Istruzione

Docente ruolo: prossima occasione per l'inserimento in GPS sono gli elenchi aggiuntivi 2025/26


Il docente di ruolo su sostegno, che ha conseguito un'abilitazione su classe di concorso e non si è inserito in GPS entro il 24 giugno us, potrà inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia come 2025/26.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sono un docente di ruolo su sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Quest'anno ho ottenuto la mobilità presso un'altra regione. Per motivi personali che non ha senso qui riportare, mi sono pentito della mobilità ottenuta. Sempre quest'anno sono entrato in possesso dei 30 cfu che mi hanno abilitato su un'altra classe di concorso (A046). La mia domanda è: posso l'anno prossimo sfruttare questa abilitazione per inserirmi all'interno delle GPS così da “raggirare” il vincolo triennale di mobilità? E se si, cosa accade al mio posto di ruolo su Sostegno?

Premettiamo che il vincolo dovuto alla mobilità, nel caso specifico trasferimento o passaggio interprovinciale, si applica nei casi in cui il docente sia stato soddisfatto in una delle scuole espresse nella domanda (come nel caso dei trasferimenti/passaggi provinciali). Infatti, con l'Accordo MIM-OOSS del 21 febbraio 2024, ricevuto con l'OM 30/2024, i due vincoli (provinciale e interprovinciale) sono stati per così dire equiparati. Pertanto, il lettore è vincolato nel solo caso in cui sia stato soddisfatto nel trasferimento in una delle scuole indicato con analitica nella domanda.

Fatta questa doverosa premessa e ritornando al quesito, è chiaro che il nostro lettore non si sia inserito nelle GPS entro il 24 giugno us, ragion per cui non potrà partecipare alle supplenze dalle predette graduatorie per l'a.s. 2024/25. Lo stesso, tuttavia, potrà sfruttare la previsione di cui all'art. 10 dell'OM 88/2024, che ha disciplinato l'aggiornamento 2024/26 e disciplinerà le supplenza per il predetto biennio.

In base al summenzionato articolo 10, il lettore potrà inserirsi per la classe di concorso A-46 negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS (e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto) che saranno utilizzati per le supplenze come 2025/26. L'inserimento avverrà nel corso del prossimo anno scolastico e il lettore potrà aspirare ad una supplenza per il suddetto come 2025/26 (per gli elenchi aggiuntivi come 2023/24, ricordiamolo, le istanze sono state presentate dal 12 al 27 aprile 2023). Considerato che lo stesso non è inserito in alcuna GPS (così sembra dal quesito), potrà scegliere la provincia di inclusione negli elenchi in esame, da cui si attinge prima della seconda fascia e dopo la prima delle medesime GPS.

Precisiamo che non si tratta di “raggirare” il vincolo ma di una possibilità contemplata per i docenti di ruolo dal CCNL, nello specifico dall'articolo 47 del CCNL 2019/21, grazie al quale è possibile accettare la supplenza anche in una tipologia di posto diversa del medesimo grado di istruzione (come sarebbe nel caso del lettore), possibilità questa non prevista dal “vecchio” articolo 36 del CCNL 2007 che ha disciplinato le supplenze dei docenti di ruolo sino all'a.s. 2023/24 e in base al quale si potevano di accettare supplenze solo su altra classe di concorso o altro grado di istruzione. Altra novità introdotta dall'art. 47 del CCNL 19/21 riguarda il fatto che si possono accettare soltanto supplenze su posto intero. Accettando l'eventuale supplenza come 2025/26, la stessa permetterà al lettore di “risparmiarsi” un anno di vincolo, considerato che la disposizione di cui al CCNL 2022/25 sulla mobilità prevede che il docente non può presentare domanda di mobilità per tre anni scolastici (non si parla infatti di effettivo servizio).

Quanto all'altra domanda posta – E se si, cosa accade al mio posto di ruolo su Sostegno? –diciamo che non accadrà nulla, in quanto dopo l'anno di supplenza il lettore ritornerà al suo posto. Non sappiamo se lo stesso sia ancora soggetto al vincolo di permanenza quinquennale su conto tipologia di posto di cui all'art. 23 del CCNI 2022/25 sulla mobilità. Qualora fosse ancora soggetto al predetto vincolo (sino all'a.s. dell'eventuale supplenza), l'anno scolastico svolto con contratto a tempo determinato non sarà considerato ai fini del computo dei cinque anni.

Conclusioni

In conclusione, affermiamo che il lettore:

  • per l'a.s. 2024/25, non potrà ottenere supplenze da GPS in quanto non inserito nelle medesime;
  • per l'a.s. 2024/25, se in possesso dei previsti richieste e motivipotrebbe chiedere l'assegnazione provvisoria (probabilmente non lo chiede perché privo degli stessi, tuttavia lo ricordiamo);
  • nel corso dell'a.s. 2024/25, quando il MIM pubblicherà il relativo DM e indicherà la tempistica, potrà inserirsi nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia per concorrere all'assegnazione delle supplenze di cui 2025/26;
  • qualora nel 2025/26 ottenesse una supplenza, al termine della medesima tornerebbe al suo posto su sostegno;
  • qualora, infine, non fosse soggetto al vincolo (per quanto detto in premessa), potrebbe presentare nuovamente domanda di trasferimento per l'a.s. 2025/26.

Le risposte alle domande

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