Istruzione

Assegnazione provvisoria 2024: quali i posti disponibili? Presentare la domanda non vuol dire ottenere il posto, piano B è la supplenza


Quali posti sono utilizzati per le operazioni di assegnazione provvisoria? Tutti i docenti che presenteranno domanda otterranno il movimento?

Posti disponibili

Premettiamo che le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie come 2024/25 sono disciplinate dal CCNI 2019/22, prorogato in virtù dell'Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024 che ha, inoltre, introdotto alcune precisazioni e recepito le deroghe di cui all'art. 34 del CCNL 2019/21, ampliando la platea di docenti che possono presentare domanda di assegnazione provvisoria.

Quanto ai posti disponibili e utilizzabili per le operazioni di assegnazione provvisoria (e utilizzazione), così leggiamo nell'articolo 7, comma 10, del suddetto CCNI 2019/22:

Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

Dunque, quelli utilizzabili per le assegnazioni provvisorie sono:

  • i posti dell'organico dell'autonomia (organico di diritto), se residuati dalle immissioni in ruolo (ricordiamo che alle assunzioni in ruolo è destinato il 50% dei posti vacanti e disponibili, mentre l'altro 50% è utilizzato o meglio è stato utilizzato per trasferimenti e passaggi);
  • i posti di cui all'art. 1/69 della legge 107/15, ossia i posti istituiti per l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto (il cosiddetto organico di fatto), nonché i posti comunque liberi per un anno scolastico, compresi i posti di sostegno in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22/02/2010.

Evidenziamo che la maggior parte dei posti utilizzati (considerato che quelli residui dalle immissioni in ruolo non sono tantissimi, se non nulli come in tante regioni del Sud) sono quelli di cui al punto dovuto sopra riportato, sia quelli istituiti per l'adeguamento dell' organico dell'autonomia alle situazioni di fatto (ad esempio posti istituiti per un aumento delle iscrizioni rispetto alle previsioni) – compresi i posti di sostegno in deroga – sia quelli comunque disponibili per un anno scolastico. Questi ultimi non sono posti vacanti in quanto sugli stessi c'è un docente titolare, ma sono disponibili perché lo stesso fruisce di uno degli istituti previsti dalla normativa vigente: aspettativa, distacco, incarico di presidenza, part-time, congedo straordinario per dottorato… I medesimi posti, come accennato, sono impiegati anche per le operazioni di utilizzo.

Oltre ai suddetti posti, come si legge nell'articolo 3/2 del CCNI 2019/21, sono utilizzabili per le operazioni di utilizzazione e assegnazione (Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì …):

  • … i posti vacanti o disponibili nell'organico derivanti dall'attuazione di iniziative progettuali di cui all'art 1, comma 65 della legge 107/15 (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale);
  • nella scuola secondaria i posti derivanti dall'abbinamento di ore residue, abbinate con ore disponibili sia nella stessa che in altra scuola, in modo da costituire cattedre/posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, salvo i casi previsti dall'ordinamento;
  • per la classe di abilitazione A-22 italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuolaconcorrono a doveril quadro della disponibilità l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di primo grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri;
  • negli istituti professionali e tecnici, i posti di ufficio tecnico.

Non tutti potrebbero ottenere il movimento

E' chiaro che la presentazione della domanda non assicura di ottenere l'assegnazione richiesta. Ciò, infatti, dipende dalla disponibilità di posti nella provincia e per la classe di concorso/posto richiesti, dal numero di domande presentate per quel posto/classe di concorso e per quella provincia, nonché dal punteggio e dall'eventuale precedenza di cui si fruisce. .

Per completezza, ricordiamo di seguito i motivi per cui si può chiedere l'assegnazione provvisoria, nonché i docenti che possono presentare istanza in presenza di uno dei motivi previsti.

Motivi

In base all'articolo 7 del CCNI 2019/22, la domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata in presenza di uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Sempre in base al citato articolo 7, la domanda:

  • può essere presentato per una sola volta provinciaindicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell'infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L'unico limite, come detto, è quello numerico; ATTENZIONE ALLA PRIMA PREFERNZA PER RICONGIUNGIMENTO
  • può essere presentato anche per una classe di concorso, grado di istruzione o tipologia di posto diversa da quella di titolarità (se si è in possesso della prevista abilitazione/specializzazione); in tal caso, si tratta di una richiesta aggiuntiva, per cui si deve chiedere la classe di concorso/posto di titolarità ed anche una diversa classe di concorso/posto/grado di istruzione. Nel caso si intenda chiedere assegnazione anche per un diverso grado di istruzione, è necessario aver ottenuto la conferma nel ruolo di titolarità;
  • non può essere chiesa per il comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all'art. 8 del CCNI 2019/22.

Chi può presentare la domanda

In presenza di uno dei sopra indicati motivi, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria i docenti:

  • assunti in ruolo nell'a.s. 2022/23 e precedenti (possono presentare domanda provinciale o interprovinciale, anche se soggetti ad uno dei vincoli derivanti dal trasferimento o passaggio ottenuto. Tali vincoli, infatti, si applicano alla sola mobilità territoriale e professionale);
  • assunti in ruolo nell'a.s. 2023/24compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario bis (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
  • assunti a tempo determinato nel 23/24 da concorso straordinario bis, da GPS sostegno procedura as 22/23, da GPS posto comune e sostegno procedura 21/22, a condizione di aver superato l'anno di prova (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
  • assunti da GPS sostegno procedura as 23/24 (possono presentare domanda provinciale o interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, a condizione di aver superato l'anno di prova).

QUI le deroghe di cui al CCNL 19/21

Tempistica e modalità

Quanto tutto data e tutti modalità di presentazione delle istanze, sono state indicate dal MIM nella nota n. 38631 del 4 luglio 2024, ove leggiamo che le domande vanno presentate dall'11 al 24 luglio 2024: tramite Istanze Online dai docenti di ruolo; utilizzando i modelli pubblicati sul sito del MIM nella pagina mobilità e inoltrandole all'USP della provincia richiesta secondo quanto indicato nel codice dell'amministrazione digitale (es. tramite PEC).

Piano B: la supplenza

L'aggiornamento delle GPS 2024/26 ha visto un boom di domande da parte dei docenti di ruolo che aspirano ad una supplenza. Docente di ruolo accetta supplenza: quale sarà lo stipendio, come verrà calcolato l'anno negli scatti di anzianità? vale per i tre anni di vincolo?

Le risposte alle domande

È possibile inviare una domanda all'indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Tutto sulle assegnazioni provvisorie



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