Istruzione

Costituzione delle cattedre nella Secondaria II grado: le regole sono indicate nella specifica nota ministeriale. Vediamo i dettagli


La composizione oraria delle cattedre nella Secondaria II grado può variare in base alla disponibilità nell'organico della scuola. Le indicazioni sono fornite dal MIM

Una lettrice ci scrive:

Per l'anno scolastico 2024/25 l'USP ha costituito una cattedra di 12 ore ( nella scuola Secondaria II grado in cui sono di ruolo) e 6 ore in una scuola che si trova a 40 km. Poiché nella scuola di titolarità i moduli orari sono indivisibili e, quindi, ci sarebbero 14 ore, mi hanno riferito dall' USP che la cattedra è di 20 ore. È possibile rinunciare alle 6 ore e restare solo sulla scuola di titolarità con 14?

La composizione e il numero di cattedre presenti in un'istituzione scolastica autonoma, con la separazione tra cattedre interne e cattedre orario esterno, sono indicati nell'organico, la cui predisposizione è competenza degli uffici scolastici territoriali che sono tenuti a rispettare le disposizioni ministeriali.

Riferimenti normativi

Si tratta della nota ministeriale sugli organici del personale docente che viene pubblicata annualmente. Nello specifico per il prossimo anno scolastico 2024/25 è la nota n. 43464 del 28 marzo 2024, avente come oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2024/25

Disposizioni per la Secondaria II grado

Nella suddetta nota un paragrafo è dedicato specificatamente alla scuola Secondaria di II grado, per la quale vengono fornite indicazioni in relazioni alla possibilità di costituire cattedre con meno di 18 ore oppure con più di 18 ore.

Si riporta di seguito quanto indicato nella succitata nota:

“[…] Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che
non sia possibile formare per un totale di 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per l'attivazione ulteriore
insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'offerta formativa.
Solo allo scopo di salvaguardare la titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che, come parametro indicativo e derogabile motivatamente al fine di garantire la continuità didattica, non superino le 20 ore settimanali […]”

Conclusioni

La nostra lettrice non potrà, quindi, lavorare soltanto con le 14 ore disponibili nella scuola di titolarità, in quanto, in mancanza di ore disponibili per il completameto della cattedra, questa, in sintonia con le disposizioni ministeriali, non potrà comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali.
Per il prossimo anno scolastico il docente sarà tenuto, quindi, a lavorare su una COE 14 + 6 come disposto dall'Ufficio scolastico regionale

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