Istruzione

Accesso ruolo docenti ITP. Cosa cambierà dal 31 dicembre 2024? Non basterà il diploma. Tutti i requisiti richiesti – Orizzonte Scuola Notizie


Se fino ad oggi bastava soltanto il diploma, dal 1° gennaio 2025 cambieranno le modalità per l'accesso al ruolo dei docenti degli Istituti Tecnici Professionali. Ci vorrà una laurea almeno triennale (soltanto alcuni daranno accesso alle classi di concorso). In atto una fase transitoria che traghetterà dal vecchio al nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento.

  • un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici;
  • un concorso pubblico nazionale, indicato su base regionale o interregionale;
  • un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Il D.lgs. 59/2017, a seguito delle modifiche introdotte dal DL n. 36/2022 (convertito in legge 79/22), prevede, fino al 31 dicembre 2024, una fase transitoria che traghetterà dal vecchio al nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento. Entro il 31 dicembre 2024 sono previsti due concorsi ai quali si accede con requisiti straordinari, oltre che con quelli ordinari, come leggiamo nell'art. 18bis/1 del citato D.lgs. 59/2017.

Il primo dei due concorsi è attualmente in svolgimento con gli USR impegnati nella convocazione dei candidati per la prova orale e pratica laddove previstomentre il secondo dovrebbe essere bandito l'autunno prossimo.

Al concorso in atto, così come al prossimo concorso che dovrebbe essere bandito il prossimo autunno, gli ITP hanno potuto partecipare e potranno farlo con il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22/2 del D.lgs. 59/2017:

2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi ((dopo il 31 dicembre 2024)). Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Fino al 31 dicembre 2024, i docenti ITP accedono al concorso con il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso (si accede naturalmente anche con l'abilitazione, se posseduta), per cui al concorso bandito in autunno, come detto, gli stessi gli insegnanti fruiscono ancora della deroga prevista dalla riportata disposizione normativa. E dopo? I requisiti sono indicati nell'articolo 5, comma 2, del più volte menzionato decreto 59/2017, da leggere congiuntamente al DM n. 246/2023 che definisce la tabella di corrispondenza dei titoli di quinto e sesto livello EQF, rilasciati a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy, alle classi di concorso per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico, ai sensi dell'articolo 4 , comma 10, della Legge 15 luglio 2022, n. 99. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Così leggiamo nell'articolo 5/2 del D.lgs. 59/17:

Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, ((oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) eb), della legge 15 luglio 2022, N. 99,)) coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

Dopo il 31 dicembre 2024, ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo di ITP, sono richiesti i due seguenti requisiti da possedere congiuntamente:

  • titolo di studio (uno dei seguenti): laurea oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello oppure titolo equipollente o equipaggiato oppure diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. Riguardo a questi ultimi (diplomi di specializzazione), ricordiamo che è stato il DM n. 246/2023 a definire la tabella di corrispondenza dei titoli di quinto e sesto livello EQF, rilasciati a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy, alle classi di concorso per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico, ai sensi dell'articolo 4, comma 10 , della Legge 15 luglio 2022, n. 99;
  • abilitazione per la specifica classe di concorso di partecipazione al concorso.

Manca elenco lauree di primo livello coerente con le classi di concorso ITP.

Ma, di fatto, è già possibile scegliere un percorso ITS.

Requisiti di accesso concorsi 2023/24 posti comuni, ITP, sostegno (completo)

Gli ITS sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che consentono di conseguire il titolo di tecnico superiore. Sono corsi biennali o triennali articolati in semestri:

  • i corsi biennali di V livello EQF (quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente) hanno la durata di quattro semestri con almeno 1.800 ore di formazione. Al termine del corso e previo superamento delle prove e valutazioni finali conseguito viene il “diploma di specializzazione per le tecnologie applicate”;
  • i corsi triennali di VI livello EQF (sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente) hanno la durata di sei semestri con almeno 3.000 ore di formazione. Al termine del corso e previo superamento delle prove e valutazioni finali conseguito viene il “diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate”.

