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Supplenze GaE e GPS 2024/25: come vengono assegnate ai docenti con riserva dei posti. Hanno la precedenza? – Orizzonte Scuola Notizie


In attesa che sia avviato l’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS, gli interessati si pongono diverse domande al riguardo, tra cui: gli incarichi di supplenza sono assegnati prima ai riservisti e poi agli altri aventi titolo? Il servizio civile universale dà punteggio?

Come funziona

L’assegnazione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche avviene secondo una precisa procedura automatizzata, appunto il cosiddetto algoritmo, secondo le disposizioni di cui all’OM 88/2024. Ecco in sintesi la predetta procedura ai sensi dell’art. 12 della citata ordinanza ministeriale:

  • le supplenze sono assegnate tramite procedura informatizzata;
  • la mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia all’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 da tutte le GaE e/o GPS di inclusione (si possono invece ottenere dalle GI, in caso di esaurimento delle predette le graduatorie);
  • costituisce rinuncia anche la mancata espressione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto per cui, qualora al proprio turno di nomina l’aspirante non possa essere soddisfatto per le preferenze espresse, sarà ritenuto rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto non indicate. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento;
  • gli UST competenti, a seguito delle istanze presentate, sulla base della posizione occupata in graduatoria, assegnano gli aspiranti alle singole scuole tramite una procedura automatizzata, nell’ordine delle classi di concorso/tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse.
  • l’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa;
  • le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione successiva rispetto all’ultimo dei nominati (quindi si partecipa ad un solo turno di nomina), fatto salvo il diritto al completamento (solo in caso di completamento si può partecipare ad un turno successivo di nomina oppure l’UST può assegnare il predetto completamento  anche al di fuori della procedura informatizzata).

Riserve posti

Nell’ambito dell’assegnazione suddetta è prevista l’applicazione delle riserve di posti a favore di determinate categorie di personale, come si legge nell’annuale nota sulle supplenze a.s. 2024/25:

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999, al decreto legislativo n. 66 del 2010 (articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3) e al decreto-legge n. 44 del 2023 (articolo 1, comma 9-bis), opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali…

Dunque, il diritto alla riserva di posti – si evidenzia nella nota – opera per il personale incluso nelle GaE e nelle GPS, mentre non si applica per le supplenze da GI. Di seguito le aliquote destinate a ciascuna categoria di riservisti:

  • legge 68/99: è riservato, nel complesso, l’8% dei posti della dotazione organica provinciale. QUI le percentuali suddivise tra le due categorie di destinatari e il relativo calcolo;
  • D.lgs. 66/2010: è riservato il 30% dei posti, fermi restando i diritti all’assunzione del personale di cui  alle legge 68/99 e nel rispetto del limite del 50% dei posti da destinare a tutte le categorie di riservisti. Il personale interessato a tale riserva è costituito da: ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (art. 678, comma 9); volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché volontari in servizio permanente;
  • DL 44/2023: è riservato il 15% di posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, fermi restando i diritti all’assunzione del personale di cui  alle legge 68/99 e sempre nel rispetto del limite del 50% dei posti da destinare ai riservisti.

Sottolineiamo che:

  1. i posti destinati a tutte le categorie di riservisti possono essere al massimo il 50% di quelli destinati alle assunzioni in ruolo oppure nel nostro caso all’assegnazione delle supplenze (il limite del 50% è stabilito dall’art. 5/1 del DPR 3/1957). Il calcolo del 50% si effettua prendendo a riferimento i soli posti ad orario intero;
  2. le assunzioni dei riservisti di cui alla legge n. 68/99 sono effettuate prioritariamente rispetto a quelle dei riservisti di cui al D.lgs. 66/2010 e al DL n. 44/2023;
  3. le assunzioni dei riservisti di cui alla legge n. 68/99 sono effettuate soltanto se le aliquote non siano state coperte integralmente con le immissioni in ruolo, come  si legge nella circolare 248/2000 ;
  4. le assunzioni dei riservisti di cui al D.lgs. 66/2010 e al DL n. 44/2023, alla luce di quanto detto nel punto 2, sono effettuate in subordine agli aspiranti rientranti in una delle riserve di cui alla legge 68/99;
  5. se le aliquote di cui alla legge 68/99 sono state coperte con le immissioni in ruolo, non si procede ad assunzioni a tempo determinato ai sensi della medesima legge e si procede all’assunzione dei riservisti di cui al D.lgs. 66/2010 e al DL n. 44/2023, secondo le rispettive quote di riserva e nel limite dei 50% dei posti assegnabili a qualunque categoria di riservisti.

Assegnazione supplenza ai riservisti

Come funziona l’algoritmo nel caso in questione? I riservisti avranno assegnato l’incarico di supplenza prima degli altri aventi titolo, considerato che sono assunti indipendentemente dalla posizione in graduatoria? La risposta è stata fornita indirettamente da alcuni Uffici scolastici che hanno pubblicato dei chiarimenti in merito al conferimento delle supplenze a.s. 2023/24, nonché fornito riscontro a diffide, reclami e istanze di accesso agli atti.

Così, ad esempio leggiamo nella nota dell’USP Brescia del 20/09/23:

La riserva del posto, infatti, consta nell’accantonamento di una quota delle disponibilità complessive, previste per le operazioni di nomina. Nello specifico, sono destinate, alla quota di riserva, le ultime disponibilità intere del contingente complessivo. Nel caso esemplificativo di un contingente di cento disponibilità per le operazione di nomina da una graduatoria con dieci candidati appartenenti alle categorie protette, la messa a riserva dei posti per quei dieci consente di dare corso al normale scorrimento della graduatoria fino all’assegnazione della novantesima supplenza ai candidati senza diritto alla riserva, ma in posizione utile per poter concorrere all’attribuzione di uno dei precedenti novanta incarichi, perché i restanti ultimi dieci sono da conferire ai dieci beneficiari della l. n. 68/1999… in ogni caso, l’assegnazione delle disponibilità residue, riservate agli aspiranti in possesso del diritto alla riserva rimane condizionata all’espressione, da parte di questi nelle rispettive domande, di preferenze corrispondenti ai posti utili rimasti 

Così nella nota dell’USP Vicenza del 01/09/23:

In secondo luogo, vi è il caso dei candidati cc.dd. “riservisti”, ossia beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, nella misura dell’8% della dotazione organica provinciale per ciascuna classe di concorso, a prescindere da quale sia la posizione effettiva in graduatoria (il riservista riceve, in coda a tutti gli altri che lo precedono, una sede rimasta libera, purché detta sede sia indicata nelle sue preferenze). Il candidato riservista potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della summenzionata legge n. 104/1992, nel qual caso non solo entrerebbe a far parte nel contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati.

Così nella nota dell’USP Verona del 18/09/2023:

Vi è poi il caso dei candidati “riservisti” beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, in misura variabile della dotazione organica provinciale a seconda della tipologia (ad esempio, il 7% del contingente per le riserve per gli invalidi civili) per ciascuna classe di concorso. Il riservista riceve, in coda a tutti gli altri che lo precedono, una sede rimasta libera, purché detta sede sia indicata nelle sue preferenze. Il candidato riservista potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della legge n. 104/1992, nel qual caso non solo entrerebbe a far parte del contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati. 

Così leggiamo ancora nella nota dell’USP Varese del 01/09/2024:

b) ai candidati cd “riservisti”, ossia beneficiari della Legge n. 68/1999, spetta un posto intero ciascuno, avendo riguardo alla metà dei posti messi a disposizione per le supplenze, e per i quali possono verificarsi due ipotesi:
– il candidato è riservista ma non ha anche diritto di precedenza, nel qual caso il candidato entra di diritto nel contingente a prescindere da quale sia la sua posizione effettiva in graduatoria, e riceve in coda a tutti gli altri che lo precedono una sede lasciata libera dal sistema, purché detta sede sia indicata nelle sue preferenze;
– il candidato riservista è anche assistito da un diritto di precedenza, nel qual caso non solo entra a far parte nel contingente, ma sceglie anche in maniera prioritaria rispetto agli altri candidati.

