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La Corte Ue bacchetta la Commissione: “Non ha consentito l’accesso ai contratti per l’acquisto dei vaccini Covid”


La Corte di giustizia europea ha accolto il ricorso di vari cittadini ed eurodeputati dei verdi contro il rifiuto alla richiesta presentata nel 2021 di avere accesso ai documenti relativi ai contratti per l'acquisto di vaccini contro il Covid 19, stipulati tra la Commissione UE e diverse aziende farmaceutiche.

L'esecutivo comunitario, afferma il tribunale, non ha concesso al pubblico un accesso sufficientemente ampio ai contratti e l'infrazione riguarda in particolare le clausole di indennizzo e le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra negoziale per l'acquisto dei vaccini.

Cosa è successo

Nel 2020 e nel 2021 sono stati stipulati tra la Commissione e alcune imprese farmaceutiche contratti di acquisto di vaccini contro il Covid-19: circa 2,7 miliardi di euro sono stati rapidamente resi disponibili per effettuare un ordine fermo di oltre un miliardo di dosi di vaccino – ricorda la Corte del Lussemburgo -. Nel 2021 alcuni deputati europei e alcuni privati ​​hanno chiesto, sulla base del regolamento sull'accesso ai documenti 1, l'accesso a tali contratti ea taluni documenti ad essi relativi per comprenderne i termini e le condizioni e per assicurare che l'interesse pubblico fosse tutelato.

Poiché la Commissione ha concesso solo un accesso parziale a tali documenti, che sono stati messi in rete in versioni oscurate, i deputati europei interessati e alcuni privati ​​hanno investito il Tribunale dell'Unione europea di domande di annullamento. Nelle sue sentenze, il Tribunale accoglie parzialmente entrambi i ricorsi e annulla le decisioni della Commissione nella parte in cui esse contengono irregolarità.

Per quanto riguarda le clausole dei contratti relativi all'indennizzo delle imprese farmaceutiche da parte degli Stati membri per eventuali risarcimenti che dovrebbero pagare in caso di difetto dei loro vaccini, il Tribunale sottolinea che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto e la sua responsabilità non può essere soppressa o limitata, nei confronti del danneggiato, da una clausola esonerativa o limitativa di responsabilità ai sensi della direttiva 85/374.

Esso rileva che nessuna disposizione della direttiva 85/374 vieta a un terzo di rimborsare gli importi pagati a titolo di risarcimento da un produttore a causa della difettosità del suo prodotto. Esso ricorda che la ragione per la quale le clausole relative all'indennizzo sono state integrate nei contratti, vale a dire compensare i rischi corsi dalle imprese farmaceutiche connesse all'abbreviazione del termine di messa a punto dei vaccini, era stata avallata dagli Stati membri ed era di dominio pubblico. Ciò ha constatato che la Commissione non ha dimostrato che un accesso più ampio a tali clausole avrebbe effettivamente un pregiudizio arrecato agli interessi commerciali di tali imprese.

Del pari, la Commissione non ha fornito spiegazioni sufficienti che consentissero di capire in che modo l'accesso alle definizioni di “dolo” e di “ogni sforzo ragionevole” in taluni contratti e alle clausole dei contratti relativi alle donazioni e alle rivendite dei vaccini avrebbero potuto ho potuto arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio a tali interessi commerciali.

Per quanto riguarda la tutela della vita privata delle persone invocate dalla Commissione per negare parzialmente l'accesso alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra negoziale per l'acquisto dei vaccini, il Tribunale ritiene che i privati ​​interessati abbiano debitamente dimostrato il fine specifico di servire l'interesse pubblico della divulgazione di dati personali di tali membri. Infatti, è solo in possesso dei loro cognomi, nomi e del loro ruolo professionale o istituzionale che essi avrebbero potuto verificare che i membri in questione non si trovassero in una situazione di conflitto di interessi. Inoltre, la Commissione non ha preso sufficientemente in considerazione tutte le circostanze pertinenti al fine di soppesare correttamente gli interessi in gioco, connessi all'assenza di conflitto di interessi ea un rischio di pregiudizio alla vita privata degli interessati.

Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee ei privati ​​possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto. Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dai dati della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.



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