Istruzione

Immissioni in ruolo da concorso PNRR 2023, docente non abilitato conseguirà titolo a settembre. Cosa deve dichiarare nella FASE 2?


Cosa faranno i docenti che conseguiranno l'abilitazione poco dopo aver ottenuto il contratto a tempo determinato?

Immissioni in ruolo 24/25

Le immissioni in ruolo ordinarie, come sappiamo, sono in corso di svolgimento con gli USR che stanno convocando per la scelta delle province/insegnamenti nonché per la scelta della sede.

Gli aspiranti coinvolti sono quelli inclusi in GaE e GM, di cui sono stati suddivisi i 45.124 posti autorizzati per le assunzioni nel 2024/25: 50% alle GaE e 50% alle GM. Da queste ultime si attinge rispettando il previsto ordine nonché le previste percentuali di posti spettanti a ciascuna di esse. Qui l'ordine e le percentuali per il GM della secondariaQui l'ordine e le percentuali per le GM della scuola dell'infanzia e primaria

Tra le GM coinvolte nelle assunzioni as 2024/25 anche quelle di cui ai concorsi PNRR scuola dell'infanzia e primaria nonché scuola secondaria, sebbene non tutte le GM siano disponibili per le individuazioni da effettuare entro il 31/o8. Per le graduatorie disponibili entro la predetta data si procederà ad assumere come per tutte le altre GM, per quelle che saranno pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12 si procederà ad assumere entro il 31/12/2024, secondo quanto disposto dal DL 71/2024 (convertito in legge n. 106/2024). Approfondisci assunzione vincitori concorsi 2023

Ai fini della partecipazione alle operazioni di nomina, gli aspiranti inclusi nelle suddette graduatorie (GaE e GM) presentano due distinte domande, secondo la tempistica indicata negli avvisi di convocazione pubblicati dagli USR che gestiscono l'intero processo: nella prima domanda gli interessati, in ordine preferenziale, provincia/insegnamenti cui concorrere per l'assunzione (per tale domanda è convocato un numero di aspiranti superiore a quello dei posti da assegnare, in modo da sopperire ad eventuali rinunce e quindi scorrere la graduatoria nominando per surroga); nella seconda domanda esprimono, in ordine di opportunità, le sedi in cui essere assegnate (per tale domanda sono convocati i soli aspiranti individuati per la nomina, a seguito della prima istanza).

I docenti nominati sono assunti a tempo indeterminato e quindi svolgeranno nel corso dell'a.s. 2024/25 l'anno di prova, tutti eccetto i docenti non abilitati assunti dal concorso PNRR 2023 scuola secondaria.

Assunzioni GM PNRR secondaria non abilitati

Ricordiamo che al concorso in esame hanno partecipato, oltre agli abilitati, anche i docenti non abilitati in possesso di: laurea + 3 anni di servizio (nelle scuole statali, anche non continuativi, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione) oppure laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022.

Una volta individuati per l'assunzione, i docenti non abilitati (diversamente dai vincitori abilitati che sono assunti direttamente a tempo indeterminato) sono assunti a tempo determinato (al 31/08), conseguono nel corso del contratto a tempo determinato 30 CFU/CFA ( i partecipanti con tre anni di servizio) oppure 36 CFU/CFA (i partecipanti con 24 CFU/CFA) dei 60 CFU/CFA del previsto percorso universitario abilitante, quindi, conseguita l'abilitazione, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti all'anno di prova.

Dichiarazione di abilitazione

Proprio a causa di quanto detto sopra, ossia che con il concorso secondario PNRR 2023 sono assunti anche docenti non abilitati, il MIM ha implementato una nuova funzione nell'ambito della presentazione della seconda domanda per il ruolo (quella per scegliere la sede), in base alla quale gli aspiranti individuati per la proposta di nomina devono dichiarare il possesso o meno dell'abilitazione, in modo da sapere in anticipo chi sarà assunto direttamente a tempo indeterminato e chi invece a tempo determinato e quindi avviato al percorso per ricevere l'abilitazione .

La dichiarazione in questione, inoltre, si è resa necessaria per quei docenti che si sono iscritti al concorso da non abilitati e, prima che lo stesso terminisse o prima dell'assunzione, abbiano conseguito l'abilitazione. In tal caso, i vincitori non dovranno seguire il percorso per un'abilitazione già conseguita e quindi saranno assunti direttamente a tempo indeterminato.