Entrambi i diplomi sono rilasciati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito insieme all'Europass diploma supplement, hanno validità su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi. Qui la descrizione del MIM sugli ITS Academy

Recentemente sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti 30 novembre 2023 e 4 dicembre 2023 contenenti le norme di attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi ITS Academy di quinto e sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento.

Gli insegnanti tecnico-pratici, fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 22/2 del D.lgs. 59/2017 e ss.mm., possono partecipare al concorso con il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso. Così recita l'articolo citato:

2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi ((dopo il 31 dicembre 2024)). Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

I requisiti di cui all'art. 5/2, richiamato nel testo sopra riportato (art. 22/2), sono quelli da possedere quando il sistema andrà a regime dopo la suddetta data del 31/12/2024:

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, ((oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) eb), della legge 15 luglio 2022, n. 99,)) coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso .

Dunque, sino al 31/12/2024 (indicato nell'art. 22/2) gli ITP accedono al concorso con il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso. Dal 1° gennaio 2025, per la partecipazione al concorso, i docenti in esame devono possedere una laurea almeno triennale (vedremo quali saranno tali lauree che danno accesso alle classi di concorso ITP) e l'abilitazione specifica.

Concorsi PNRR

In corso di svolgimento il primo dei due concorsi, previsti nell'ambito della fase transitoria, cui stanno partecipando anche gli insegnanti tecnico-pratici. Il requisito richiesto, ai sensi della normativa sopra illustrata, è stato il diploma. Lo stesso dicasi per il concorso che sarà bandito il prossimo autunno (considerato che deve essere bandito prima della data del 31/12/2024).

Al secondo concorso PNRR potranno, inoltre, partecipare i docenti (compresi gli ITP) in possesso del titolo di studio più 30 dei previsti 60 CFU, che saranno completati dopo l'immissione in ruolo (precisiamo che è prevista la partecipazione sia a chi ha già ottenuto i 30 CFU sia a chi si è iscritto al percorso; gli interessati partecipano con riserva). Tale requisito è previsto sino al 31 dicembre 2024, pertanto, sino a tale data, gli ITP possono accedere con il solo diploma (conseguendo l'abilitazione se vincitori di concorso) oppure con titolo di studio (diploma) + 30 dei CFU/CFA ( completando il percorso abilitante dopo l'assunzione).

Corsi abilitanti 60 CFU

Gli stessi insegnanti, fino al 31 dicembre 2024 accedono anche ai nuovi percorsi abilitanti (costituenti il ​​primo step, dopo il conseguimento del titolo di studio, per accedere al ruolo; il nuovo sistema infatti prevede: abilitazione tramite i percorsi da 60 CFU/CFA + concorso + anno di prova) sempre con il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso, ai sensi del succitato D.lgs. 59/2017 e come leggiamo nei primi bandi pubblicati dalle Università. Così, ad esempio, leggiamo nel bando dell'Università di Bologna:

PF60
I candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

– laurea magistrale oa ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, DM 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023);

diploma ITP coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, DM 259/2017);

Corsi abilitanti 30 CFU

Gli stessi insegnanti tecnico-pratici, inoltre, qualora abbiano svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione , nei cinque anni precedenti, possono partecipare al percorso di 30 CFU, che si svolge nell'ambito del percorso di 60 CFU.

Ricordiamo, inoltre, che, per coloro che accedono al percorso in esame (da 30 CFU), è prevista una riserva di posti pari al 45% di quelli autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU accreditato (la riserva di posti è prevista anche a favore di coloro i quali hanno sostenuto la prova del concorso straordinario bis). Nell'ambito della predetta quota di riserva, il 5% è destinato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. Questi ultimi, diversamente dai “triennalisti” e da chi ha sostenuto la prova dello straordinario bis (che seguono il corso da 30 CFU), partecipando al percorso da 60 CFU.

Inserimento GPS 2024/26

Gli ITP abilitati accedono alle GPS di prima fascia, mentre per l'accesso alla seconda fascia è sufficiente il diploma di istituto tecnico o professionale che dà accesso alla classe di concorso. L'ultimo inserimento è stato possibile entro il 24 giugno 2024.



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