Istruzione

Immissioni ruolo da concorso PNRR, saranno entro 31 dicembre 2024: chi potrà rimanere sulla supplenza ottenuta nel frattempo. ESEMPI


Supplenza e poi assunzione da GM PNRR entro il 31 dicembre 2024: quando si può mantenere la supplenza e quando no.

Dalla specializzazione sostegno, al docente per studenti stranieri, le famiglie sceglieranno docenti di sostegno, addio alla “call veloce”. DL Scuola, approvato alla Camera: tutte le novità

Assunzione GM PNRR

Al fine di ottenere gli obiettivi di cui alla riforma 2.1 della missione 4-C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ossia le assunzioni previste nell'ambito del predetto piano, è stata prevista una particolare disposizione nel summenzionato DL n. 71/2024, in modo che le immissioni in ruolo as 2024/25 si lasciano concludere entro il 31 dicembre 2024. Questo perché, sebbene alcune graduatorie di merito dei concorsi banditi con DDG n. 2576/2023 (concorso infanzia/primaria) e DDG n. 2575/2023 (concorso secondario) siano state pubblicate, la maggior parte delle stesse non sarà disponibile per le assunzioni da effettuare in via ordinaria entro il 31 agosto 2024.

Nello specifico, così leggiamo nel testo dell'emendamento ormai approvato:

“In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4-C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunti del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicati dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residui a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

Alla luce della suddetta disposizione:

  1. terminate le operazioni di immissione in ruolo entro il 31 agosto 2024, i posti vacanti residuati sono resi indisponibili – per le supplenze da conferire da GaE e GPS – in numero pari a quello dei posti banditi per i due concorsi suddetti (DDG n. 2576/ 2023 “infanzia e primaria” e DDG n. 2575/2023 “secondaria”)
  2. per il solo as 2024/25, le procedure di immissioni in ruolo sono completate entro il 31 dicembre 2024;
  3. al fine di cui al punto 1, è possibile attingere dalle graduatorie di merito pubblicate dopo il 31 agosto 2024 ma entro il 10 dicembre 2024;
  4. i docenti vincitori del concorso (e inclusi nelle GM pubblicati dopo il 31/08 e prima del 10/12/2024) individuati per l'assunzione in ruolo scelgono la sede definitiva tra i posti di cui al punto 1 e prendono il servizio entro 5 giorni dall'assegnazione della medesima sede;
  5. qualora i docenti di cui al punto precedente – ossia individuati per l'assunzione in ruolo – abbiano ottenuto per l'a.s. 2024/25 un supplenza su posto vacante (quindi al 31/08) nella stessa regione e per la medesima classe di concorso di inclusione in GM (quindi nella regione e per la classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso), gli stessi sono confermati sul medesimo posto ottenuto con la morbidezza;
  6. i docenti individuati per l'assunzione da GM secondo quanto detto sopra: se in possesso della specifica abilitazione, sono assunti direttamente a tempo indeterminato e svolgono l'anno di prova ai fini della conferma in ruolo; se privati ​​di abilitazione (ciò riguarda la sola scuola secondaria, al cui concorso hanno partecipato anche gli aspiranti in possesso di laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/22 oppure laurea + 3 anni di servizio), sono assunti a tempo determinato ( contratto al 31/08), svolgono il percorso per conseguire l'abilitazione (da 30 CFU o 36 CFU) e l'anno successivo, conseguita l'abilitazione, sono assunti in ruolo e svolgono l'anno di prova.

Quanto detto sin qui riguarda l'assunzione dei vincitori dei concorsi 2023 infanzia/primaria e secondaria entro il 31/12/24. Vediamo adesso come saranno coperti i posti destinati agli stessi in attesa dell'individuazione per l'immissione in ruolo.

Copertura posti in attesa dell'avente titolo

La copertura dei posti resi indisponibili al fine delle assunzioni summenzionate (entro il 31/12/24) avverrà attingendo dalle graduatorie di istituto e gli stessi, nel momento in cui i vincitori del concorso di cui sopra saranno assunti, verranno assegnati a questi ultimi, a meno che non si verifichi la situazione di cui al punto 5 sopra riportato. Nella disposizione normativa si parla di “avente diritto”, locuzione non più presente nel CCNL 2019/21 che utilizza invece la locuzione “avente titolo” (art. 39/5 CCNL 19/21) in riferimento alla causa di risoluzione dei contratti:

5. I contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie.

Dunque, i docenti che saranno individuati dalle graduatorie di istituto per la copertura dei posti destinati ai vincitori del concorso 2023, dovrebbero avere un contratto sino al 31/08 con clausola risolutiva, legata all'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dall'assunzione dei vincitori di concorso dalle GM succitate.

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Quesito

Sono docente A022 in Lombardia e volevo chiedere un chiarimento riguardo alla frase “se un docente vincitore del concorso avrà avuto una supplenza nella stessa regione e per la stessa classe di concorso, potrà rimanere su quel posto (di conseguenza il contratto fino all'avente diritto diventa al 31 agosto)”. In particolare volevo capire se il docente vincitore verrà confermato sulla supplenza che ha già iniziato anche se non si tratta di uno dei posti accantonati per il ruolo e assegnati da GI ma anche nel caso di una qualsiasi altra supplenza, anche su organico di fatto, purché nella stessa classe di concorso e regione.

Come detto sopra, qualora i docenti individuati per l'assunzione in ruolo entro il 31/12 abbiano ottenuto per l'a.s. 2024/25 un supplenza su posto vacante (quindi al 31/08) nella stessa regione e per la medesima classe di concorso di inclusione in GM (quindi nella regione e per la classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso), gli stessi sono confermati sul medesimo posto. Dunque, trattasi di posti anche non accantonati a condizione che si tratti di posto vacante (quindi al 31/08; non può trattarsi quindi di posti dell'organico di fatto che sono al 30/06) nella stessa regione e classe di concorso per cui si sono risultati vincitori del concorso. Esempi:

  • docente nel GM A-22 in Sicilia; ottiene supplenza al 31/08 in Sicilia (qualsiasi provincia; infatti si parla di regione) sulla medesima classe A-22; è confermato sul posto in questione;
  • docente nel GM A-22 in Lombardia; ottiene supplenza al 31/08 in Sicilia sulla medesima classe A-22; non è confermato sul posto in questione;
  • docente nel GM A-22 in Sicilia; ottiene supplenza al 31/08 in Sicilia sulla classe di concorso A-12; non è confermato sul posto in questione.

Le risposte alle domande

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