Istruzione

Mobilità: continuità si valuta anche nei passaggi di ruolo. Con supplenza si perde


Nella mobilità (trasferimenti e passaggi), come nella laurea interna dell'istituto, si valuta la continuità del servizio. Quando si perde.

Continuità di servizio

Valutazione

I punteggi relativi ai trasferimenti e ai passaggi sono quelli indicati rispettivamente nella Tabella ATabella di valutazione dei titoli ai fini del trasferimento a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo” e nella Tabella B Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo“.

Per la continuità del servizio, i riferimenti sono la sezione A 1, punto C, della Tabella A (trasferimenti) e la sezione B 1, punto C, della Tabella B (passaggi). In entrambi leggiamo:

  • per il servizio prestato, senza soluzione di continuità, negli ultimi tre anni scolastici, nella scuola di attuale titolarità (o di precedenti incarichi triennali da ambito ovvero nella scuola di servizio, per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado e per i docenti di religione cattolica) vengono attribuiti i punti 6; per ogni anno successivo punti 2 entro il quinquennio e punti 3 oltre il quinquennio.

[Ricordiamo che nella graduatoria interna di istituto la continuità si valuta già dal primo anno di servizio maturato, mentre nella mobilità – come sopra riportato – si inizia a valutare dopo aver maturato tre anni]

Condizioni

Affinché la continuità sia valutata devono sussistere precise condizioni. Ecco quali:

  • il servizio deve essere svolto continuativamente nella scuola di attuale titolarità e nella medesima tipologia di posto (comune ovvero sostegno, a prescindere dalla tipologia di disabilità) o nella stessa classe di concorso (nel caso delle scuole secondarie di primo e secondo grado); si sottolinea che non si computano eventuali anni di pre-regolamento o di decorrenza giuridica retroattiva della nomina;
  • il servizio deve essere svolto sullo stesso tipo organico di titolarità (diurno o serale);
  • il punteggio viene attribuito dopo tre anni;
  • non si valuta l'anno scolastico in corso.

Quando si perde

La continuità del servizio si interrompe (ovvero si interrompe), per cui si perde il punteggio accumulato, nei casi di seguito indicati:

  • in caso di trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico di circolo (vedi punto 1 sopra riportato) tra soci dello stesso circolo;
  • in caso di trasferimento dal corso diurno al corso serale o viceversa;
  • in caso di trasferimento (con domanda di mobilità volontaria) e passaggio di ruolo/cattedra;
  • in caso di assegnazione provvisoria sia provinciale che interprovinciale;
  • per i docenti trasferiti d'ufficio nell'ottenimento quale soprannumerario che hanno chiesto, in ciascun anno dell'ottenimento medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità, in caso di sola assegnazione interprovinciale (in caso di assegnazione provinciale, invece, il punteggio in esame continua a maturare);
  • in caso di mancato svolgimento del servizio nella scuola di titolarità per un periodo superiore a 6 mesi nell'anno scolastico di riferimento;
  • in caso di trasferimento (anche nella stessa scuola) dal comune al luogo di soggiorno e viceversa;
  • in caso di periodi di frequenza di corsi di dottorato di ricerca nonché di periodi di congedo dovuti all'assegnazione di borse di studio o assegni di ricerca da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali.

Quesito

Così chiede al nostro lettore:

Sono un docente di scuola primaria e da 10 anni lavoro continuativamente nello stesso istituto comprensivo. Quest'anno ho maturato l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, ho effettuato la domanda di inserimento nel GPS relativamente alla classe di concorso per la quale sono abilitato ed effettuerò successivamente la domanda per il passaggio di ruolo. La domanda è: il punteggio di continuità viene valutato oppure no alla fine della domanda di passaggio di ruolo? Nel caso in cui tale punteggio venga valutato, accettare un eventuale incarico annuale da GPS prima di effettuare la domanda per il passaggio di ruolo comporta la perdita di tale punteggio?

Sì, come sopra illustrato, la continuità del servizio si valuta sia nei trasferimenti che nei passaggi di ruolo/cattedrale. Sì, la continuità si perde nel suo caso perché non lo svolgerebbe nella scuola di titolarità per un periodo superiore a 6 mesi (servizio inoltre valutato come pre-ruolo), oltre che nello stesso posto.

Le risposte alle domande

È possibile inviare un quesito all'indirizzo [email protected] (non è assicurata la risposta individuale ma si tratta di temi generali).

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