Istruzione

Supplenze GPS: malfunzionamento algoritmo. Il Tribunale di Torino condanna il Ministero [PDF] – Orizzonte Scuola Notizie


L'utilizzo dell'algoritmo per l'assegnazione delle supplenze ha, negli ultimi anni, sollevato una serie di polemiche legate a possibili malfunzionamenti, tra cui le diffuse segnalazioni di aver ricevuto incarichi con un numero ridotto di ore o addirittura la mancanza di assegnazione di incarichi , a fronte di assegnazioni più favorevoli per docenti e colleghi con punteggi inferiori. Il Tribunale di Torino ha recentemente affrontato la questione, risalente a un errore commesso dall'algoritmo per l'anno scolastico 2021/2022.

La vicenda riguarda una docente inserita nella seconda fascia delle GPS che, nell'anno scolastico 20211/2022, aveva ricevuto un contratto di sole 9 ore settimanali, nonostante avesse espressamente richiesto il completamento dell'orariocome previsto dall'art. 12, comma 10, del Decreto n. 60 del 10 luglio 2020.

Anche in presenza di posti disponibili, l'algoritmo non aveva corretta la situazionelasciando il docente in attesa fino a ottobre, quando le era stato assegnato un incarico facoltativo di sole 6 ore. Nel frattempo, altri insegnanti con punteggi inferiori avevano già ricevuto cattedre con orari più completi​.

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 2287 del 20 settembre 2024, ha riconosciuto che l'algoritmo ha svantaggiato il docentenegandole il diritto al completamento dell'orario. Il giudice ha rilevato che il docente, dopo la prima nomina di 9 ore, avrebbe dovuto ottenere ulteriori incarichi per completare l'orario lavorativoma tali spezzoni sono stati assegnati ai colleghi con punti più bassi.

Pertanto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al risarcimentopari all'ammontare di tutte le retribuzioni che le sarebbero spettate, di € 4.568,69, oltre agli interessi legali, per il danno subito dal docente a causa del malfunzionamento dell'algoritmo.

Inoltre, il Tribunale ha riconosciuto al docente altri € 2.500 per il mancato riconoscimento della Carta Docente come ulteriore forma di legittimazione dei suoi diritti: il docente, infatti, pur avendo avuto contratti a tempo determinato (fino al 30 Giugno) già dall'anno scolastico 2017/2018, non ne aveva mai usufruito del beneficio economico previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Il Tribunale di Torino rileva così la sussistenza del diritto di ottenere la Carta Docente anche con riferimento alle supplementi annuali lo fino al termine delle attività didattichecome già affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023.



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