Istruzione

Supplenze 2024: ci saranno gli interpelli: chi può partecipare, presa di servizio entro 24 ore dall'accettazione


Quali sono i vincoli e i criteri cui saranno soggetti gli aspiranti che otterranno una supplenza tramite interpello?

OM 88/2024 e nota supplenze

L’OM 88/2024, che ha disciplinato l’aggiornamento delle GPS 2024/26 e disciplinerà l’assegnazione delle supplenze per il predetto biennio, ha introdotto una novità riguardante l’assegnazione delle supplenze in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, ossia l’introduzione di avvisi (detti anche interpelli) che devono pubblicare le scuole e che sostituiscono le domande di messa a disposizione (MAD).

La misura è prevista all’art. 13, comma 23, dell’OM suddetta:

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14.

La disposizione in parola è stata ripresa e meglio specificata nell’annuale nota sulle supplenze, che ha fornito indicazioni più dettagliate in merito al contenuto degli avvisi, nonché agli aspiranti che non possono parteciparvi.

Avvisi/interpelli

Ai sensi dell’articolo 13/23 dell’OM 88/2024 e sulla base delle indicazioni fornite dalla nota sulle supplenze:

  • in caso non sia possibile assegnare una supplenza dalle graduatorie di istituto, nemmeno da quelle delle scuole viciniori, l’istituzione scolastica interessata pubblica sul proprio sito un avviso/interpello finalizzato all’assegnazione della supplenza;
  • copia dell’avviso/interpello è inviata all’ATP di riferimento che lo pubblica in un’apposita sezione del proprio sito;
  • l’avviso/interpello  è finalizzato ad assegnare la supplenza ad aspiranti forniti di abilitazione, nel caso di posti comuni, o specializzazione nel caso di posti di sostegno; in subordine, la supplenza è assegnata a personale fornito del titolo di studio d’accesso;
  • possono partecipare agli avvisi/interpelli anche i docenti inclusi in GaE o GPS, che non siano stati destinatari di proposta di nomina a tempo determinato;
  • non possono partecipare agli avvisi/interpelli i docenti destinatari di nomina a tempo determinato (anche se rifiutata), nonché ai destinatari di un incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia, compresi coloro che lo otterranno tramite la mini call veloce (anche se rifiutato);
  • i docenti, che ottengono la supplenza tramite avviso/interpello, sono soggetti ai medesimi vincoli e criteri previsti dall’OM n. 88/24, comprese le sanzioni di cui all’art. 14 della stessa ordinanza.

Quanto al contenuto degli avvisi/interpelli, riportiamo di seguito gli elementi essenziali che gli stessi devono contenere, così come indicato nella suddetta nota.

Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, l’avviso contiene i seguenti elementi essenziali:

  1. indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio;
  2. indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;
  3. modalità e termini di presentazione istanze;
  4. presentazione della candidatura con il modello predisposto dall’istituzione scolastica;
  5. modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione;
  6. richiamo alle sanzioni previste dall’art. 14 dall’OM 88/2024;
  7. informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii.

Ai sopra elencati elementi essenziali che ciascun avviso/interpello deve contenere è possibile aggiungere ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile dall’Istituzione scolastica.

A chi assegnare la supplenza

La supplenza sarà assegnata agli aspiranti che risponderanno all’avviso/interpello.

A chi va attribuita la supplenza nel caso in cui più aspiranti rispondano allo stesso appello? Sicuramente la priorità va ai docenti abilitati o specializzati nel caso di supplenza su posto di sostegno, come si evince dalle disposizioni di cui all’OM 88/2024 che, invece, non dice nulla per i casi in cui più docenti abilitati/specializzati o più docenti in possesso del titolo di studio concorrano per il medesimo posto.

Sarebbe opportuno che le istituzioni scolastiche adottassero uno specifico regolamento in cui indicare tutti i criteri da seguire nel caso sopra descritto (si potrebbe, ad esempio, pensare di graduare i docenti in base ai titoli posseduti e ai servivi svolti, magari rifacendosi alle tabelle di valutazione delle GPS), in modo che l’assegnazione della supplenza non diventi oggetto di contenzioso.

Ritornando al focus del nostro articolo e come detto sopra, i docenti che ottengono la supplenza tramite avviso/interpello sono soggetti agli stessi criteri, vincoli e sanzioni di cui all’OM 88/2024.

Criteri, vincoli e sanzioni

I richiamati criteri e vincoli dell’OM 88/2024, cui saranno soggetti anche coloro i quali otterranno la supplenza tramite avviso/interpello, sono sicuramente quelli riguardanti:

  • completamento orario in caso di supplenza su spezzone orario
  • eventuale proroga del contratto
  • eventuale conferma del contratto
  • sanzioni

Completamento orario 

Considerato che agli interpelli/avvisi si ricorre in caso di esaurimento delle GI, il riferimento è l’articolo 13 dell’OM 88/2024 (che disciplina le supplenze da GI e che prevede, come detto sopra, il ricorso agli avvisi), in base al quale:

