Istruzione

Assegnazioni provvisorie 2024, INTESA sottoscritta. Sì domanda anche per docenti neoassunti da GPS sostegno (ma se rientrano nelle deroghe). SCARICA IL TESTO – Orizzonte Scuola Notizie


Si delinea il quadro del personale docente che può presentare la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2024/25. Buone notizie arrivano anche per i docenti neoassunti 2023/24 da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo, per i quali è stata inserita la possibilità di presentare domanda se si rientra nelle deroghe previste ed è stato superato l'anno di prova e formazione. Non ci sono ancora le date di presentazione della domanda.

Chi potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria

provinciale o interprovinciale:

  • i docenti assunti a tempo indeterminato fino all'a.s. 2022/23, compresi i docenti assunti da gps sostegno nel 2022/23 che hanno avuto conferma in ruolo il 1° settembre 2023

Chi potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria se rientra nelle deroghe

Io docente

  • assunti a tempo indeterminato sia su posto comune che di sostegno nell'anno scolastico 2023/24, compresi art. 59 comma 9bis nel 2022/23

hanno il vincolo di permanenza triennale nell'istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni.

Nell'Intesa è stato disposto che i docenti in questione possano presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza senza vincoli e domanda di assegnazione interprovinciale se rientrano in una delle deroghe previste dal CCNL 2019/21

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

NB Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all'anno di iscrizione nelle GAE.

Docenti neoassunti a tempo determinato nel 2023/24 ai sensi di

  • ex art. 59, comma 9 bis, DL 73/2021 (concorso straordinario bis) a condizione che abbiano superato il periodo di prova possono presentare domanda provinciale senza vincoli, l'interprovinciale se rientrano nelle deroghe

Docenti neoassunti a tempo determinato nel 2023/24 ai sensi di

  • arte. 5, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44 (GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo)

potranno presentare domanda di assegnazione provinciale e interprovinciale a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova se rientrano nelle deroghe.

I docenti neoassunti a tempo determinato 2023/24 da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo saranno trattati dopo la fase 40 e prima della fase 41.

In ogni caso la domanda di assegnazione provvisoria va comunque presentata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del CCNI.

La FLC CGIL segnala inoltre che è stata aggiunta un'ulteriore deroga per i docenti assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/2024 dichiarati soprannumerari sul posto di conferma in ruolo, poi trasferito d'ufficio su altra sede della provincia.

Obbligo pubblicazione graduatoria

Gli Uffici Scolastici dovranno pubblicare le graduatorie relative con l'indicazione a fianco di ogni nominativo della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo.

L'Intesa non indica una data entro la quale gli Uffici Scolastici devono espletare questa operazione.

Eliminato il referente unico

7. A seguito delle modifiche apportate all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, con il quale è stato eliminato il referente unico dell'assistenza, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all'art. 18, comma 1, punto IV del CCNI, laddove si rilasciato a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza (es. “uno dei fratelli o delle sorelle”, art. 8, comma 1, punto IV, lett. g, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.g; “solo figlio/figlia”, art. 8, comma 1, punto IV, lett IV, lett.i; “unico parente o affine entro il secondo grado”, art. 8, comma 1, punto IV, lett.n, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.n), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali.

Come si calcola l'anzianità di servizio

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al CCNI, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come testualmente indicato nelle sopracitate tabelle di valutazione.



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