Alla luce dei sopra riportati chiarimenti, possiamo affermare che i riservisti non vengono nominati prima dei colleghi che si trovano in una posizione più alta in graduatoria ma sono nominati in coda agli aspiranti che li precedono. In pratica, la procedura è la seguente:

  • si determina il contingente di posti da destinare alle varie categorie di riservisti, secondo le diverse aliquote alle stesse spettanti, fermo restando il limite del 50% di posti da assegnare alle medesime;
  • quindi si procede alle nomine secondo graduatoria sui posti disponibili, eccetto la quota da destinare ai riservisti; alla luce delle indicazioni fornite dalle note sopra riportate, in particolare laddove si dice che i riservisti sono nominati in coda ai candidati che li precedono, evidenziamo che se il riservista rientra, senza la riserva, nel contingente di nomina per graduatoria, l’incarico gli è attribuito al turno spettante e non in coda;
  • si procede alle nomine dei riservisti sulle disponibilità residue purché indicate nella domanda.

In definitiva, i riservisti sono nominati in coda agli aspiranti rientranti nel contingente di nomina per graduatoria (ossia in base alla posizione nella stessa secondo punteggio ed eventuale preferenza) e che precedono gli stessi riservisti.

I docenti riservisti, infine, come si legge nelle indicazioni sopra riportate, possono essere titolari anche del diritto di precedenza nella scelta della sede, ai sensi della legge 104/92.

Quesito 1

In II fascia nella classe di concorso A-18. Ho fatto domanda GPS nella provincia di Udine. Controllando il punteggio sono nella posizione n 256 della graduatoria normale e nella posizione n 3 in quella dei riservisti (grazie alla riserva del servizio civile). Pertanto vi domando: nel bollettino del 31 Agosto i professori scelti saranno nominati partendo dalla graduatoria normale o da quella dei riservisti (considerando che hanno precedenza indipendentemente dal punteggio)? Cordiali saluti

Come sopra illustrato, le nomine dei riservisti vengono effettuate in coda a quelle degli aspiranti che li precedono e nominati in base alla sola posizione in graduatoria (ossia in base a punteggio ed eventuale preferenza). Gli stessi avranno assegnato l’incarico con precedenza solo se titolari del diritto alla scelta della sede con precedenza ai sensi della legge 104/92, a condizione che l’USP non indichi diversamente come nel caso dell’USP di Brescia sopra riportato.

Nel caso specifico, considerato che il lettore è in seconda fascia e tenuto conto della sua posizione, non sappiamo sino a che punto lo stesso possa precedere qualche aspirante nelle nomine, per cui lo sarà nominato in coda (comunque in coda a quelli che lo precedono), fermo restando che prima sono assunti i riservisti di cui alla legge 68/99 (se le aliquote vanno applicate, ossia se non sono state coperte integralmente con le immissioni in ruolo) e che si deve arrivare a scorrere la seconda fascia della GPS in questione. Infatti, come si legge nella nota sulle supplenze a.s. 2024/25, l’applicazione della riserva (diversamente da quanto accade per le GaE) avviene distintamente per ciascuna graduatoria: Ai fini del conferimento delle supplenze da GPS o dalle graduatorie di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza ministeriale (si tratta delle graduatorie incrociate per le nomine su sostegno senza titolo – n.d.r.), gli aspiranti titolari di riserva dei posti saranno trattati unicamente per ciascuna graduatoria di appartenenza. Ciò, per evitare, ad esempio, che un docente riservista non abilitato in seconda fascia GPS superi un docente abilitato incluso in prima fascia.

Quesito 2

Nella compilazione della domanda gps per il biennio 24/26 ho inserito il titolo del Servizio Civile Universale svolto dal 27/07/22 al 26/06/23. Al momento della pubblicazione delle graduatorie non mi è stato riconosciuto alcun punteggio. Da quando mi è stato detto ha una valenza di 12 punti. Visto che stanno uscendo già i bollettini per le supplenze, cosa bisogna fare adesso? Bisogna fare ricorso?

Il servizio civile universale non dà alcun punteggio ma costituisce titolo per fruire della riserva del 15% dei posti da assegnare a supplenza, fermi restando i diritti dei titolari dei benefici di cui alla legge 68/99, secondo quanto sopra illustrato, e nel rispetto del limite del 50% di posti da destinare a tutte le categorie di riservisti. Pertanto, qualora l’aliquota predetta non venga esaurita con le assunzioni riservate di cui alla citata legge 68/99, il lettore potrebbe essere assunti sui posti riservati, ossia a prescindere dal punteggio e quindi superando eventualmente colleghi con maggior punteggio ma senza riserva.

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