Istruzione

Scuola con elevato numero di alunni con disabilità rifiuta iscrizione di una studentessa. Il Tribunale: “È discriminazione” e ne ordina l'immediata iscrizione – Orizzonte Scuola Notizie


Il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n. 1120/2024, ha accolto il ricorso della famiglia di una studentessa con disabilità, obbligando un liceo palermitano ad accogliere la richiesta di iscrizione, dopo che l'istituto l'aveva inizialmente rifiutata.

La vicenda giudiziaria nasce, infatti, dal rifiuto di un liceo artistico del palermitano della domanda di iscrizione di una studentessa con disabilità, riconosciuta come particolarmente dotata nelle discipline artistiche.

La scuola aveva, in un primo momento, comunicato ai genitori di non poter accogliere la richiesta di iscrizione a causa dell'ascensore numero di alunni con disabilità già iscritti (oltre 10), ai sensi del DPR 81/2009 e del proprio regolamento interno. La domanda di iscrizione era stata, pertanto, smistata presso un altro istituto professionale, indicato come seconda scelta.

I genitori della studentessa, supportati dall'associazione “Vorrei prendere il treno” e difesi (a costo zero per la famiglia) dagli avvocati Broccoli, Buccanfuso e Miceli (Osservatorio182), hanno presentato così ricorso al tribunale di Termini Imerese, sostenendo che il rifiuto dell'iscrizione costituisce una condotta discriminatoria indiretta in violazione di quanto previsto dalla legge n. 104/92 e della legge n. 67/2006.

Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha rilevato che il comportamento dell'istituto scolastico integrava la fattispecie di discriminazione indiretta, da intendersi come quella condotta che si produce quando “per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga”, e quando “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutrale mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”.

In particolare, il giudice ha sottolineato che il DPR 81/2009, pur prevedendo la formazione di classi con un massimo di 20 alunni se vi sono studenti disabili, non giustifica l'esclusione di un alunno disabile solo perché si è superata una soglia arbitraria di 10 studenti contro disabilità per istituto. Questa interpretazione è stata considerata contraria ai principi di uguaglianza e inclusione scolastica.

Il Tribunale ha dunque ordinato l'immediata iscrizione della studentessa alla classe prima del liceo per l'anno scolastico 2024/2025, riconoscendo il suo diritto a frequentare l'istituto scelto.

Con questa sentenza, il Tribunale di Termini Imerese ha ribadito il riconoscimento del diritto fondamentale all'istruzione per le persone con disabilità, garantito dall'art. 3 della Costituzione e dalla normativa specifica in materia di disabilità. Il rifiuto dell'iscrizione basato esclusivamente su criteri quantitativisenza considerare le esigenze formative individuali, è stato considerato discriminatorio e contrario al principio di uguaglianza sostanziale.

La sentenza



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *