Istruzione

Assegnazione provvisoria e punteggio di continuità: si perde solo se si ottiene il movimento richiesto


La domanda di assegnazione provvisoria con esito negativo non fa perdere il punteggio di continuità. La continuità si perde soltanto se la domanda viene soddisfatta

Una lettrice ci scrive:

Sono un docente di scuola superiore che da diversi anni richiede la mobilità dei docenti, ma mai soddisfatta. Non essendoci posti nella mia provincia di residenza, non ho richiesto l'assegnazione provvisoria. Questo mi ha permesso di ottenere un punteggio aggiuntivo nella mobilità per avere la titolarità sempre nella stessa scuola.
Avendo acquisito questo punteggio negli anni, nel caso in cui si facesse la domanda quest'anno assegnazione provvisoria, perdendo tutto il punteggio maturato negli anni passati alla fine della mobilità?

L'assegnazione provvisoria è un movimento annuale che, una volta ottenuto, determina l'interruzione della continuità e la perdita di tutto il punteggio maturato per la continuità nella scuola di titolarità.

Questa disposizione è chiaramente prevista nella nota esplicativa 5) della tabella di valutazione allegata al CCNI

Segno di continuità, quando e come si valuta

Il punteggio di continuità spetta al servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.

Il servizio prestato in uso o assegnazione provvisoria non può essere valutato in quanto la titolarità era in altra sede.

Tale punteggio viene valutato con 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto.

Per poterlo valutare nella mobilità è necessario aver maturato il triennio nella scuola di titolarità, mentre per la laurea triennale interna all'istituto si valuta dopo aver maturato 1 anno.

Questo punteggio, una volta maturato, si perde in seguito a mobilità volontaria (trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo) e in seguito ad assegnazione provvisoria.

Perdita della continuità con l'assegnazione provvisoria

I chiarimenti esplicitati nella breve nota 5) evidenziano la differenza tra utilizzo e assegnazione provvisoria.

Se con l'utilizzo non si verifica alcuna interruzione della continuità e il docente non perde il punteggio di continuità maturato, anzi continua a maturarlo anche durante l'anno scolastico in utilizzo come se il servizio fosse prestato nella scuola di titolarità, con l'assegnazione provvisoria questo non accade.

L'assegnazione provvisoria, infatti, determina l'interruzione della continuità e la conseguente perdita del punteggio maturato per il servizio continuativo nella scuola di titolarità.

Riportiamo di seguito quanto indicato nella nota 5), ​​esplicativa della tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità:

“[…] Il punteggio di cui si tratta non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell'ottenimento quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell'ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità. In quest'ultimo caso l'aver ottenuto l'assegnazione provvisoria interprovinciale determinata
comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro.[…]”

Conclusioni

La nostra lettrice, interessata all'assegnazione provvisoria, se possiede i requisiti necessari potrà fare domanda, ma dovrà essere consapevole che se otterrà il movimento richiesto perderà tutto il punteggio di continuità maturato nei diversi anni in cui risulta titolare nella stessa scuola.

Questo punteggio non verrà assegnato se non sarà soddisfatta la richiesta di AP e potrà valutarlo per la futura mobilità.

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