Istruzione

Assegnazione provvisoria: si può chiedere ricongiungimento ad un figlio maggiorenne?


Nell'assegnazione provvisoria si può chiedere ricongiungimento ai figli, ma solo in presenza di precise condizioni. Analizziamole

Una lettrice ci scrive:

Può essere ritenuta valida la domanda di ricongiungimento (nelle assegnazioni provvisorie) al proprio figlio maggiorenne convivente nei casi di personale non coniugato? Ci si può ricongiungere, insomma, al proprio figlio nonostante sia maggiorenne?

L'assegnazione provvisoria è un movimento annuale che può essere richiesto per una delle seguenti motivazioni:

– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario

– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica

– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria

– ricongiungimento al genitore

Valutazione del punteggio

Il punteggio spettante per l'assegnazione provvisoria viene calcolato sulla base della tabella di valutazione (Allegato 3 – Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo) allegata al CCNI sulla mobilità annuale.

Le voci in questione sono legate esclusivamente alle esigenze familiari, distinte con le lettere A), B), C) e D):

A) per ricongiungimento al coniuge o parte dell'unione civile o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità( art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art. 3- comma 3 – legge 104/92) affidati ………………… punti 6

B) per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto 6 anni di età …………….. punti 4

C) per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro………………… punto 3

D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (6) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell'unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto ……………… punti 6

Ricongiungimento familiare

Nella domanda di assegnazione provvisoria il ricongiungimento può essere chiesto nei confronti dei seguenti familiari:

– coniuge o parte dell'unione civile
– convivente
– genitori
– figli

Nello specifico del quesito posto dalla nostra lettrice, per quanto riguarda il ricongiungimento ai figli, deve sussistere una delle seguenti condizioni:

– figlio minore (considerato tale anche se compie i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria)

– figlio maggiorenne disabile in situazione di gravità (art. 3- comma 3 – legge 104/92)

Nel caso del docente, quindi, non sussiste il requisito per chiedere assegnazione provvisoria in quanto il figlio è maggiorenne e fortunatamente per lei non ha alcuna disabilità certificata con la Legge 104/92

Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *