Istruzione

Supplenze e immissioni in ruolo docenti, quali sono le incompatibilità. Novità lavoro sportivo. SCHEDA – Orizzonte Scuola Notizie


Con l'avvicinarsi delle operazioni di attribuzione delle supplenze e di quelle dei ruoli, già partite per i docenti di diverse regioni, tornano i dubbi sulle incompatibilità tra il lavoro scolastico e altre prestazioni lavorative. Come tutti gli impiegati pubblici, hanno il dovere di esclusività dell'attività lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione

In base al DPR n. 3/1957 e al D.lgs. N. 165/2001, richiamati dal D.lgs. N. 297/94, è possibile distinguere le seguenti tipologie di incompatibilità:

  1. assoluto (per cui l'ulteriore attività lavorativa non può essere svolta)
  2. relativo o condizionato alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico
  3. attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS

Incompatibilità assoluta

Quali sono

Il personale docente a tempo sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% non può:

  • esercitare attività commerciale, industriale e professionale
  • assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
  • accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative)
  • tenere lezioni private ad alunni dell'istituzione scolastica in cui si presta servizio (per svolgerle con alunni di altri istituti è necessaria comunque l'autorizzazione del dirigente scolastico. Evidenziamo che per i dirigenti scolastici il divieto è assoluto, in quanto – diversamente dai docenti – non possono svolgere lezioni private in generale e non solo con gli allievi del proprio istituto)
  • svolgere attività a favore di un'altra amministrazione pubblica.

L'incompatibilità assolutainoltre, si realizza ogni qualvolta l'ulteriore attività esercitata si pone in conflitto di interessi con l'attività ordinariaossia con l'insegnamento (intendendo con ciò anche tutte le altre attività ad esso riferite). La verifica dell'eventuale conflitto di interessi spetta al dirigente scolastico nell'ambito della procedura autorizzata.

Eccezioni

Le incompatibilità sopra elencate non riguardano i docenti con prestazione lavorativa sino al 50%, i quali devono comunque comunicare al dirigente scolastico l'ulteriore attività intrapresa, affinché lo stesso (DS) possa verificare che:

  • l'attività non comporta un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso;
  • l'interessato abbia tempestivamente comunicato all'Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).

Nel caso dei docenti neoassunti in ruolo o con che ottenere la supplenzagli stessi al momento della consegna del contratto possono chiedere il part-time con prestazione oraria pari o inferiore al 50% e quindi proseguire lo svolgimento dell'altra attività, come scritto dall'USR Campania nella nota del 01/09/2022 (ricordiamo che, per concedere il part-time, il dirigente dovrà verificare, presso l'USP, il mancato superamento a livello provinciale dell'aliquota del 25%, calcolata sul totale dei posti della specifica classe di concorso/tipologia di posto). Quanto detto in merito alla prestazione di lavoro con contratto part-time, vale anche nel caso di supplente che ottiene uno spezzone orario pari o inferiore al 50% del previsto orario, come chiarito anche dal prof. Paolo Pizzo, esperto di normativa scolastica e componente della segreteria nazionale delle UIL Scuola.

Novità lavoro sportivo

Il decreto 10 novembre 2023 contiene i parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) assenza di causa di incompatibilità di diritto, che possono ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;

b) l'esistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione.

L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore.

Autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale scolastico: decreto con requisiti



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