Istruzione

Utilizzazione docenti 2024, titoli per punteggio: quali sono e chi li valuta


Le domande di mobilità annuale si presentano dall’11 al 24 luglio. Utilizzazione: quali titoli sono valutabili e chi li valuta.

CCNI

La mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie), anche per l’a.s. 2024/25 è disciplinata dal CCNI 2019/22, prorogato in virtù dell’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024 che ha, inoltre, introdotto alcune precisazioni e recepito le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21.

In virtù dell’Ipotesi di Intesa summenzionata, è stata ampliata la platea di docenti che possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, ivi compresi coloro i quali nel 2023/24 sono stati assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Quanto alla tempistica, le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, come indicato dal MIM nella nota n. 38631 del 4 luglio 2024, si presentano dall’11 al 24 luglio 2024

Utilizzazione: chi può presentare domanda

Ai sensi dell’articolo 8 del CCNI 2019/21, possono presentare domanda di utilizzazione:

  • i docenti in esubero in provincia;
  • i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano anche richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione di precedente titolarità;
  • i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
  • i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  • i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
  • i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
  • i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
  • i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
  • gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
  • i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
  • [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].

L’utilizzazione, evidenziamolo, si può chiedere solo per la provincia di titolarità, eccetto in un solo caso, ossia da parte di docenti nella cui provincia di titolarità permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

Titoli valutabili

Premettiamo che i titoli valutabili per l’utilizzazione sono diversi rispetto quelli per l’assegnazione provvisoria. Infatti, mentre l’assegnazione provvisoria è volta a soddisfare esigenze di famiglia (o del solo soggetto richiedente), l’utilizzazione è finalizzata alla realizzazione di esigenze per così dire professionali. Essa, infatti, si pone i seguenti obiettivi (art. 2/1 CCNI 19/21): reimpiegare in maniera qualificata il personale in soprannumero o in esubero; realizzare gli obiettivi formativi e curriculari di ciascun grado di istruzione; assicurare la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e della disponibilità dei docenti interessati, come testimonia la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti.

La tabella di valutazione dei titoli relativa alle utilizzazioni è contenuta nell’Allegato 2 al CCNI 2019/22 e comprende le seguenti sezioni:

  1. Anzianità di servizio
  2. Esigenze di famiglia
  3. Titoli generali

Riportiamo di seguito le voci presenti all’interno di ciascuna sezione e i relativi punteggi spettanti per ciascuna di esse (in pratica l’intera tabella), precisando che è necessario leggere anche le note relative alla tabella medesima (note indicate dai numeri tra parentesi, ma qui non riportate).

Anzianità di servizio:

  • A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) Punti 6
  • A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) Punti 6
  • B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (4):
    Per la mobilità volontaria Punti 6
    Per la mobilità d’ufficio (4) Punti 3
  • B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B)
    Per la mobilità volontaria Punti 6
    Per la mobilità d’ufficio (4) Punti 3
  • B2) (valido solo per i docenti della scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come “specialista” per l’insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere 6 e B1) rispettivamente:
    – se il servizio è prestato nell’ambito del plesso di titolarità Punti 0,5
    – se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità Punti 1
  • C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente Incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), P. 6 (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis). Punti 6                        Per ogni ulteriore anno di servizio:
    entro il quinquennio Punti 2
    oltre il quinquennio Punti 3
    per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia
  • C1) per i docenti della scuola primaria:
    per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente “specializzato” per l’insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), C) Punti 1,5
    per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente “specialista” per l’insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, C) Punti 3
  • D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per Il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter) Punti 10

Esigenze di famiglia (note 6 e 7):

  • A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento  ai genitori o ai figli Punti 6
  • B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) Punti 4
  • C) per ogni figlio di età superiore al sei anni, ma che non abbia superato Il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro Punti 3
  • D) per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) Punti 6

Titoli generali:

  • A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10). Punti 12
  • B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente – per ogni diploma  Punti 5 (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)
  • C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12) …………………………………. Punti 3
  • D) per ogni corso di perfezionamento di durata non Inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) – per ogni corso Punti 1
    (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) 
  • E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea In scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 — L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12) Punti 5
  • F) per il conseguimento del titolo di “dottorato di ricerca”  Punti 5 (si valuta un solo titolo)
  • G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell’università (16) Punti 1
  • H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame Punti
  • I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi
    • è in possesso di certificazione di Livello Cl del QCER (art 4 comma 2)
    • ha frequentato il corso metodologico
    • sostenuto la prova finale.                                      Punti 1
  • L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello Cl, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento.  Punti 0,5
    NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale
  • N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra dl loro, sono valutati fino ad un massimo di Punti 10 

A chi spetta la valutazione dei succitati titoli? Entro quando possono essere conseguiti?

Valutazione

La risposta alla succitate domande è fornita dall’articolo 1, comma 6, del summenzionato CCNI 2019/22, in base al quale sono valutabili i titoli conseguiti entro il termine di presentazione delle domande, ossia entro il prossimo 24 luglio.

La valutazione è di competenza della scuola in cui gli interessati prestano servizio. Qualora la scuola di titolarità non coincida con quella di servizio, la valutazione è effettuata da quest’ultima acquisendo, se necessario, ogni utile elemento di conoscenza.

Nel caso di:

  • docenti in esubero su provincia (quindi senza sede), la valutazione della domanda spetta all’Ufficio territorialmente competenze;
  • docenti di religione cattolica, la valutazione dell’istanza è effettuata dai competenti USR.

La valutazione dei titoli è effettuata sulla base della tabella sopra riportata, tenendo conto delle precisazioni per i trasferimenti d’ufficio (si trovano nelle note alla tabella medesima), nonché di quelle di seguito riportate:

  • nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso (che non si valuta invece nelle operazioni di trasferimento e passaggio, nonché nella graduatoria interna di istituto);
  • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; si prescinde dall’iscrizione predetta nel caso di ricongiungimento al familiare trasferito per motivi di servizio nei tre mesi antecedenti la data ultima di presentazione della domanda;
  • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
  • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
  • per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1, del CCNI 9/22, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 202 del 6.3.2019, con le precisazioni di cui ai precedenti punti precedenti.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Assegnazioni provvisorie docenti 2024: a breve le date per la domanda. Chi può presentarla (ricongiungimento ai figli, marito, genitore, motivi di salute…)

Tutto sulle utilizzazioni

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