  • conserva titolo al completamento l’aspirante cui è conferita una supplenza ad orario non intero, a condizione che lo spezzone sia stato assegnato in presenza di posti non interi; viceversa (ossia in caso di assegnazione di spezzone, in base alle preferenze espresse, pur in presenza di posti interi), non si potrà completare;
  • il completamento è possibile esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore nella scuola dell’infanzia; 22 ore +2 di programmazione nella scuola primaria; 18 ore nella scuola secondaria);
  • il completamento si realizza utilizzando altre supplenze a orario non intero;
  • il completamento è possibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità;
  • il completamento è possibile solo tra insegnamenti per cui è omogeneo l’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, per cui: i docenti di scuola dell’infanzia possono completare solo in tale grado di istruzione; i docenti della primaria possono completare soltanto alla scuola primaria; i docenti della secondaria di primo e secondo grado possono completare sia nel primo che nel secondo grado, cumulando ore appartenenti sia alla medesima classe di concorso che a diverse classi di concorso;
  • il completamento, secondo quanto detto sopra, è possibile tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

Proroga contratto

La fattispecie è disciplinata dal succitato art. 13, comma 11, dell’OM 88/24, secondo cui al fine di garantire la continuità didattica, laddove si succedano due periodi di assenza del titolare senza interruzioni ovvero interrotti solo da giorno festivo o giorno libero oppure da entrambi, la supplenza è prorogata nei riguardi del supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Quindi, anche qualora vi fosse l’interruzione dovuta al giorno festivo/libero o a tutti e due, al supplente spetta un nuovo contratto che decorre dal giorno seguente al precedente contratto.

Evidenziamo che la proroga spetta a prescindere dalle procedure giustificative dell’assenza (ossia dalle motivazione dell’assenza), in quanto l’istituto ha la finalità di assicurare la continuità didattica agli allievi.

Conferma contratto

Il comma 12 del summenzionato articolo 13, invece, si occupa della conferma del contratto nel caso di un periodo di sospensione delle lezioni tra due periodi di assenza del titolare.

Nello specifico, la conferma del contratto si ha quando un periodo di assenza del titolare è seguito da un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni (es: docente assente sino al 22 dicembre; non giustifica l’assenza e rientra in servizio dal 23 dicembre al 6 gennaio; si riassenta, dal 7 gennaio, quando iniziano le lezioni). In tal caso, il supplente ottiene la conferma della supplenza, quindi non si scorrono nuovamente le graduatorie, tuttavia il contratto parte dalla ripresa della ripresa delle lezioni; per restare nell’esempio sopra riportato da giorno 7 gennaio. Affinché vi sia la conferma, come si evince anche da quanto detto, è necessario che il titolare non rientri fisicamente in classe. Anche in questo caso, i motivi di assenze relativi ai due periodi possono essere differenti, ma ciò non influisce sulla proroga contrattuale.

Sanzioni

Come detto sopra, considerato agli interpelli/avvisi si ricorre in caso di esaurimento delle GI, le sanzioni sono quelle previste per le supplenze assegnate da tali graduatorie e dettate dall’articolo 14, comma 2, dell’OM 88/24. Le sanzioni riguardano due fattispecie: la rinuncia ad un proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma (equivale alla rinuncia la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti); l’abbondono del servizio.

Rinuncia

La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, da parte degli degli aspiranti inoccupati o che devono completare l’orario (a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza), su posto:

  • comune comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto (cioè quella della scuola da cui si è convocati) sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione, per il solo anno scolastico di riferimento;
  • di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzatila perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto (cioè quella della scuola da cui si è convocati) sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione, per il solo anno scolastico di riferimento.

Evidenziamo che nel caso degli interpelli non ci può essere la rinuncia alla proposta di nomina, in quanto sono gli aspiranti che rispondono agli avvisi/interpelli, tuttavia potrebbe esserci la rinuncia alla proroga o conferma della supplenza. Considerato che l’interessato non è incluso nella graduatoria di istituto della scuola di interesse, le sanzioni di cui sopra non sembrerebbero essere applicabili, sebbene il MIM abbia scritto a chiare lettere che Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14. Le sanzioni quindi vanno applicate in riferimento graduatorie di istituto di inclusione degli interessati? In che modo se si parla di specifica graduatoria, ossia della graduatoria della scuola da cui si è convocati? Forse non si dovranno prendere più in considerazione in quella scuola le risposte ad eventuali ulteriori interpelli? 

Abbandono servizio

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime, quindi per il biennio 2024/26.

Nel caso degli interpelli/avvisi, stando a quando scritto dal MIM ossia che agli aspiranti in questione si applicano le sanzioni di cui all’art. 14, la sanzione dovrebbe essere applicata alle graduatorie di istituto di inclusione dell’aspirante?

In definitiva, se per il completamento orario, la proroga e la conferma contrattuale le norme dell’OM sono chiaramente applicabili a chi ottiene una supplenza tramite interpello/avviso, lo stesso non sembra essere nel caso delle sanzioni. Se prendiamo alla lettera quanto scritto dal MIM le sanzioni sono quelle sopra riportate ma, come scritto sopra, sono di difficile applicazione, soprattutto nel caso della rinuncia.

Le risposte ai quesiti



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