Istruzione

Assegnazioni provvisorie 2024: quale la prima preferenza in caso di precedenza? Quali le deroghe contrattuali? Vale la zia con 104? Le risposte ai quesiti


L'Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024, nonché le varie disposizioni normative relative ai vincoli suscitano diversi dubbi nei docenti che intendono presentare domanda di assegnazione provvisoria. Rispondiamo ad alcune domande poste in redazione.

Domanda

1. Salve, dovrei fare domanda di assegnazione provvisoria all'interno della stessa provincia ma anche di diversi istituti e sedi. Ho la residenza dove convivo con mia madre che ha la 104a comma 3. Mio figlio (15 anni) e mio marito hanno la residenza in un'altra città. Cosa dovrei mettere come priorità? O devo indicarli tutti e tre? Quale offre maggiori possibilità di distanza? Grazie Federica

Per fruire della precedenza per l'assistenza alla madre con grave disabilità (art. 33/3 legge 104/92) la lettrice, come leggiamo nel CCNL 19/22, deve esprimere come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale di assistenza (ossia quello in cui risiede la madre della lettrice), eventualmente preceduta dall'indicazione analitica delle scuole dello stesso comune, prima di indicare le preferenze (siano esse di singola scuola, siano sintetiche) rispetto ad altri comuni. Pertanto, la lettrice dovrebbe chiedere il ricongiungimento alla madre (nelle assegnazioni si può scegliere con chi si ricongiunge, diversamente dalla mobilità), quindi indicare come prima preferenza il comune in cui risiede la stessa (madre) oppure prima le scuole del predetto comune e poi il comune medesimo e infine inserire eventuali altre preferenze, magari relative alla città in cui risiede il marito (se si trova nella medesima provincia). Precisiamo che deve sempre indicare l'esistenza del figlio per il quale saranno attribuiti i punti 3.

2. Scrivere per i chiarimenti in seguito alla scelta dei sedi per l'assegnazione provvisoria provinciale docenti 2024/25. Sono un docente con contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2023 sul cdc A026, assunto in seguito al concorso straordinario bis con anno di prova a tempo determinato come 2022/23. Per l'anno scolastico 2023/24 ho potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale in una sede più vicina a casa rispetto alla sede del ruolo (150 km da casa). Nel comune di ricongiungimento non ci sono scuole superiori, lo scorso anno avevo messo come prima scelta la scuola A a 6 km da casa e non c'erano cattedre disponibili allora mi è stata assegnata la seconda scuola B (15 km da casa) che avevo messo nelle preferenze (scuola in cui ho insegnato da 5 anni e fino a ottobre 2022 prima di essere spostato nella sede del ruolo). Quest'anno nella scuola A si è liberato un posto, ma per continuità didattica mi piacerebbe mettere come prima scelta la scuola B, è possibile? Se non si mette come prima preferenza la scuola più vicina al comune di ricongiungimento, la domanda viene annullata o cosa succede? In attesa di una sua risposta, le porgo cordiali saluti,

No, nel CCNI 2019/22, nel caso in cui nel comune di ritrovo non vi siano scuole esprimibili (come nel caso della lettrice) non è contemplata la possibilità di indicare un comune che non sia vicino. Nel contratto, infatti, leggiamo: Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole primitive è possibile indicare una scuola di un comune vicino oppure una scuola con sede di organico in un altro comune anche non vicino che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento. Quanto alle conseguenze qualora non si indichi il comune vicino, nel citato CCNI non sono indicati, però, per analogia con quanto disposto dal comune di ricongiungimento, riteniamo che la domanda non sia annullata ma piuttosto che l'Ufficio prenda in considerazione le sole preferenze analitiche (scuole) relative a specifiche scuole del comune vicino.

3. Sono un docente che potrà chiedere l'assegnazione provvisoria in quanto assunta a tempo determinato nel 2023/24, da concorso straordinario bis, e avendo superato l'anno di prova. Sono legalmente separato e ho due figli, minorenni ma entrambi sopra i 12 anni, che con me costituiscono un nucleo familiare. Vorrei sapere se questa situazione può essere un titolo di precedenza e in che modo è stata indicata, cioè qual è il relativo riferimento legislativo (se esiste).

