Istruzione

Docente di ruolo: posso accettare supplenza su posti concorsi PNRR fino all'”avente diritto”?


Il docente di ruolo può accettare supplenza con clausola risolutiva legata all'individuazione dell'avente titolo?

Supplenze docenti ruolo

Le supplenze dei docenti di ruolo, dall'a.s. 2024/25, sono disciplinati dall'art. 47 del CCNL 2019/21 che ha sostituito l'art. 36 del CCNL 2007 e che ha introdotto due importanti novità, secondo cui è possibile accettare supplenze anche per altra tipologia di posto nonché il fatto che la supplenza deve essere su posto intero.

In generale, ai sensi delle nuove disposizioni contrattuali, il docente di ruolo può accettare supplenze su posto interoal 31/08 o al 30/06, in un diverso grado di istruzione oppure per un'altra tipologia di posto (esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o ancora per un'altra classe di concorso.

Inoltre, il docente di ruolo che ottiene la supplenza Mantiene senza assegnazioni, per tre anni scolastici, la titolarità della sede, è soggetto alla disciplina prevista dalla legge e dal contratto per il personale assunto a tempo determinato (ivi inclusa quella relativa alle ferie) e deve chiedere un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell'incarico per come stabilito nell'atto di conferimento dello stesso.

A quanto detto aggiungiamo, infine, che l'accettazione delle supplenze è possibile solo dopo aver svolto (e superato) l'anno di prova, ai sensi dell'articolo 3/3 del DM 138/2023.

Assunzioni concorso GM PNRR

Il quesito di partenza nasce dalla novità introdotta dal Decreto Sport e Scuola che, dopo l'approvazione alla Camera, deve essere approvato anche in Senato affinché diventi legge.

In base alla suddetta novità, per il solo as 2024/25 le procedure di immissione in ruolo sono completate entro il 31 dicembre 2024, attingendo dalle graduatorie di merito pubblicate dopo il 31 agosto 2024 ma entro il 10 dicembre 2024 (graduatorie relative ai concorsi DDG 2576/2023 “infanzia e primaria” e DDG n. 2575/2023 “secondaria”). Tale disposizione discende dal fatto che la maggior parte delle GM dei predetti concorsi non sarà pubblicata in tempo utile per le immissioni in ruolo svolte in via ordinaria entro il 31 agosto 2024. I posti vacanti residuati dalle citate immissioni in ruolo effettuate in via ordinaria sono resi indisponibili in numero pari a quello dei posti banditi per i due concorsi suddetti e coperti attingendo dalle graduatorie di istituto sino all'assunzione dei vincitori di concorso (entro il 31/12/2024).

Copertura posti in attesa dell'avente titolo

Come detto sopra, la copertura dei posti resi indisponibili al fine delle assunzioni dei vincitori dei concorsi PNRR (entro il 31/12/24) avverrà attingendo dalle graduatorie di istituto e gli stessi, nel momento in cui i vincitori di concorso di cui sopra saranno assunti, verranno assegnati a questi ultimi. Così leggiamo nella disposizione normativa in parola:

[…] Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto.

Nella disposizione normativa, evidenziamolo, si parla di “avente diritto”, locuzione che dovrebbe armonizzarsi con quanto previsto nell'art. 39/5 del CCNL 2019/21 ove si utilizza invece la locuzione “avente titolo” in riferimento alle cause di risoluzione dei contratti. Di conseguenza, i docenti, che saranno individuati dalle graduatorie di istituto per la copertura dei posti destinati ai vincitori del concorso 2023, dovrebbero avere un contratto sino al 31/08 con clausola risolutiva legata all'individuazione di un nuovo avente titolo, nel caso specifico a seguito dell'assunzione dei vincitori di concorso dalle GM succitate che, una volta ricevuta la nomina, devono prendere servizio entro 5 giorni dall'assegnazione della sede definitiva.

Potrebbe, però, succedere che il contratto del supplente con clausola risolutiva giunga sino al termine dello stesso, ossia sino al 31 agosto 2024. Questo perché la suddetta disposizione normativa prevede anche che il vincitore del concorso, il quale ha ottenuto una supplenza al 31 agosto (quindi su posto vacante) nella stessa regione e per la stessa classe di concorso per cui è risultato vincitore, venga confermato sul medesimo posto.

Quesito

Sono un docente di ruolo alla scuola primaria. Come gli anni passati, anche quest'anno vorrei usufruire della possibilità di accettare un incarico annuale sulla cdc a22 (in primavera ho conseguito anche l'abilitazione) con l'attuale art 47.

Purtroppo in Lombardia è improbabile che la gdm a22 del concorso pnrr sia pronta per settembre e, se non ho capito male, in quel caso i posti verranno temporaneamente coperti con contratti FAD. Sono a chiedere: noi docenti di ruolo potremo accettare quel tipo di contratto o dovremo attendere le nomine definitive, iniziando l'anno sul posto di appartenenza? Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.

Premettiamo che la maggior parte delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto – indipendentemente dalla tempistica – sono assegnate, tramite la procedura informatizzata, da GaE e, in subordine, da GPS. Si ricorre alla graduatorie di istituto (quelle tramite le quali saranno coperti i posti destinati ai vincitori del concorso) solo in caso di esaurimento ovvero di incapienza delle GPS.

Fatta questa doverosa premessa e considerato che la disposizione sopra illustrata è una novità, per dare una risposta certa dobbiamo attendere le dovute indicazioni ministeriali che dovrebbero arrivare con l'annuale nota sulle supplenze as 2024/25. Possiamo, però, affermare che, se da un lato è vero che nell'art. 47 non si cita il canale di reclutamento da cui i docenti di ruolo possono ottenere la supplenza (che può essere dunque assegnata anche da GI), dall'altro sembra improbabile che si permetta al docente con contratto a tempo indeterminato di accettare un incarico di supplenza con clausola risolutiva legata all'individuazione dei vincitori del concorso.

In tal caso, infatti, che succederebbe? Il docente di ruolo tornerebbe al posto di titolarità, nel frattempo coperto da un altro docente con contratto sino al 30 giugno? Si dovrebbe prevedere un'altra clausola risolutiva anche per tali supplenti? Ripetiamo, ci sembra improbabile. Attendiamo comunque le indicazioni ministeriali.

Supplenze docenti 2024/25: ci saranno nomine fino “ad avente diritto”. Ecco da quali graduatorie su quali posti

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