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Prende permessi 104, ma non li usa per occuparsi dei genitori disabili: licenziata. Legittimo? Ecco cosa hanno detto i giudici – Orizzonte Scuola Notizie


Nel caso in cui la Corte d'Appello abruzzese abbia commentato la sentenza impugnata dal ricorrente, ha confermato come legittimo il licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro per assenza ingiustificata a seguito di anomali allontanamenti dal posto di lavoro, soprattutto in connessione con la fruizione di permessi ex art. legge n. 104/1992 a favore dei genitori infermi. Si tratta di un contenzioso avvenuto nell'ambito privatistico ma i principi della Cassazione interessano tutti i dipendenti, dunque anche quelli pubblici

La domanda
La Corte – in sintesi ha, innanzitutto, ritenuto provato che “la lavoratrice, nelle ore imputate a permesso per l'assistenza a genitori disabili, non l'ha affatto prestata in modo rilevante e significativo, essendosi dedicata ad altre attività”; tuttavia, secondo la Corte, “pur volendosi interpretare la normativa nel senso ragionevole di non imporre la perfetta ed assoluta coincidenza delle ore di permesso con l'effettiva assistenza prestata al disabile, ciò non potrebbe giustificare la carenza di assistenza, a favore del disabile, per una buona parte delle ore di permesso retribuito concedere a tale scopo”.

Legittimo il licenziamento di chi abusa dei permessi 104

La Sezione Lavoro della Cassazione Civile con Ordinanza 6468/2024 afferma: invero, per pacifica giurisprudenza di legittimità può costituire giusta causa di licenziamento l'utilizzo, da parte del lavoratore, di permessi ex lege n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabilein violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso (Cass. n. 4984 del 2014; Cass. n. 8784 del 2015; Cass. n. 5574 del 2016; Cass. n. 9749 del 1° gennaio 2016; più di recente: Cass. (Cass. n. 23891 del 2018; Cass. n. 8310 del 2019; Cass. n. 21529 del 2019); in coerenza con la ratio del beneficio, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per la quale il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza ai disabili; tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela; ove il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile uomo, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e, dunque, se è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto (cfr. Cass. n. 17968 del 2016), o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell'Ente assicurativo (v. Cass. n. 9217 del 2016).

Dunque, utilizzare il permesso 104 per altre finalità, o non utilizzarlo interamente per le finalità previste dalla norma, previa comunicazione al richiedente e/o a seguito di ricorso a procedimenti disciplinari. La Corte di Cassazione nell'ordinanza in commento ha dato seguito ad un principio di diritto ormai consolidato in materia. L'abuso dei permessi di cui alla L. n. 104/1992 legittimo, il licenziamento.



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