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Autonomia differenziata, pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di attuazione. SCARICA il TESTO – Orizzonte Scuola Notizie


Il 28 giugno 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 86, che definisce le norme per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, come previsto dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione italiana.

Il provvedimento, presentato dal ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, mira a concedere maggiori poteri e autonomia alle Regioni a statuto ordinario che ne faranno richiesta. La legge entrerà in vigore dal 13 luglio.

La proposta prevede la competenza di trasferimento dallo Stato centrale alle Regioni in ambizioni chiave come il commercio esterol'energia, i trasporti, l'istruzione, l'ambiente e la cultura.

Un aspetto cruciale sarà rappresentato dai livelli essenziali di prestazione (LEP) che dovranno essere garantiti in modo uniforme a tutti i cittadini, indipendentemente dalla Regione di residenza. La definizione di questi standard minimi di servizi da assicurare in tutto il territorio nazionale sarà fondamentale, poiché molto dipenderà dal livello a cui verranno fissati.

In sostanza, la proposta punta a riequilibrare i poteri tra Stato e Regioniattribuendo a queste ultime maggiore autonomia decisionale e gestionale in settori strategici, pur mantenendo un quadro di garanzie essenziali per i cittadini a prescindere dal contesto regionale di appartenenza.

Cosa prevede il testo

La legge definisce i principi e le procedure per l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle regioni ordinarie, come previsto dall'art. 116 della Costituzione. Le finalità sono: rispettare l'unità nazionale, rimuovere disparità nell'accesso ai servizi essenziali, attuare il decentramento amministrativo e la semplificazione.

Il procedimento prevede:

  1. L'iniziativa della regione interessata
  2. Il negoziato tra governo e regione per definire un'intesa preliminare
  3. L'approvazione dello schema di intesa preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, con il parere della Conferenza Unificata
  4. L'esame da parte delle Camere che si esprimono con atti di indirizzo
  5. La proposta dell'intesa definitiva
  6. L'approvazione dell'intesa definitiva da parte della regione e del Parlamento a maggioranza assoluta

Le intese hanno durata massima di 10 anni, rinnovabile, e possono essere modificate o la loro efficacia può cessare.

L'attribuzione di autonomia è subordinata alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni tramite decreto legislativo, per garantirli su tutto il territorio. È previsto il monitoraggio della loro effettiva erogazione.

Il trasferimento delle funzioni relative al Lep avviene solo dopo la determinazione del Lep e dei costi standard, nei limiti delle risorse stanziate. Le funzioni trasferite possono essere attribuite dalla Regione a enti locali. Una Commissione paritetica Stato-Regioni-Enti locali individua beni e risorse da trasferire.

Le Regioni potranno chiedere di assumere competenze esclusive su una o tutte le 23 materie previste, tra cui salute, istruzione, ambiente, sport, energia, trasporti, cultura e commercio estero. Per 14 di questi materiali, però, dovranno essere rispettati i Livelli essenziali di prestazioneovvero standard minimi di servizi garantiti su tutto il territorio nazionale.

Per determinare i livelli ei costi dei Lep saranno necessari uno o più decreti legislativiper cui il governo ha 24 mesi di tempo. Stato e Regioni avranno poi 5 mesi per raggiungere gli accordi, che potranno durare fino a 10 anni e saranno rinnovati o disdetti con 12 mesi di preavviso.

La legge prevede l'invarianza finanziaria, misure perequative dello Stato e l'applicazione alle regioni che hanno già avviato il percorso di autonomia differenziata.

TESTO in GAZZETTA UFFICIALE

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