Ecco la guida per le immagini

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Pongo la domanda direttamente al Vs Ufficio dopo innumerevoli richieste di delucidazioni ai vari sindacati risultano, però, totalmente vane. In data 08.08.2024 è stata pubblicata sul sito dell'USR PUGLIA la graduatoria di merito del concorso A026, dalla quale risulta vincitrice (mi sono candidata con laurea e 24 Cfu). In data 06.06.2024 aa 2022/2023 ho conseguito la specializzazione sul sostegno presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e prima di sostenere la prova orale del concorso suddetto (quindi prima di venire a sapere di essere vincitrice), mi sono iscritta in data 18.06.2024 alla terza edizione del percorso abilitante aa 2023/2024 da 30 Cfu sulla medesima cdc A026 il cui esame finale si sosterrà tra il 15.09 e il 25.09.2024 (ad oggi ho già terminato tutte le lezioni, manca solo la prova finale ). Dovendo espletare dal 1 settembre l'anno a td ai fini del conseguimento dell'abilitazione (In quanto in quella data non sarò ancora in possesso del titolo, pur dovendolo conseguire pochi giorni dopo), sarà sufficiente tale percorso da 30 Cfu di cui sopra per poter sostenere il successivo anno di formazione e prova e poi passare al tempo indeterminato? Oppure dovrò fare qualcos'altro? Tanto si rende necessario sapere perché nel DPCM relativo ai percorsi abilitanti, all'art. 13 co. 2 del DPCM è previsto che gli specializzati su sostegno accedono ai percorsi abilitanti da 30 Cfu e all'Allegato 5 è previsto per i vincitori di concorso che hanno partecipato con laurea e 24 Cfu, il completamento di 36 Cfu, senza prevedere che se costoro sono ANCHE specializzati su sostegno o abilitati su altra classe possono farne 30 anziché 36. In attesa di riscontro e scusandomi per il disturbo, Vi ringrazio anticipatamente per il riscontro che vorrete darmi.

La lettrice, considerato il periodo il cui sosterrà la prova finale per l'abilitazione, non potrà dichiarala nella seconda domanda per la scelta delle sede e, come dice la stessa, al momento dell'assunzione non sarà ancora abilitata, ragion per cui l' L'assunzione non può che avvenire a tempo determinato. Detto ciò, riteniamo che la stessa sarà già abilitata, quando saranno avviati i corsi abilitanti per i vincitori di concorso assunti a tempo determinato, per cui non sarà necessario frequentare un altro corso; qualora, inoltre, non fosse ancora in possesso del titolo nel momento in cui partiranno i predetti corsi, non si può non tenere conto che la stessa sia in procinto di abilitarsi. Pertanto, riteniamo che la lettrice non dovrà seguire il corso da 36 CFU. Quanto al fatto che la stessa consegua l'abilitazione con 30 CFU e non con 36 CFU incide ben poco, in primis perché una volta conseguita trattasi sempre di abilitazione e poi perché il percorso dalla stessa seguito è di 30 CFU in quanto si tiene conto dell 'abilitazione/specializzazione già conseguita e che ha permesso l'accesso al corso in parola. Ripetiamo: una volta conseguita l'abilitazione è tale ed sempre valida, a prescindere dal numero di CFU conseguiti.

E' chiaro che attendiamo al riguardo i dovuti chiarimenti ministeriali per capire come dovranno procedere gli Uffici al riguardo. Se è vero che è stato fatto un passo in avanti con la possibilità di far dichiarare l'abilitazione, in modo da permettere l'assunzione direttamente a tempo indeterminato di coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione dopo l'iscrizione al concorso, è altrettanto vero che ci sono diversi colleghi nella situazione della lettrice e il MIM non può non tener conto di tali situazioni, facendo iniziare da capo l'eventuale percorso abilitante intrapreso.

A ciò aggiungiamo che, nel caso della lettrice, è un vero peccato che per pochi giorni non possa essere assunta a tempo indeterminato e svolgere l'anno di prova già nel 2024/25, considerata anche la tempistica relativa alle attività formative da svolgere nell' ambito del predetto anno, che non iniziano certo a fine settembre ma successivamente.

Tuttavia, in fase di compilazione della domanda, non può far altro che rispondere alla domanda in relazione allo status in cui si trova alla data di inoltro.

Le risposte alle domande

È possibile inviare una domanda all'indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Immissioni in ruolo docenti 2024, pochi giorni per fase 1: bisogna indicare l'ordine delle province. Tutte le informazioni

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