Istruzione

Assegnazioni provvisorie 2024: richiesta contemporanea di utilizzazione, assunti GPS sostegno e mancato svolgimento anno di prova. Le risposte ai quesiti


Le domande di assegnazione provvisoria e utilizzo sono presentate dall'11 al 24 luglio 2024 e i nostri lettori pongono diverse domande in merito. Rispondiamo ad alcune domande poste in redazione.

Domanda

1. Sono un docente che ha ottenuto il ruolo quest'anno dalla prima fascia sostegno. Ho iniziato l'anno di prova e non sono riuscito a terminarlo a causa della maternità. Lavoro in un'altra provincia e regione rispetto a quella di residenza (1 ora da casa). Posso chiedere l'assegnazione provvisoria? Mio figlio nascerà ad agosto e ho paura di non poter provvedere all'allattamento in caso di ritorno a scuola. Grazie mille per i chiarimenti.

La lettrice non specifica la procedura, tuttavia, considerato che si parla di mancato svolgimento dell'anno di prova e di assunzione nel corrente as, presumiamo che sia stata assunta da GPS sostegno procedura as 2023/24. Se così è, al termine della presentazione della domanda, la lettrice deve aver superato l'anno di prova e rientrare in una delle previsioni derogatorie di cui al CCNL 19/21. Pertanto, non è possibile presentare domanda.

2. Ho letto con molto interesse gli articoli pubblicati su Orizzonte Scuola in merito alle assegnazioni provvisorie e agli utilizzi. Se non lo avessi capito bene, è possibile chiedere sia l'assegnazione provvisoria interprovinciale che l'utilizzo provinciale del posto di sostegno (se specializzato). La mia interpretazione è corretta? Se si ottengono entrambi i movimenti, ne prevale automaticamente uno dei due oppure bisogna scegliere di comunicarlo agli uffici scolastici provinciali interessati?

I movimenti sono disposti dagli Uffici competenti per cui non si può scegliere. Chiarito ciò, affermiamo che le operazioni di utilizzo precedono quella di assegnazione provvisoria, così come il movimento provinciale viene effettuato prima di quello interprovinciale. Nei movimenti provinciali si segue la sequenza riportata nel suddetto allegato 1 al CCNI 19/22 (art 9/5 CCNI: Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell'allegato 1), per cui se si ottiene l'utilizzo provinciale non si verrà trattati per l'assegnazione sempre in ambito provinciale. Nel caso, invece, di presentazione della domanda di utilizzo provinciale e di assegnazione provvisoria interprovinciale, il CCNI non si dispone nulla, per cui considerato che l'assegnazione provvisoria interprovinciale consentirebbe agli interessati di prestare il servizio per un anno scolastico nella provincia/comune di ricongiungimento , logica vorrebbe che venisse privilegiato tale movimento nel caso di soddisfazione di ambedue le istanze.

A supporto di quanto detto, possiamo ricordare quanto sempre indicato nell'articolo 9/5 del CCNI: Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell'allegato 1. L'Ufficio territorialmente competente che dispone un'assegnazione provvisoria o un'utilizzazione interprovinciale è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio territorialmente competente di provenienza degli interessati. Certo, non è detto esplicitamente che prevalga il movimento interprovinciale, tuttavia l'indicazione della comunicazione immediata da parte dell'Ufficio che dispone un'assegnazione o utilizzo interprovinciale, si fa per quanto detto sopra. Consiglio comunque alla lettrice di chiedere informazioni in merito all'USP che dovrebbe disporre il movimento, quindi quello a cui è stata indirizzata l'istanza.

