Istruzione

Immissioni ruolo GaE, chi rinuncia è depennato e non può ottenere nemmeno supplenze


Il docente, che riceve una proposta di nomina in ruolo e la rifiuta, è depennato dalla specifica graduatoria. Nel caso delle GaE non potrà ottenere più nemmeno supplenze.

Depennamento

Così leggiamo nelle istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo as 2024/25:

  • La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

Quanto indicato nelle summenzionate istruzioni operative discende dalla disposizione di cui all'art. 401 (dedicato alle GaE), comma 8, del D.lgs. 297/94:

  • La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

Dunque, la rinuncia al ruolo da GaE comporta il depennamento dalla specifica graduatoria per cui l'interessato ha espresso rinuncia (lo stesso dicasi per le GM). Essendo dipendenti, naturalmente, da quelle specifiche GaE non si potrà più ottenere né il ruolo né le supplenze.

Supplemento 24/25

Ricordiamo che in diverse province si sono svolti i primi turni di nomina per l'assegnazione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, turni cui ne seguiranno altri sia per eventuali rinunce relative ai turni già svolti sia per eventuali disponibilità sopraggiunte. In tal caso, sottolineiamolo, il sistema ripartirà dalla posizione successiva all'ultimo dei nominati, come leggiamo nell'art. 12 dell'OM 88/24:

  • Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.

Conseguentemente a quanto detto sopra, gli aspiranti che non hanno ottenuto la nomina e non sono stati considerati rinunciatari per le preferenze non espresse (in pratica se non si è stati superati dall'algoritmo), possono ancora sperare in una proposta da GaE o GPS.

Quanto detto sino al prossimo 31 dicembre, data ultima entro la quale i posti devono rendersi liberi per essere attribuiti dalle predette graduatorie. Dopo la data in questione tutte le supplenze sono considerate brevi e quindi assegnate dalle graduatorie di istituto.

Non possono sperare in una nomina, invece, i docenti inclusi in GaE che hanno e rifiutato una proposta di nomina in ruolo (almeno per quella specifica GaE). Gli stessi infatti sono depennati dalle specifica graduatoria per cui hanno espresso rinuncia.

Le supplenze assegnate

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Vorrei porre il seguente quesito – penso che sia di interesse per molti aspiranti. Lo scorso agosto sono stato destinatario di nomina in ruolo da GAE ma ho dovuto rinunciare per motivi familiari (l'unica sede disponibile proposta era molto lontana dalla mia città). Dall'UST sono venuto a sapere che verrò depennato dalla GAE per quella classe di concorso (l'unica per la quale ero iscritto in GAE). Nella GAE, però, avevo dato disponibilità anche per i contratti a tempo determinato (la famosa spunta) e risultato nella relativa “sotto-graduatoria”. Dall'UST mi hanno fatto sapere che, in virtù del depennamento, non potrò concludere neanche contratti a tempo determinato. Mi era sembrato leggere il contrario da qualche parte nei siti di settore. Ho preso un abbaglio? O dovrei leggere meglio la normativa?

L'UST ha operato correttamente: il nostro lettore, in seguito alla rinuncia al ruolo, è stato depennato dalle relative GaE e, di conseguenza, non potrà ottenere nemmeno supplenze. Il sopra riportato art. 401/8 del D.lgs. 297/94, infatti, non contempla nessuna possibilità di rimanere in GaE, dopo la rinuncia alla proposta di nomina in ruolo, per ottenere supplenze. L'articolo in questione dispone soltanto il depennamento, per cui l'interessato non sarà più presente nella graduatoria di interesse e non potrà più ottenere dalla stessa né il ruolo né le supplenze.

Le risposte alle domande

È possibile inviare una domanda all'indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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