Istruzione

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2024: domande ATA dall'8 al 19 luglio, docenti dall'11 al 24. NOTA Ministero – Orizzonte Scuola Notizie


Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2024/25: il Ministero ha pubblicato la nota n. 38631 del 4 luglio 2024 con le indicazioni e le date utili al personale docente, educativo e ATA per presentare domanda di utilizzo e assegnazione provvisoria

Prorogato CCNI 2019/22 e stipulato Intesa per il 2024/25

Le operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria per l'a.s. 2024/25 si svolgono sulla base del CCNI 2019/22 prorogato con l'Ipotesi di Intesa sottoscritta da MIM e OOSS in data 27 giugno 2024. Ecco l'Ipotesi di intento

Esso introduce alcune precisazioni e recepisce le deroghe di cui all'art. 34 del CCNL 2019/21, ampliando così la platea di docenti vincolati che possono presentare istanza di assegnazione provvisoria.

La data di presentazione della domanda

Per il personale docente l'area Istanze On Line per la presentazione delle domande sarà aperta dall'11 al 24 luglio.

Le istanze di utilizzo e di assegnazione provvisoria del personale ATA potranno, invece, essere presentati a partire dall'8 al 19 luglio 2024.

Chi può presentare domanda di Assegnazione provvisoria

Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2024/25

  • i docenti assunti in ruolo nell'a.s. 2022/23 e precedenti (possono presentare domanda provinciale o interprovinciale);
  • i docenti assunti in ruolo nell'a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario bis (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
  • i docenti assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis e GPS sostegno as 23/24, nonché assunti a tempo determinato da GPS posto comune e sostegno nel 21/22 e assunti da GPS sostegno 2022/23, a condizione di aver superato l'anno di prova (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21).

Docenti neoassunti: chi può presentare domanda e chi no

Quali sono le deroghe del CNNL 2019/21

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compiono i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Per i docenti di cui all'art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall'art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e dei permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con grave disabilità;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o il figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Nota bene Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all'anno di iscrizione nella GAE.

Motivi

I docenti che rientrano in queste categorie possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2024/25 se sussiste uno dei motivi necessari per richiederla

Ecco quali (uno solo dei seguenti):

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Classi concorso/posti richiesti

La domanda di assegnazione, oltre che per la classe di concorso/posto di titolarità, può essere presentata anche per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità (se si è in possesso della prevista abilitazione); in tal caso, si tratta di una richiesta aggiuntiva, per cui si deve richiedere la classe di concorso/posto di titolarità ed anche una diversa classe di concorso/posto/grado di istruzione. Nel caso in cui si intenda chiedere l'assegnazione anche per un diverso grado di istruzione, è necessario aver ottenuto la conferma nel ruolo di titolarità.

Sostegno senza titolo

L'assegnazione provvisoria, infine, può essere richiesta anche per posto di sostegno senza titolo di specializzazione, purché siano sussistenti determinati criteri e requisiti:

  1. si presenta domanda interprovinciale (non si può chiedere per la provincia di titolarità)
  2. si stia per concludere il percorso di specializzazione su sostegno o, in subordine, sia stato prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – sul posto di sostegno.

Precisiamo che, sempre ai sensi dell'articolo 7, comma 14, del CCNI 2019/22:

  • nel movimento Hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera I) e lettera m) del successivo articolo 8;
  • l'assegnazione del posto di sostegno ai suddetti docenti senza titolo, è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive

ATTENZIONE: se si ottiene l'assegnazione provvisoria l'anno vale per il conteggio del triennio di vincolo

Chi può chiedere utilizzo

I requisiti e le condizioni richieste ai fini della presentazione dell'istanza sono indicati nell'articolo 2 del CCNI. La domanda di utilizzo può essere presentata da:

  • i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultano in qualunque titolo senza sede definitiva;
  • i docenti in esubero nella provincia;
  • i docenti si rivolgono quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano anche richiesto in ciascun anno dell'ottenimento del trasferimento nell'istituzione di precedente titolarità;
  • i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all'insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra coloro che hanno espresso la propria richiesta;
  • i docenti hanno cessato il servizio che avevano chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  • i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che ne chiedono l'utilizzo in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione in sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell'ambito dello stesso grado di istruzione;
  • i docenti di scuola primaria titolari di posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati nel loro posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in un'altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
  • i docenti titolari di insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti dal DPR 263/12;
  • i docenti che hanno superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
  • i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
  • gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali dello Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l'art. 14, comma 14, del DL 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche ed integrazioni, che potranno essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge sui posti disponibili, ricorrendo alle condizioni ivi previste in merito alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati ​​con l'atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
  • i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del DM n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzati in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
  • [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].

Obbligo pubblicazione graduatorie

Gli Uffici Scolastici dovranno pubblicare le graduatorie relative con l'indicazione a fianco di ogni nominativo della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo. L'Intesa non indica una data entro la quale gli Uffici Scolastici dovranno svolgere questa operazione.

Eliminato il referente unico

Le precedenze nelle operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all'art. 18, comma 1, punto IV del CCNI vanno riferiti a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali.

Come si calcola l'anzianità di servizio

Ai fini del computo dell'anzianità del servizio dei docenti il ​​servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dal 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999.

Le risposte alle domande

  • È possibile porre la domanda per più province?
  • cosa può chiedere il docente nel vincolo quinquennale di sostegno?
  • il titolo di sostegno estero in attesa di riconoscimento è valido?

Le risposte

È possibile inviare un quesito all'indirizzo [email protected] (non è assicurata la risposta individuale ma si tratta di temi generali).



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