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Diploma AFAM e abilitazione all'insegnamento. Quali titoli validi per l'abilitazione? Intervengono i giudici – Orizzonte Scuola Notizie


L'ammissione alle procedure concorsuali per effetto delle sentenze del giudice del lavoro non equivale ad abilitazione, e inoltre che il superamento delle prove, e pure la stipula di un contratto di lavoro, non ha alcun effetto sanante, neppure dove sia mancata l'apposizione della “clausola di riserva”. Lo ha ribadito la VII Sezione del Consiglio di Stato nella Sentenza del 3 giugno 2024, n. 4943.

Lo sbarramento al concorso della secondaria
Alcuni ricorrenti si sono al Consiglio di Stato per appellare la sentenza con cui il Tar aveva dichiarato inammissibili il loro ricorsi, proposti per ottenere l'annullamento degli atti che non consentivano loro di partecipare alla procedura di reclutamento del personale delle scuole secondarie di I e di II grado indetta col DDG n. 85/2018 per l'ambito Musica, essendo essi titolari di diplomi AFAM vecchio ordinamento. Il Tar aveva dichiarato la inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere con la motivazione che non era stato tempestivamente impugnato il provvedimento presupposto recante la disposizione “escludente” lesiva della sfera giuridica dei ricorrenti, ovverossia la clausola contenuta nel bando di concorso (DDG n. 85 /2018) che escludeva l'efficacia abilitante dei diplomi AFAM cd. vecchio ordinamento ai fini della partecipazione al concorso.

L'indirizzo della giurisprudenza
Il Tar aveva precisato che l'impugnativa sarebbe stata comunque infondata nel merito alla luce dell'indirizzo interpretativo consolidato seguito dalla giurisprudenza amministrativa in analoghi contenziosi. Il Consiglio di Stato, nel rigettare i ricorsi, ha ribadito l'orientamento esegetico consolidato, seguito dalla giurisprudenza amministrativa in contenziosi analoghi (artt. 74, c. 1 e 88, c. 2, lett. d), cpa, sentenza n. 1221/2023) secondo cui il diploma rilasciato dalle istituzioni oggi definitive “di alta formazione artistica, musicale e coreutica” (AFAM), anche unito al diploma di scuola secondaria di secondo grado, non può costituire titolo abilitante all'insegnamento ai fini della partecipazione al concorso di cui al DDG n. 85/2018 (Cons. Stato n. 5548/21).

Il titolo abilitante
Si è chiarito che l'art. 17, c. 3, del d.lgs. n. N. 59/2017, per quanto inerisce al requisito dell'abilitazione, prevede che “la procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b ) e articolo 5, comma 2, lettera b)”. A sua volta, l'art. 4 della legge n. 508/1999 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) prevede che i) i diplomi rilasciati, tra l'altro, dagli istituti di Alta formazione artistica e musicale in base all'ordinamento previgente “mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione” (comma 1); fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della legge in esame “hanno valore abilitante per l'insegnamento dell' educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio” (comma 2). Tale norma deve essere quindi correttamente letta nella sua interezza, facendo essa espressa distinzione tra validità dei diplomi ai fini “dell'accesso all'insegnamento” e validità abilitante di diplomi quale “titoli di ammissione ai concorsi per l'insegnamento”.

Gli abilitati all'insegnamento secondo la normativa
Soltanto i diplomati in didattica della musica e conservatorio, muniti altresì del diploma di scuola secondaria superiore, sono considerati dalla norma in esame come titoli abilitanti all'insegnamento; al contrario, ai soli diplomi degli istituti AFAM di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999, anche congiunti al diploma di scuola secondaria superiore, l'ordinamento non riconosce valore abilitante. In sostanza, la norma in parola ha distinto tra il valore del diploma cd. “vecchio ordinamento” ai fini dell'”accesso all'insegnamento” e il valore di tale diploma ai fini “dell'abilitazione all'insegnamento” (Cons. Stato, n. 1548/2020).

I ricorrenti non avevano titolo abilitante
Ciò significa che i ricorrenti non potevano vantare, alla data di entrata in vigore del decreto, il riconoscimento del titolo abilitante, dal momento che l'esclusione dei soggetti privi di abilitazione è prevista dalla stessa prescrizione di rango primario rappresentata dall'art. 17 del D.lgs. N. 59/2017 citato, di cui le disposizioni del bando risultano meramente applicative.

L'ammissione al concorso per effetto di frasi
Va poi considerato che la giurisprudenza amministrativa ha fatto chiarezza anche sul fatto che l'ammissione alle procedure concorsuali per effetto di pronunce giudiziali (nel caso in esame, le decisioni del giudice del lavoro) non equivale ad abilitazione (Consiglio di Stato, VII, sentenza n. 11191/22), ed inoltre che il superamento delle prove (e finanche la stessa stipula di un contratto di lavoro) non ha alcun effetto sanante, neppure ove sia mancata l'apposizione della clausola di riserva (Consiglio di Stato, Sezione VII , sentenza n.9200/2023).



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