3. Buongiorno sono un docente vincitore del concorso straordinario fino al 2022. Il vincolo triennale per i neoassunti è previsto dal combinato disposto di cui all'art. 399/3 e all'art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, in base ai quali: i neoassunti in ruolo dall'a.s.2023/24 dovranno restare nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l'anno di prova. Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine della presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all'anno di iscrizione alla GaE; durante i tre anni di blocco, gli interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzo nella provincia di titolarità. Adesso mi chiedo perché un docente A vincitore di concorso straordinario fino al 2022 nella provincia di residenza e assegnatario in una scuola in un comune distante 70 km dalla residenza può fare l'assegnazione provvisoria per il ricongiungimento familiare e un docente B vincitore di concorso straordinario fino al 2022 in una provincia fuori dalla propria regione di residenza (perché nella propria regione non esistevano posti disponibili per il concorso straordinario bis per quella cattedra) vincitore ed assegnatario in una scuola di una regione limitrofa alla propria, in un comune distante 200 km dalla residenza NON può fare domanda di assegnazione provvisoria interregionale per il ricongiungimento familiare. In questo modo la disparità tra docenti avviene 2 volte e bisogna ringraziare il ministro del MIM e gli OO.SS per aver firmato un accordo e sciacquarsi la bocca dicendo di aver allargato il tavolo degli assegnatari rispetto all'anno scorso quando potevano fare tutte le domande di assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale. Saluti

Premettiamo che i docenti in ruolo di concorso straordinario dovranno essere assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 23/24 8come tutti gli assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 23/24) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, come dice il lettore stesso. I medesimi docenti, inoltre, se rientranti in una delle previste deroghe di cui all'art. 34 del CCNL 2019/21 possono presentare domanda interprovinciale. Ecco le deroghe:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compiono i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all'art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall'art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e dei permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con grave disabilità;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o il figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge
30 marzo 1971, n.118

Dunque, se il lettore rientrasse in una delle eccezioni sopra riportate, potrebbe presentare una domanda interprovinciale. Quindi, grazie alle deroghe, il panel di docenti che possono chiedere l'assegnazione interprovinciale è stato oggettivamente ampliato. Quanto alla disparità di trattamento menzionata nel caso, precisiamo che i movimenti avvengono non tra regioni ma tra province, per cui se il collega fosse stato assunto in una provincia diversa da quella di residenza si troverebbe nella sua medesima condizione (quindi a prescindere dalla regione di assunzione).

Per completezza, ricordiamo chi, come e quando può presentare domanda di assegnazione provvisoria.

Assegnazioni provvisorie 24/25

In presenza di uno dei motivi previstiper l'a.s. 2024/25 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria:

  • i docenti assunti in ruolo nell'a.s. 2022/23 e precedenti: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale;
  • i docenti assunti in ruolo nell'a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario fino a: possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21;
  • i docenti a tempo determinato nel 2023/24, assunti dal concorso straordinario bis, dal GPS posto comune e sostegno procedura 21/22 e dal GPS sostegno procedura 22/23, a condizione di aver superato l'anno di prova: possono presentare domanda provinciale ; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui all'art. 34 del CCNL 19/21;
  • i docenti assunti dal GPS sostegno procedura 23/24: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale, se rientranti in una delle previste deroghe ed hanno superato l'anno di prova (tali docenti, in sostanza, possono presentare domanda solo se rientranti in una delle previste deroghe, fermo restando il superamento dell'anno di prova).

Questi sono motivi per cui è possibile chiedere l'assegnazione (uno dei seguenti):

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Quanto alla Tempistica e tutti modalità di presentazione delle istanze di assegnazione e utilizzo, come indicato dal MIM nella nota del 4 luglio us, si presentano dall'11 al 24 luglio 2024:

  • tramite Istanze Online, i docenti di ruolo;
  • utilizzando i modelli pubblicati sul sito del MIM nella pagina mobilità, modelli da inoltrare all'USP della provincia su richiesta secondo il codice dell'amministrazione digitale (ad esempio tramite PEC), i docenti a tempo determinato.

Le risposte alle domande

È possibile inviare un quesito all'indirizzo [email protected] (non è assicurata la risposta individuale ma si tratta di temi generali).

Lo speciale di Orizzonte Scuola per le assegnazioni provvisorie del personale docentee

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