delle graduatorie che erano stati proposti, nell'ultima versione del Ministero, presentano delle variazioni. Infatti, in base a quanto riferito alla nostra redazione, nel caso in cui ci fossero più domande per lo stesso incarico, l'Ambito Territoriale di riferimento elaborerà una graduatoria favorendo, in ordine:

  • il funzionario che ha svolto, più di recentel'incarico di DSGA ad interim nella scuola richiedente;
  • il funzionario che ha svolto, più di recentel'incarico di DSGA titolare nella scuola richiedente;
  • la maggiore anzianità di servizio nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
  • il funzionario che ha svolto, per il maggior numero di annil'incarico in una istituzione scolastica dello stesso ciclo ovvero, ma solo per la scuola secondaria di II gradodello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta;
  • il rapporto di vicinanza tra la sede dell'incarico di titolarità e la sede della scuola da assegnare;
  • il funzionario più anziano.

Nel caso in cui, invece, non siano pervenute richieste o permangano posti disponibili all'esito della procedura su base volontaria, l'Ambito territoriale provvederà d'ufficio a individuare l'incaricato ad interim, favorendo, in ordine:

  • il funzionario che ha svolto, più di recentel'incarico di DSGA ad interim nella scuola richiedente;
  • il funzionario che ha svolto, più di recentel'incarico di DSGA titolare nella scuola richiedente;
  • il rapporto di vicinanza tra la sede dell'incarico di titolarità e la sede della scuola da assegnare;
  • il funzionario che abbia la minore anzianità di servizio nel ruolo;
  • il funzionario più giovane.

Per tali tipologie di incarichi d'ufficio, l'Ambito territoriale potrà, sempre secondo l'ultima versione del Ministero, declinare l'incarico soltanto nel caso in cui valuti la sussistenza di comprovati motivi addotti dal funzionario.

D'altro canto, durante la riunione è stato prospettato da parte dell'amministrazione di modificare tale passaggio, rinunciando all'assegnazione d'ufficio. Una novità rispetto allo scenario delle riunioni precedenti. Sarà il Decreto ministeriale ufficiale a fornirci la scelta definitiva.



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