La lettrice, in attesa dell'Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024, può presentare domanda provinciale, avendo superato l'anno di prova, mentre se intende presentare domanda interprovinciale deve rientrare in una delle previste Derogare di cui al CCNL 2019/21. Dal momento che non sembra che possa rientrarvi, almeno per i figli e per quello che la stessa scrive. Detto ciò, rispondiamo che i figli sopra i 12 anni non danno alcuna precedenza e che, nel caso di madri/padri lavoratori, si può esercitare la precedenza di cui all'art. 8/1, punto IV, lettera l) per figli sino a 6 anni (assegnazioni provinciali e interprovinciali) e lettera m) per figli sino a 12 anni (limitatamente alle assegnazioni interprovinciali).

4. Sono neoassunta nel ruolo di call veloce 23/24, ho superato l'anno di prova. Posso chiedere Assegnazione Provvisoria interprovinciale per il ricongiungimento al matrimonio? Ho un figlio minore (17 anni) e genitore invalido all'80% art.3 comma 1. Grazie

No, non può presentarla per la deroga riguardante i figli (che devono avere un'età inferiore ai 12 anni) e nemmeno per la deroga relativa a chi fruisce dell'art. 33/3 della legge 104/92 (qualora in tal caso la disabilità debba essere grave). Potrebbe invece rientrare nella deroga di cui al punto d), art. 1/5 dell'Ipotesi di Intesa: d) il coniuge o il figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118. Verificare nella certificazione.

5. Potrei usufruire della deroga prevista per richiedere l'assegnazione interprovinciale tramite La L. 104 di mia zia? Il coniuge è ultra settantenne e i figli (miei cugini) non possono prestare assistenza alla madre. Ho letto (disposizione Inps) che in questo caso non serve a dimostrare che tutti i parenti prima di me sono impossibilitati a prestare assistenza ma solo che il coniuge è over 65 o a sua volta invalido. Ho confermato la corretta interpretazione della norma?

La zia è una parente di terzo grado e, in tal caso, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104/92 (una delle previste deroghe contrattuali) è riconosciuto alle seguenti condizioni: In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto ai parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.

Se rientra in tale casistica può fruire della deroga e quindi presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale. Questo nello specifico la deroga in cui rientrerebbe il lettore:

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all'art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall'art. 7, comma 1, del CCNI.

Ricordiamo sinteticamente chi, come, quando e perché può presentare domanda di assegnazione provvisoria.

Domande

La domanda di assegnazione provvisoria:

– può essere presentata per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

– può essere presentata per una sola provinciaindicando nello stesso sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell'infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono riguardare indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L'unico limite, come detto, è quello numerico;

si presenta dall'11 al 24 luglio 2024: tramite Istanze Online, i docenti di ruolo; utilizzando i modelli pubblicati sul sito del MIM nella pagina mobilità, modelli da inoltrare all'USP della provincia su richiesta secondo il codice dell'amministrazione digitale (ad esempio tramite PEC), i docenti a tempo determinato.

In presenza di uno dei motivi sopra riportatiper l'a.s. 2024/25 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria:

  • i docenti assunti in ruolo nell'a.s. 2022/23 e precedenti: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale;
  • i docenti assunti in ruolo nell'a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario fino a: possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21;
  • i docenti a tempo determinato nel 2023/24, assunti dal concorso straordinario bis, dal GPS posto comune e sostegno procedura 21/22 e dal GPS sostegno procedura 22/23, a condizione di aver superato l'anno di prova: possono presentare domanda provinciale ; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui all'art. 34 del CCNL 19/21;
  • i docenti assunti dal GPS sostegno procedura 23/24: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale, se rientranti in una delle previste deroghe ed hanno superato l'anno di prova (tali docenti, in sostanza, possono presentare domanda solo se rientranti in una delle previste deroghe, fermo restando il superamento dell'anno di prova).

Le risposte alle domande

È possibile inviare un quesito all'indirizzo [email protected] (non è assicurata la risposta individuale ma si tratta di temi generali).

Lo speciale di Orizzonte Scuola per le assegnazioni provvisorie del personale docentee

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