Economia Finanza

Esonero contributivo imprese: un passo avanti verso l'equità di genere


Il imprese private che si sono impegnati a promuovere la parità di genere nel mondo del lavoro possono ora beneficiare di un importante riconoscimento economico. Grazie alla legge 162 del 2021, le aziende in possesso della certificazione di parità hanno diritto a un esonero dei contributi previdenziali fino all'1%, con un tetto massimo di 50.000 euro annui per beneficiario.

La certificazione attesta l'impegno dell'azienda nel promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne in ambito lavorativovalorizza le buone pratiche adottate e apre le porte a vantaggi economici significativi per i datori di lavoro.

Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo (decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 29 aprile 2022), la certificazione di parità di genere, rilasciata in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati (Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008), deve riportare il marchio UNI e quello dell'ente di accreditamento.

La circolare INPS 27 dicembre 2022, n. 137 ha precisato che, per accedere all'esonero, le aziende devono presentare domanda all'INPS attraverso il modulo online “PAR_GEN”.

Con il messaggio 13 agosto 2024, n. 2844l'Istituto sottolinea l'importanza della misura e indica i richiedere che le imprese in possesso della certificazione di genere devono rispettare per accedere all'esonero contributivo. In particolare, la domanda deve riportare la retribuzione media mensile globale dell'azienda, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore.

INDICAZIONI PER I DATORI DI LAVORO

La media retribuzione mensile globale è calcolata sulla base di tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell'esonero e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

IO datori di lavoroche hanno ottenuto la certificazione entro il 31 dicembre 2023 e che hanno erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseritiprevia rinuncia alla domanda già presentata, fino al 15 ottobre 2024. Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella circolare 137/2022.

Qualora il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro la scadenza del 15 ottobre 2024, la stessa sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale erroneamente indicata. L'importo autorizzato sarà comunicato con nota all'interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

L'esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa (articolo 3, comma 3, decreto interministeriale 20 ottobre 2022). L'Istituto autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione dell'esonero in misura non superiore all'1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico degli stessi datori di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario. L'importo massimo di 50.000 euro annui per beneficiario si intende riferito al medesimo codice fiscale.

Il messaggio 2844/2024 chiarisce infine che i datori di lavoro privati ​​che hanno già presentato la domanda di esonero, e che siano in possesso di un certificato di parità di genere, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa , l'esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

IO datori di lavoro privati ​​che hanno presentato domandaindicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell'esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l'INPS procederà d'ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell' esonero per l'intero periodo spettante.

Con riferimento alle modalità di fruizione dell'esonero autorizzato, si rinvia alle indicazioni operative già fornite con la circolare 137/2022 e si precisa che l'effettiva fruizione della misura di esonero potrà decorrere solo all'esito dell'elaborazione massiva delle istanze trasmesse.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *