Istruzione

Assegnazioni provvisorie docenti 2024: chi avrà la precedenza


Le assegnazioni provvisorie vengono disposte in base alla precedenza e al punteggio. Vediamo quali sono e come si applicano le precedenti disposizioni.

CCNI e Intesa MIM-OOSS

Le operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria per l'a.s. 2024/25 sono ancora disciplinati dal CCNI 2019/22 che è stato prorogato con l'Ipotesi di Intesa sottoscritta da MIM e OOSS in data 27 giugno 2024.

L'Ipotesi di Intesa ha inoltre introdotto alcune precisazioni e ricevuto le deroghe di cui all'art. 34 del CCNL 2019/21, ampliando di conseguenza il bacino di docenti vincolati che possono presentare istanza di assegnazione provvisoria.

Quanto tutto data di presentazione delle istanze, sono state indicate dal MIM nella non un. 38631 del 4 luglio 2024leggiamo quindi che le domande vanno presentate dall'11 al 24 luglio 2024.

Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024

CCNI 2019/22

Domanda

La domanda di assegnazione provvisoria:

UN. può essere presentato per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

B. può essere presentata per una sola provinciaindicando nello stesso sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell'infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono riguardare indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L'unico limite, come detto, è quello numerico;

C. non può essere chiesa per il comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti subcomunali da parte di coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all'art. 8 del CCNI 2019/22;

d. può essere presentata anche per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità (se si è in possesso della prevista abilitazione).

e. verrà presentata dall'11 al 24 luglio 2024: tramite Istanze Online dai docenti di ruolo; utilizzando i modelli pubblicati sul sito del MIM nella pagina mobilità e inoltrandoli all'USP della provincia su richiesta secondo quanto indicato nel codice dell'amministrazione digitale (es. tramite PEC).

Punteggio e precedenza

I punteggi attribuiti per l'assegnazione provvisoria sono soltanto quelli discendenti dalle esigenze familiari, indicati nell'Allegato 3 al CCNI 2019/21, allegato denominato “Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo“. Ecco quali sono:

Il punteggio, comunque, non è l'unico elemento in base al quale si dispongono i movimenti. Infatti, come detto all'inizio, le assegnazioni vengono disposte in base a precedenze e punteggi, precedenze che prevalgono sul punteggio. Di conseguenza, può succedere che un docente con maggior punteggio non ottenga l'assegnazione, mentre la ottiene un collega con punteggio minore (o con zero punti) ma titolare di precedenza oppure che fruisca di una precedenza che si collochi prima nell'ordine indicato nell' articolo 8 e di seguito riportati.

Precedenti

Le precedenze sono indicate nell'articolo 8, comma 1, del CCNI 2019/21 e sono applicate in ciascuna fase della sequenza operativa (Allegato 1 al citato CCNI) indicando l'ordine in cui vengono disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. Non tutte le precedenti, però, sono applicate nei due predetti movimenti: alcune, infatti, sono applicate nell'uno e nell'altro, mentre altre soltanto nell'utilizzo e altre ancora solo nelle assegnazioni. Ecco quali sono, nell'ordine, le precedenze in esame:

IO. Personale con gravi motivi di saluto (applicazione: assegnazioni e utilizzi)

Nell'ordine:

1. Personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120)
2. Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82)

II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (applicazione: utilizzi provinciali)

PARTE III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative (applicazione: assegnazioni e utilizzi)

Nell'ordine:

  1. Personale con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni scritte nella categoria prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge n. 648/1950;
  2. Personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno di gravi patologie
    di particolari cure a carattere continuativo;
  3. Personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92 (personale con grave disabilità).

IV. Assistenza (applicazione: assegnazioni e utilizzi)

Nell'ordine:

  1. Assistenza al figlio con grave disabilità o al soggetto con grave disabilità su cui si esercita la tutela legale. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati ad assistere il figlio disabile grave perché totalmente inabile, la precedenza viene riconosciuta, alla luce della scomparsa di entrambi i genitori, anche dei fratelli/sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità ;
  2. Assistenza al coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto con grave disabilità;
  3. Assistenza al genitore con grave disabilità;
  4. Madre/padre di figli inferiori ai 6 anni;
  5. Madre/padre i figli inferiori ai 12 anni (tale precedenza si applica soltanto alle assegnazioni provvisorie interprovinciali);
  6. Assistenza parentale o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado con grave disabilità.

Ricordiamo che l'art. 3 del D.lgs. 105/2022, modificando l'art. 33/3 della legge 104/92, ha eliminato la figura del referente unico, per cui più soggetti possono beneficiare della medesima precedenza. Ad esempio: più figli possono fruire della precedenza di cui al punto 3 sopra riportato, così come più fratelli/sorelle possono fruire della precedenza di cui al punto 1.

la prima Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo

VI. Personale di coniuge militare o di categoria equiparata (applicazione: assegnazioni)

PARTE VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (applicazione: assegnazioni)

PARTE VIII Personale che riprenderà il servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4.12.2017 (applicazione: assegnazioni)

Ribadiamo che:

  • le precedenze sono indicate nell'ordine in cui vengono considerati, perché chi ha la precedenza di cui al punto IV precede chi ha la precedenza di cui al punto V, come chi ha la precedenza di cui al punto I precede tutti gli altri. Analogamente, all'interno del punto IV, chi fruisce della precedenza per assistere il figlio precede chi assiste il genitore e così via. Pertanto, chi fruisce di maggiori precedenze deve indicare quella che viene considerata prima;
  • a parità di precedenza prevale chi ha punteggio maggiore;
  • a parità di precedenza e punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Le risposte alle domande

È possibile inviare un quesito all'indirizzo [email protected] (non è assicurata la risposta individuale ma si tratta di temi generali).

Assegnazioni provvisorie docenti 2024: a breve le date per la domanda. Chi può presentarla (ricongiungimento ai figli, marito, genitore, motivi di saluto…)

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