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Corte dei Conti, Briguori “Nella riforma prevedere controlli preventivi” Agenzia di stampa Italpress – Italpress


Roma – La targa all'esterno della sede della Corte dei Conti (Roma – 2020-06-24, Luigi Mistrulli) ps la foto è utilizzabile nel rispetto del contesto in cui è stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

ROMA (ITALPRESS) – “Qualsiasi riforma della responsabilità amministrativa dovrebbe essere accompagnata dall'abolizione dello scudo erariale che è stato adottato nel periodo dell'emergenza COVID nel 2020 e che non avrebbe più ragione di esistere. La riforma deve tenere conto dell'equilibrio di due opposte esigenze: la tutela del bilancio pubblico e del relativo equilibrio, di cui la Corte è garante, e la tutela del dipendente pubblico, che vuole essere tranquillizzato nel suo agire affinché non sia condannato a risarcire un danno a lui non imputabile o imputabile in misura proporzionale al suo apporto causale”. Lo ha affermato la presidente dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti, Paola Briguori, nel corso di un'audizione presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame della proposta di legge di riforma della Corte dei conti. conti, nel corso della quale ha offerto la massima collaborazione dei magistrati contabili per costruire un percorso di riforme a tutela della finanza pubblica, segnalando anche le meritevoli norme di condivisione e quelle che necessitano di una maggiore riflessione.
“Anzichè ricorrere all’aumento esponenziale dei pareri o di atti da sottoporre al controllo preventivo, proponiamo di fare ricorso alle forme di controllo ormai maggiormente condivise in Europa – ha sottolineato Briguori -. L'INTOSAI, l'Associazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo, ha auspicato l'ampliamento dei controlli in corso di gestione, denominati RTA (real time audit) che vengono svolti mentre i programmi di spesa sono in corso di esecuzione. Sarebbe il modo più idoneo per accompagnare le amministrazioni in percorsi virtuosi mediante raccomandazioni, cancellando e prevenendo il danno e, nel contempo, contemperando gli effetti della cosiddetta “paura dell’azienda” con la necessità di un’azione amministrativa efficiente ed efficace. Si potrebbe ottenere il risultato auspicato attraverso questa forma di controllo senza alterare e appesantire il sistema dei controlli preventivi, che, con termini dimezzati, richiederebbe un conseguente aumento consistente del personale”.
“Peraltro, non ha ragione d'essere la previsione dell'esimente dell'atto visto, allargata anche ad atti e documenti connessi a quell'oggetto di controllo, non solo perché si determina l'ampliamento ingiustificato del numero degli atti da verificare in tempi ristretti – ha aggiunto -, ma anche perché, in caso di mancata tempestiva delibera, tutti gli atti si intenderebbero positivamente controllati. Si produrranno tali effetti distorsivi e sarebbe impossibile per i magistrati contabili garantirne la legalità”.
“La norma sulla responsabilità amministrativa limita il risarcimento del danno parametrizzandolo allo stipendio percepito in un limitatissimo arco temporale. Si tratta di un intervento assolutamente distonico rispetto ai principi costituzionali ed eurounitari – ha detto ancora Briguori -. La limitazione riguarderebbe, poi, solo i funzionari pubblici senza tener conto del fatto che i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti sono anche i privati ​​destinatari di finanziamenti pubblici ovvero concessionari di servizi pubblici, che non percepiscono uno “stipendio” e non vivono la “paura della firma”. La responsabilità amministrativa (ed il suo fondamentale connotato di atipicità della relativa fattispecie) deve conservare la sua natura risarcitoria e non può avere come parametro il trattamento retributivo che è fuori dalla struttura dell'illecito e compensare le prestazioni rese alla PA Ogni diverso criterio trasformerebbe la responsabilità erariale in sanzionatoria, con l'anormale conseguenza di sovrapporsi ad altre forme di responsabilità (penale o disciplinare) senza annullare il danno, cioè la perdita economica per l'ente pubblico, che, trovandosi di fronte a problemi di tenuta del bilancio, si “Sarà costretto a chiedere ad un altro giudice, quale il giudice ordinario la tutela nei confronti del dipendente”, ha aggiunto.
“Ben altre strade sono percorribili per limitare il danno da risarcire, ove ritenuto eccessivo o sproporzionato, potendo non solo incidere sul potere riduttivo ma anche su istituti di carattere squisitamente processuale di natura deflattiva e conciliativa, anche mediante l’ampliamento del rito abbreviato (con consistente riduzione dell’addebito) o l’introduzione di un “patteggiamento” pre-processuale”, ha concluso Briguori.
Il documento con le indicazioni dell'Associazione Magistrati contabili sarà depositato alla Camera nei prossimi giorni.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

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